Newsletter impugnazioni
Condividiamo in sovraimpressione una newsletter pervenutaci da ANACI, riguardante una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Pertanto, semplificando quanto enunciato, la tabella millesimale di riferimento per il calcolo dei quorum assembleari è quella generale di proprietà (in genere ''Tabella A'').
Non concorrono alla formazione dei quorum deliberativi e costitutivi eventuali tabelle d'uso (es. ''Tabella Scale''/''Tabella Acqua''), nonché le tabelle di utilità relative a beni in condominio parziale, ossia beni comuni di cui traggono utilità solo una porzione dei condomini.
Le suddette tabelle hanno quale unico impiego quello per la corretta ripartizione delle spese relative ai beni afferenti.
Ricordiamo ai gentili condòmini quanto prescritto - in tema di quorum - dall'art. 1136 del Codice Civile:
Il Codice, all’art. 1336, prevede due distinte convocazioni della
medesima assemblea.
L’assemblea
in prima convocazione sarà correttamente costituita se
rispettato quorum costitutivo
composto dalla maggioranza dei partecipanti al condominio, che rappresentino almeno
2/3 del valore millesimale dell’edificio.
Per la validità delle delibere, la Legge richiede quorum deliberativo costituito dalla maggioranza degli intervenuti
in assemblea, il cui voto rappresenti la metà del valore millesimale
dell’edificio.
L’assemblea
in seconda convocazione, che
non può mai tenersi nello stesso giorno previsto per l’adunanza in prima
convocazione, potendosi riunire soltanto o il giorno successivo o entro 10
giorni dalla prima convocazione, sarà correttamente costituita col
rispetto del quorum costitutivo
indicato nel III
comma dell’art. 1136, ossia con la presenza in assemblea di almeno 1/3 dei partecipanti al
condominio, che rappresentino 1/3 del valore millesimale dell’edificio.
Per la validità delle delibere, invece, è richiesto quorum deliberativo rappresentato dalla maggioranza degli intervenuti
in assemblea, il cui voto rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.