Newsletter impugnazioni: in base a quale importo si determina se adire in Tribunale o al Giudice di Pace?

 

Condividiamo in sovraimpressione una newsletter pervenutaci da ANACI, riguardante una recente pronuncia della Corte di Cassazione.

Ricordiamo ai gentili condòmini che, a seguito dell'insuccesso dell'obbligatorio processo di mediazione, per individuare se la causa debba comparire dinnanzi al Giudice di Pace, o direttamente in Tribunale, sarà necessario prendere in considerazione l'intero ammontare della spesa approvata se ad essere contestata è la delibera di approvazione della spesa.

Di fatti, qualora la delibera in questione venga dichiarata illegittima, verrà cancellata per l'intero importo.

Fattispecie differente si viene a configurare quando, ad essere contestata, non è la delibera di approvazione di una spesa (pertanto legittima), ma la delibera approvante la mera ripartizione della stessa, ossia quella di approvazione del piano di ripartizione.
In caso d’impugnazione di una delibera approvante un piano di ripartizione spese, la controversia sarà relativa al solo importo richiesta all’impugnante sulla base di un piano di ripartizione illegittimo.
Per cui, la spesa totale resterà in essere, ma sarà necessario modificarne la relativa ripartizione.
La controversia è di competenza del
Giudice di Pace
fino a importi di 5000€, altrimenti, si dovrà adire direttamente in Tribunale post mediazione fallita.