Newsletter ingiunzioni di pagamento da terzi verso condominio
Condividiamo in sovraimpressione una newsletter pervenutaci da ANACI, riguardante una recente pronuncia del Tribunale di Viterbo.
Ricordiamo ai gentili condòmini che il condominio, in persona dell’amministratore, può contrarre obbligazioni
nei confronti di terzi soggetti che si
impegnano ad elargire determinate prestazioni, a fronte del pagamento di un
compenso economico.
Può accadere, però, che il condominio
non assolva ai propri obblighi di pagamento, poiché l’amministratore non è
riuscito a riscuotere da tutti i condòmini le quote condominiali dovute.
In tal caso, la risposta del creditore sarà un’azione un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio.
Il decreto
ingiuntivo viene notificato all’amministratore di condominio (rappresentate legale), che dovrà dare
tempestiva comunicazione all’assemblea,
pena la possibile revoca giudiziaria. Di fatti, l’assemblea dovrà essere informata
dell’ingiunzione, in modo da poter promuovere eventuale opposizione.
L’amministratore,
oltre a dover agire d’ufficio per la
riscossione forzosa del credito nei confronti dei morosi, come prescritto dagli artt. 1129 IX comma e
63 disp. att. c.c. I comma, sarà tenuto a fornire ai creditori del
condominio l’elenco con l’anagrafica di
coloro che non sono in regola con i pagamenti.
Questo perché, ai sensi dell’art. 63 disp att. c.c. II comma, le obbligazioni condominiali sono
obbligazioni parziarie e non solidali.
Per cui, il decreto ingiuntivo verrà eseguito
esclusivamente nei confronti di quei condòmini che non hanno versato le proprie
quote, in quanto tali morosità hanno generato l'impossibilità per il condominio di assolvere ai propri obblighi nei confronti della controparte creditrice.
Solo qualora il tentativo di ripetere le somme nei confronti dei morosi non andasse a buon
fine, il creditore potrà rivalersi indistintamente su tutti i condomini, che
salderanno il debito secondo millesimi di proprietà e, a loro volta, potranno rivalersi
sui morosi e richiedere il rimborso di quanto anticipato.
La sent. 5
novembre 2001, n. 13631 della Suprema Corte ha osservato che, in caso di morosità
di taluni condomini, non è consentita una ripartizione tra
condomini non morosi del debito, salvo approvazione unanime dell’assemblea, in quanto la
costituzione di un fondo cassa morosi
è subordinato al raggiungimento dell’unanimità.
Qualora una parte condominiale provochi danni a terzi per mancata custodia della medesima ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., la responsabilità per i danni provocati è da attribuirsi, solidalmente, ai singoli condomini ex art. 2055 cod. civ..
Infatti, costoro e non il condominio, quale ente di gestione, sono i custodi della cosa comune e titolari del rapporto passivo nei confronti del danneggiato. In questa fattispecie non si applica il principio della parziarietà dei debiti del condominio, derivando il quantum dovuto non da un contratto, ma da un fatto illecito.