Newsletter modificazione parti comuni

 


Condividiamo in sovraimpressione una newsletter pervenutaci da ANACI, riguardante una recente pronuncia del Consiglio di Stato.

Ricordiamo ai gentili condòmini che, ai sensi dellart. 1118 I comma del Codice Civile, il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva di cui egli è proprietario, espresso in millesimi.

Tale prescrizione, però, si riferisce prettamente alla ripartizione delle spese relative alle parti comuni stesse, in quanto sarà richiamata all’interno dell’art. 1123 I comma.

Il senso di tale disposizione non è affermare che un condomino con più millesimi ha maggiori diritti sulle parti comuni rispetto a un suo pari con un numero di millesimi inferiore.
In condominio, infatti, si applica per analogia quanto prescritto dall’
art. 1102 c.c. in tema di comunione. Per cui, ciascun condominio (comunista) potrà usufruire e godere liberamente delle parti comuni (bene in comunione), potendovi apportare, a proprie spese, anche delle modifiche per migliorarne il godimento, purché tali modifiche non alterino la destinazione d’uso della parte comune (bene in comunione) e non ledano la capacità di farne parimenti uso da parte degli altri condomini.
Oltre alle prescrizioni contenute nell’art. 1102, in tema di modifiche alle parti comuni se ne aggiungono altre tre tipiche del condominio degli edifici:
1) le modifiche non dovranno essere vietate dal regolamento condominiale;

2) le modifiche non dovranno inficiare negativamente sulla stabilità e la sicurezza dell’edificio;

3) le modifiche non dovranno deturpare il decoro architettonico dell’edificio.