Newsletter modificazione parti comuni
Condividiamo in sovraimpressione una newsletter pervenutaci da ANACI, riguardante una recente pronuncia del Consiglio di Stato.
Ricordiamo ai gentili condòmini che, ai sensi dell’art. 1118 I comma del Codice Civile, il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva di cui egli è proprietario, espresso in millesimi.
Tale prescrizione, però, si riferisce prettamente alla ripartizione delle spese
relative alle parti comuni stesse, in quanto sarà richiamata all’interno
dell’art. 1123
I comma.
Il senso di tale disposizione non è
affermare che un condomino con più millesimi ha maggiori diritti sulle parti
comuni rispetto a un suo pari con un numero di millesimi inferiore.
In condominio, infatti, si applica per analogia quanto prescritto dall’art. 1102 c.c. in tema di comunione. Per cui, ciascun condominio (comunista) potrà usufruire e godere
liberamente delle parti comuni (bene
in comunione), potendovi apportare, a proprie spese, anche delle modifiche per
migliorarne il godimento, purché tali modifiche non alterino la destinazione
d’uso della parte comune (bene in
comunione) e non ledano la capacità di farne parimenti uso da parte degli altri
condomini.
Oltre alle prescrizioni contenute nell’art. 1102, in tema di modifiche alle parti
comuni se ne aggiungono altre tre tipiche del condominio degli edifici:
1) le
modifiche non dovranno essere vietate
dal regolamento condominiale;
2) le modifiche non dovranno inficiare negativamente sulla stabilità e
la sicurezza dell’edificio;
3) le modifiche non dovranno deturpare il decoro architettonico dell’edificio.