Chi può convocare l'assemblea

In prima istanza, l’assemblea è convocata dall’amministratore, poiché tale organo è obbligato annualmente a convocare l’assise per far approvare il rendiconto annuale di gestione.

Inoltre, l’amministratore può convocare assemblea in qualsiasi momento egli lo ritenga necessario.

Esistono, però, dei casi particolari in cui l’assemblea può essere convocata anche da altri soggetti, diversi dall'amministratore:

QUANDO L'AMMINISTRATORE E' ASSENTE:

1) dal singolo condomino, qualora l’amministratore sia assente perché deceduto, oppure decaduto in caso di cancellazione della delibera di nomina affetta da vizi di nullità o annullabilità da parte del Giudice, o perché egli ha perso i requisiti professionali per poter esercitare la professione.
L’amministratore potrebbe essere assente anche poiché non ancora nominato a seguito di dimissioni o revoca dell’amministratore precedente, o, in alternativa, l’assenza potrebbe essere dovuta alla non obbligatorietà della carica nei condomini con 8 o meno partecipanti.

QUANDO L'AMMINISTRATORE E' PRESENTE:

1) dal singolo condominoqualora egli abbia fatto richiesta all’amministratore di convocare l’assise per promuovere la discussione relativa all’installazione di un’innovazione virtuosa e quest’ultimo non abbia provveduto a convocare l’assemblea decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

N.B. Ci sono dei casi specifici che, pur non dando al singolo condòmino il potere di autoconvocare l’assemblea, danno la facoltà al singolo partecipante al condominio di richiedere all’amministratore la convocazione di un’assemblea per discutere di argomenti specifici:
- la revoca dell’amministratore poiché sono stati rilevati illeciti fiscali, oppure in caso di mancato utilizzo del c/c intestato al condominio e qualora la gestione patrimoniale dell’amministratore non sia stata trasparente (in caso di costante rifiuto alla convocazione l’amministratore diventerà revocabile giudizialmente per grave illecito);
- la discussione riguardo la possibile cessazione di un’attività che violi e incida negativamente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, anche mediante azioni giudiziarie;
-
la revisione delle tabelle millesimali qualora siano sopraggiunti errori di calcolo o mutazioni dell'edificio.

In generale, poi, qualunque condòmino può richiedere all’amministratore di convocare un’assemblea straordinaria, ma l’amministratore ha tutta la facoltà di rimandare la discussione domandata alla prima riunione utile;

2) da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore millesimale dell’edificio, se la loro richiesta di convocare l’assemblea inviata all’amministratore dovesse restare inevasa decorso il termine di 10 giorni.

Ci sono, poi, dei casi specifici che, pur non dando al singolo condomino il potere di autoconvocare l’assemblea, prescrivo all’amministratore il dovere di adoperarsi a convocare l’Assise, anche se la richiesta proviene da un  singolo:
- qualora venga richiesta la revoca poiché sono stati rilevati illeciti fiscali, oppure in caso di mancato utilizzo del c/c intestato al condominio e qualora la gestione patrimoniale dell’amministratore non sia stata trasparente --> 
in caso d’inerzia l’amministratore diventerà revocabile per grave illecito;
- qualora venga richiesto di discutere riguardo la possibile cessazione di un’attività che violi e incida negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, anche mediante azioni giudiziarie;

3) da un curatore speciale, nominato dal Tribunale su istanza di un soggetto che voglia promuovere una lite nei confronti di un condominio sprovvisto, per qualunque motivo, del proprio rappresentante legale (art. 65 disp. att. c.c.).

L’assemblea in via ordinaria va convocata dall’amministratore entro 180 giorni dal termine dell’esercizio, secondo quanto prescritto dall’art. 1130 del Codice Civile. Tale articolo rientra fra quelli derogabili da un regolamento di condominio contrattuale, pertanto il regolamento potrebbe prescrivere un termine più vicino, come ad esempio ‘’entro 60 giorni’’, purché la deroga sia soltanto migliorativa e non vada a prolungare il tempo dato a disposizione all’amministratore prima di presentare il bilancio.
In via straordinaria, l’assemblea può essere convocata in qualunque momento.