Chi può convocare l'assemblea
In prima istanza, l’assemblea è convocata dall’amministratore, poiché tale organo è obbligato annualmente a convocare l’assise per far approvare il rendiconto annuale di gestione.
Inoltre, l’amministratore può convocare assemblea in qualsiasi momento egli lo
ritenga necessario.
Esistono, però, dei casi particolari in cui l’assemblea può essere convocata anche da altri soggetti, diversi dall'amministratore:
QUANDO L'AMMINISTRATORE E' ASSENTE:
1) dal singolo condomino, qualora l’amministratore sia assente perché deceduto, oppure decaduto in caso di cancellazione
della delibera di nomina affetta da vizi di nullità o annullabilità da
parte del Giudice, o perché egli ha perso
i requisiti professionali per poter esercitare la professione.
L’amministratore potrebbe essere assente anche poiché non ancora nominato a seguito di dimissioni o revoca
dell’amministratore precedente, o, in alternativa, l’assenza potrebbe essere
dovuta alla non obbligatorietà della
carica nei condomini con 8 o meno partecipanti.
QUANDO L'AMMINISTRATORE E' PRESENTE:
1) dal singolo condomino, qualora egli abbia fatto richiesta all’amministratore di convocare l’assise per promuovere la discussione relativa all’installazione di un’innovazione virtuosa e quest’ultimo non abbia provveduto a convocare l’assemblea decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
N.B. Ci sono dei casi specifici che, pur
non dando al singolo condòmino il potere di autoconvocare
l’assemblea,
danno la facoltà al singolo partecipante al condominio di richiedere all’amministratore la convocazione di un’assemblea per
discutere di argomenti specifici:
- la revoca dell’amministratore poiché sono stati rilevati illeciti fiscali, oppure in caso
di mancato utilizzo del c/c intestato
al condominio e qualora la gestione
patrimoniale dell’amministratore non sia stata trasparente (in caso di costante rifiuto alla
convocazione l’amministratore diventerà revocabile giudizialmente per grave
illecito);
- la discussione riguardo la possibile cessazione di un’attività che violi e
incida negativamente sulle
destinazioni d’uso delle parti comuni, anche mediante azioni
giudiziarie;
- la revisione delle tabelle millesimali qualora siano sopraggiunti errori di calcolo o mutazioni dell'edificio.
In generale, poi, qualunque condòmino può richiedere all’amministratore di convocare un’assemblea straordinaria, ma l’amministratore ha tutta la facoltà di rimandare la discussione domandata alla prima riunione utile;
2) da
almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore millesimale dell’edificio,
se la loro richiesta di convocare
l’assemblea inviata all’amministratore dovesse restare inevasa decorso il
termine di 10 giorni.
Ci sono, poi,
dei casi specifici che, pur non dando al singolo condomino il potere di
autoconvocare l’assemblea, prescrivo all’amministratore il dovere di adoperarsi a convocare l’Assise,
anche se la richiesta proviene da un singolo:
- qualora venga richiesta la revoca poiché sono stati rilevati illeciti fiscali, oppure in caso
di mancato utilizzo del c/c intestato
al condominio e qualora la gestione
patrimoniale dell’amministratore non sia stata trasparente --> in caso d’inerzia l’amministratore diventerà revocabile per grave
illecito;
- qualora venga richiesto di discutere riguardo la possibile cessazione di un’attività che violi e
incida negativamente e in modo sostanziale sulle
destinazioni d’uso delle parti comuni, anche mediante azioni
giudiziarie;
3)
da un curatore speciale, nominato
dal Tribunale su istanza di un soggetto che voglia promuovere una lite nei
confronti di un condominio sprovvisto, per qualunque motivo, del proprio
rappresentante legale (art. 65 disp. att. c.c.).
L’assemblea in
via
ordinaria va convocata dall’amministratore entro 180 giorni dal
termine dell’esercizio, secondo quanto prescritto dall’art. 1130 del Codice
Civile. Tale
articolo rientra fra quelli derogabili
da un regolamento di condominio contrattuale,
pertanto il regolamento potrebbe prescrivere un termine più vicino, come ad esempio ‘’entro 60 giorni’’, purché la deroga sia soltanto migliorativa e non vada a prolungare il tempo dato
a disposizione all’amministratore prima di presentare il bilancio.
In via straordinaria, l’assemblea
può essere convocata in qualunque momento.