Gli estintori vanno installati anche in una piccola autorimessa: DM 01/02/1986 e Decreto 246/1987
Gli estintori
non sono sempre obbligatori in condominio, a meno che non intervengano determinate
condizioni.
Anzitutto, se il condominio è dotato di determinati locali, ossia autorimesse, locali cantine e/o locali caldaia, gli estintori andranno obbligatoriamente installati all'interno degli stessi, poiché considerate attività a rischio incendio. La normativa di riferimento è il Decreto 246/1987.
Come indicato da apposita normativa, ossia dal DPR 151/2011, l'autorimessa, quando supera i 300 m², diventa un'attività soggetta a Piano Prevenzione Incendi, andando a rientrare in una specifica giurisdizione antincendio che può culminare addirittura con l'obbligo del CPI.
Ciò in cui ci imbattiamo spesso da amministratori è la completa non curanza di quelle autorimesse con dimensioni ridotte. Pertanto, scriviamo questo articolo per chiarire che anche in tale fattispecie ci sono disposizioni da rispettare.
Per le
autorimesse "sotto soglia",
ossia non sottoposte a PPI poiché
aventi una superficie inferiore ai 300
m², vige il DM 01/02/1986.
Le
autorimesse “sotto soglia” vengono suddivise in due categorie:
• Classe A1, relativa alle autorimesse
aventi una superficie fino a 100 m²;
• Classe A2, relativa alle autorimesse
aventi una superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m².
Per le autorimesse di classe A1:
• Le strutture
portanti e di compartimentazione delle autorimesse devono avere
una classe di resistenza al fuoco pari o
superiore a:
- 30, in
caso di autorimesse non isolate;
- 15, in
caso di autorimesse isolate.
Qualora
l’autorimessa fosse isolata fuori terra
è sufficiente che sia costruita con strutture incombustibili.
Le eventuali porte presenti tra l’autorimessa e locali a diversa destinazione
devono essere:
• realizzate
con porte metalliche piene, in caso
di luoghi non aperti al pubblico;
• realizzate
con porte almeno E30, in caso di
luoghi aperti al pubblico.
• pareti e solai devono avere un REI pari a
120;
Le aperture dei sistemi di smaltimento di fumi e calore (ad es. evacuatori di fumo e calore) devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa. Tali sistemi devono aprirsi su spazio a cielo libero.
Per tutte le autorimesse di classe A2, oltre a
dover rispettare tutti i requisiti minimi indicati per quelle di classe A1,
troviamo le seguenti indicazioni:
• Le
eventuali comunicazioni (es. porte) presenti tra l’autorimessa e
locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E30;
• Le singole aperture destinate allo smaltimento di fumi
e calore devono avere una superficie utile minima non inferiore a 0,1 m².
Inoltre, come indicato per le autorimesse di classe A1, la superficie
complessiva di tali aperture non deve essere inferiore a 1/40 della superficie
lorda dell’autorimessa;
• In caso di
presenza di vie di esodo
unidirezionali, la lunghezza massima consentita è pari a 30 metri.
La larghezza delle vie di esodo orizzontali deve essere pari ad almeno 0,8 m;
mentre per quelle verticali (es. scale o rampe) la larghezza non deve essere
inferiore a 0,9 m;
• devono
essere installati sistemi rilevazione
fumi e allarme antincendio, obbligatoriamente se l’autorimessa è interrata
e ha grandi capacità di parcamento;
• devono
essere predisposti piani di evacuazione
e spazi per l’accesso dei mezzi di soccorso;
Per quanto
riguarda la presenza di dispositivi antincendio, il DM 01/02/1986 prescrive che nelle autorimesse aventi
capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli è obbligatoria la
presenza di almeno un estintore portatile di 6kg avente capacità estinguente non inferiore
a 21A 89B.
L’estintore
deve essere posto all’entrata dell’autorimessa e deve essere opportunamente
segnalato.
Se la
capacità di paracemento è uguale o maggiore a 9 veicoli devono essere presenti un
numero adeguato di estintori, di capacità estinguente minima pari a 21A 89B,
posizionati in modo tale che il percorso massimo per raggiungere l’estintore
più vicino non sia superiore a 30 metri da ciascun punto dell’autorimessa.
Secondo normativa, andrebbe posizionato
un estintore ogni 200 m², ma non viene indicato un numero preciso poiché ad
incidere sono altri fattori come la posizione dell’autorimessa e le sue
capacità di parcamento.
Per una miglior comprensione interviene il Decreto 246/1987 che prescrive che nelle autorimesse devo essere presenti estintori, in
misura di 1 ogni 5 veicoli per i primi 20 veicoli ospitati.
Per eventuali ulteriori presenti - fino a 200 unità - deve essere presente un
estintore ogni 10 mezzi.
Se l'autorimessa ospita anche più di 200 veicoli, è necessario che ci sia 1
estintore ogni 20 veicoli.
Ovviamente,
gli estintori vanno piazzati verso l'ingresso dell’attività, devono essere di
facile accesso, ben visibili e opportunamente
segnalati.
L'amministratore,
quale atto conservativo, può
disporre autonomamente l'installazione degli estintori, se il costo di tale
opera non è troppo rilevante.
Se
l'autorimessa è di classe antincendio B
(supera i 1000 m²), gli
estintori sono soppiantati da rete di idranti e naspi.