Gli estintori vanno installati anche in una piccola autorimessa: DM 01/02/1986 e Decreto 246/1987

Gli estintori non sono sempre obbligatori in condominio, a meno che non intervengano determinate condizioni.

Anzitutto, se il condominio è dotato di determinati locali, ossia autorimesse, locali cantine e/o locali caldaia, gli estintori andranno obbligatoriamente installati all'interno degli stessi, poiché considerate attività a rischio incendio. La normativa di riferimento è il Decreto 246/1987.

Come indicato da apposita normativa, ossia dal DPR 151/2011, l'autorimessa, quando supera i 300 m², diventa un'attività soggetta a Piano Prevenzione Incendi, andando a rientrare in una specifica giurisdizione antincendio che può culminare addirittura con l'obbligo del CPI. 

Ciò in cui ci imbattiamo spesso da amministratori è la completa non curanza di quelle autorimesse con dimensioni ridotte. Pertanto, scriviamo questo articolo per chiarire che anche in tale fattispecie ci sono disposizioni da rispettare.

Per le autorimesse "sotto soglia", ossia non sottoposte a PPI poiché aventi una superficie inferiore ai 300 m², vige il DM 01/02/1986.

Le autorimesse “sotto soglia” vengono suddivise in due categorie:

Classe A1, relativa alle autorimesse aventi una superficie fino a 100 m²;

Classe A2, relativa alle autorimesse aventi una superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m².

Per le autorimesse di classe A1:

Le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse devono avere una classe di resistenza al fuoco pari o superiore a:

- 30, in caso di autorimesse non isolate;

- 15, in caso di autorimesse isolate.

Qualora l’autorimessa fosse isolata fuori terra è sufficiente che sia costruita con strutture incombustibili.
Le eventuali porte presenti tra l’autorimessa e locali a diversa destinazione devono essere:

• realizzate con porte metalliche piene, in caso di luoghi non aperti al pubblico;

• realizzate con porte almeno E30, in caso di luoghi aperti al pubblico.

pareti e solai devono avere un REI pari a 120;

Le aperture dei sistemi di smaltimento di fumi e calore (ad es. evacuatori di fumo e calore) devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa. Tali sistemi devono aprirsi su spazio a cielo libero.

Per tutte le autorimesse di classe A2, oltre a dover rispettare tutti i requisiti minimi indicati per quelle di classe A1, troviamo le seguenti indicazioni:

• Le eventuali comunicazioni (es. porte) presenti tra l’autorimessa e locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E30;

• Le singole aperture destinate allo smaltimento di fumi e calore devono avere una superficie utile minima non inferiore a 0,1 m². Inoltre, come indicato per le autorimesse di classe A1, la superficie complessiva di tali aperture non deve essere inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa;

• In caso di presenza di vie di esodo unidirezionali, la lunghezza massima consentita è pari a 30 metri.
La larghezza delle vie di esodo orizzontali deve essere pari ad almeno 0,8 m; mentre per quelle verticali (es. scale o rampe) la larghezza non deve essere inferiore a 0,9 m;

• devono essere installati sistemi rilevazione fumi e allarme antincendio, obbligatoriamente se l’autorimessa è interrata e ha grandi capacità di parcamento;

• devono essere predisposti piani di evacuazione e spazi per l’accesso dei mezzi di soccorso;

Per quanto riguarda la presenza di dispositivi antincendio, il DM 01/02/1986 prescrive che nelle autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli è obbligatoria la presenza di almeno un estintore portatile di 6kg avente capacità estinguente non inferiore a 21A 89B.

L’estintore deve essere posto all’entrata dell’autorimessa e deve essere opportunamente segnalato.

Se la capacità di paracemento è uguale o maggiore a 9 veicoli devono essere presenti un numero adeguato di estintori, di capacità estinguente minima pari a 21A 89B, posizionati in modo tale che il percorso massimo per raggiungere l’estintore più vicino non sia superiore a 30 metri da ciascun punto dell’autorimessa.
Secondo normativa, andrebbe posizionato un estintore ogni 200 m², ma non viene indicato un numero preciso poiché ad incidere sono altri fattori come la posizione dell’autorimessa e le sue capacità di parcamento.
Per una miglior comprensione interviene il
Decreto 246/1987 che prescrive che nelle autorimesse devo essere presenti estintori, in misura di 1 ogni 5 veicoli per i primi 20 veicoli ospitati.
Per eventuali ulteriori presenti - fino a 200 unità - deve essere presente un estintore ogni 10 mezzi.
Se l'autorimessa ospita anche più di 200 veicoli, è necessario che ci sia 1 estintore ogni 20 veicoli.

Ovviamente, gli estintori vanno piazzati verso l'ingresso dell’attività, devono essere di facile accesso, ben visibili e opportunamente segnalati.

L'amministratore, quale atto conservativo, può disporre autonomamente l'installazione degli estintori, se il costo di tale opera non è troppo rilevante.

Se l'autorimessa è di classe antincendio B (supera i 1000 m²), gli estintori sono soppiantati da rete di idranti e naspi.