Quando sono obbligatori fotovoltaico e colonnine di ricarica?


Il decreto legislativo 28/2011 impone a tutte le imprese edili coinvolte nel progetto di costruzione o di grande ristrutturazione di un edificio già esistente di rispettare determinati limiti relativi alla produzione di energia destinata a soddisfare il fabbisogno dell’edificio, pena il rifiuto del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e il rilascio del titolo edilizio.

Il fabbisogno energetico dell’edificio è costituito essenzialmente dai consumi necessari a riscaldare l’acqua calda sanitaria, a riscaldare gli ambienti in inverno e a climatizzarli in estate.
I consumi destinati all’illuminazione o agli elettrodomestici NON rientrano nel fabbisogno energetico dell’edificio. Pertanto, ad esempio, non c’è l’obbligo di installazioni d’impianti fotovoltaici per l’illuminazione condominiale.

Inoltre, la norma prevede che si debba realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza proporzionata alla superficie occupata dall’edificio stesso: la potenza in kW dovrà essere superiore al 5% della superficie per le nuove costruzioni e al 2,5% per le ristrutturazioni rilevanti.

In tali edifici, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve avvenire rispettando le seguenti percentuali:
- deve garantire il 50% dei consumi previsti di acqua calda sanitaria;
- il 60% dell’energia termica deve essere prodotta da fonti rinnovabili per quanto concerne la somma dei consumi previsti per il riscaldamento degli ambienti, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Secondo il Dlgs 257/2016 negli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative dovranno essere obbligatoriamente presenti le colonnine per la ricarica elettrica.

Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento edilizio del Comune.
Negli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative dovrà essere presente un numero di punti ricarica non inferiore al 20% del numero totali di parcheggi.

Chi vuole installare una colonnina elettrica nel proprio box privato sito in un condominio non deve chiedere autorizzazione all'assemblea ma è tenuto a rispettare le norme di sicurezza.
La normativa a riguardo richiama per analogia l'art. 1121, ma con qualche differenziazione: il condòmino può richiedere all'amministratore di convocare un'assemblea per discutere dell'innovazione comune. In caso d'inerzia, decorsi 90 giorni dalla richiesta, il condòmino potrà predisporre l'opera a proprie spese.

La colonnina dovrà essere montata da un tecnico specializzato che rilascerà un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento.
L’amministratore dovrà essere appositamente informato della volontà di procedere con l’opera, affinché possa verificare che l’intervento non leda parti comuni
Inoltre, se il box non è allacciato autonomamente alla rete elettrica, dovrà avvenire l’installazione di uno specifico sottocontatore, che dovrà avvenire senza occupare un’area eccessiva all’interno del vano condominiale, affinché venga preservato il diritto di pari uso da parte degli altri partecipanti al condominio.
Qualora sia possibile procedere ad un allaccio autonomo e non si voglia far passare tutti i consumi su un unico contattore principale al quale è allacciata anche l’unità immobiliare di pertinenza, spesso i condòmini decidono di installare uno specifico contatore di rilevazione dei consumi del box nel vano contatori all’interno del condominio (e non dell’autorimessa). Anche in questo caso, tale opera dovrà garantire il diritto di parimenti uso.

Il condominio, ovviamente, può anche procedere ad approvare l'installazione di un'area di ricarica comune, anche se tale evenienza non è molto ricorrente, poiché il costo di realizzazione dell'impianto non è da sottovalutare e serve adeguato spazio anche per prevedere un'area di sosta dei veicoli.
In ogni caso, in tale evenienza, l'art. 1120 e i quorum richiesti per un'innovazione virtuosa (500 millesimi), vengono derogati migliorativamente dall'art.17 del DM 03/08/2017 che prevede per l'intervento la maggioranza di 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

Requisiti di sicurezza 

Quando si parla di wall box in condominio, bisogna contestualizzare l'opera anche ai fini antincendio.

📌 Norme di riferimento (obbligatorie)

D.M. 15 maggio 2020 → Regola Tecnica Verticale (RTV) “Autorimesse” nel Codice di Prevenzione Incendi (Cap. V.6).

D.M. 1 febbraio 1986 → rimane valido per le parti non superate dal Codice.

Circolare VVF 2/2018 → chiarimenti su auto elettriche e infrastrutture di ricarica.

Norme CEI 64-8 (Sez. 722) → ricarica veicoli elettrici.

🔹 Requisiti generali per autorimessa condominiale

Per cominciare, si fanno salve - anzitutto - tutta una serie di prescrizioni su scala generale che dovrebbero essere sempre rispettate:

1. Compartimentazione: i box privati devono avere strutture con resistenza al fuoco REI 90 o 120 a seconda del livello.

2. Porte di comunicazione: se un box comunica con scala o spazi condominiali → porta REI 120 autochiudente.

3. Aerazione: ventilazione naturale ≥ 1/25 superficie in pianta (griglie, feritoie sulle serrande). In alternativa ventilazione meccanica ≥ 3 ricambi/ora.

4. Vie di esodo: percorsi segnalati, illuminazione di sicurezza.

Presenza di auto elettriche nel box privato

La detenzione di un veicolo elettrico in box privato all’interno di autorimessa non richiede misure aggiuntive rispetto alla RTV.

VVF hanno chiarito che non c’è distinzione normativa tra auto tradizionali ed elettriche in fase di ricovero.

Ma, la presenza di una wall box all'interno del box privato in cui è ricoverata una macchina elettrica, fa scattare dei requisiti tecnici ben precisi:

1. Progettazione impianto elettrico:

- Circuito dedicato esclusivamente alla ricarica (no prese generiche);
- Protezione magnetotermica e differenziale tipo A o B secondo CEI 64-8.
- Punti di ricarica conformi a CEI EN 61851.

2. Autorizzazioni condominiali:

L’installazione di wallbox o prese dedicate rientra nell’art. 1122-bis c.c. → il singolo condòmino può installarla a proprie spese, purché non alteri parti comuni o la sicurezza.

L’amministratore deve essere informato e può richiedere relazione tecnica/asseverazione.

3. Prevenzione incendi:

Se l’autorimessa è soggetta a CPI, la colonnina va inclusa nella SCIA antincendio (il tecnico la inserisce nella documentazione al Comando VVF).

Spesso si consiglia l’installazione di rilevatori di fumo/temperatura nella zona box con ricarica, anche se non sempre obbligatori.