Quando sono obbligatori fotovoltaico e colonnine di ricarica?


Il decreto legislativo 28/2011 impone a tutte le imprese edili coinvolte nel progetto di costruzione o di grande ristrutturazione di un edificio già esistente di rispettare determinati limiti relativi alla produzione di energia destinata a soddisfare il fabbisogno dell’edificio, pena il rifiuto del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e il rilascio del titolo edilizio.

Il fabbisogno energetico dell’edificio è costituito essenzialmente dai consumi necessari a riscaldare l’acqua calda sanitaria, a riscaldare gli ambienti in inverno e a climatizzarli in estate.
I consumi destinati all’illuminazione o agli elettrodomestici NON rientrano nel fabbisogno energetico dell’edificio. Pertanto, ad esempio, non c’è l’obbligo di installazioni d’impianti fotovoltaici per l’illuminazione condominiale.

Inoltre, la norma prevede che si debba realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza proporzionata alla superficie occupata dall’edificio stesso: la potenza in kW dovrà essere superiore al 5% della superficie per le nuove costruzioni e al 2,5% per le ristrutturazioni rilevanti.

In tali edifici, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve avvenire rispettando le seguenti percentuali:
- deve garantire il 50% dei consumi previsti di acqua calda sanitaria;
- il 60% dell’energia termica deve essere prodotta da fonti rinnovabili per quanto concerne la somma dei consumi previsti per il riscaldamento degli ambienti, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Secondo il Dlgs 257/2016 negli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative dovranno essere obbligatoriamente presenti le colonnine per la ricarica elettrica.

Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento edilizio del Comune.
Negli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative dovrà essere presente un numero di punti ricarica non inferiore al 20% del numero totali di parcheggi.

Chi vuole installare una colonnina elettrica nel proprio box privato sito in un condominio non deve chiedere autorizzazione all'assemblea ma è tenuto a rispettare le norme di sicurezza.
La colonnina dovrà essere montata da un tecnico specializzato che rilascerà un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento.
L’amministratore dovrà essere appositamente informato della volontà di procedere con l’opera, affinché possa verificare che l’intervento non leda parti comuni
Inoltre, se il box non è allacciato autonomamente alla rete elettrica, dovrà avvenire l’installazione di uno specifico sottocontatore, che dovrà avvenire senza occupare un’area eccessiva all’interno del vano condominiale, affinché venga preservato il diritto di pari uso da parte degli altri partecipanti al condominio.
Qualora sia possibile procedere ad un allaccio autonomo e non si voglia far passare tutti i consumi su un unico contattore principale al quale è allacciata anche l’unità immobiliare di pertinenza, spesso i condòmini decidono di installare uno specifico contatore di rilevazione dei consumi del box nel vano contatori all’interno del condominio (e non dell’autorimessa). Anche in questo caso, tale opera dovrà garantire il diritto di parimenti uso.