Quando sono obbligatori fotovoltaico e colonnine di ricarica?
Il decreto legislativo 28/2011 impone a tutte le imprese edili coinvolte nel progetto di costruzione o di grande ristrutturazione di un edificio già esistente di rispettare determinati limiti relativi alla produzione di energia destinata a soddisfare il fabbisogno dell’edificio, pena il rifiuto del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e il rilascio del titolo edilizio.
Il fabbisogno
energetico dell’edificio è costituito essenzialmente dai consumi necessari a riscaldare l’acqua
calda sanitaria, a riscaldare gli ambienti in inverno e a climatizzarli in
estate.
I consumi destinati all’illuminazione o agli
elettrodomestici NON rientrano nel fabbisogno energetico dell’edificio. Pertanto, ad esempio, non c’è l’obbligo
di installazioni d’impianti fotovoltaici per l’illuminazione condominiale.
Inoltre, la norma
prevede che si debba realizzare un impianto di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile di potenza
proporzionata alla superficie occupata dall’edificio stesso:
la potenza in kW dovrà essere superiore al 5% della superficie per le nuove
costruzioni e al 2,5% per le
ristrutturazioni rilevanti.
In tali
edifici, la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili deve avvenire rispettando le seguenti
percentuali:
- deve garantire il 50% dei consumi
previsti di acqua calda sanitaria;
- il 60% dell’energia termica deve
essere prodotta da fonti rinnovabili per quanto concerne la somma dei
consumi previsti per il riscaldamento degli ambienti, il raffrescamento e la
fornitura di acqua calda sanitaria.
Secondo il Dlgs 257/2016 negli
edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative
dovranno
essere obbligatoriamente presenti le colonnine per la ricarica elettrica.
Le
infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun
box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle
disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento edilizio del Comune.
Negli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative
dovrà essere presente un numero di punti ricarica non inferiore
al 20% del numero totali di parcheggi.
Chi vuole
installare una colonnina elettrica nel proprio box privato sito in un
condominio non deve chiedere
autorizzazione all'assemblea ma è tenuto a rispettare le norme di
sicurezza.
La colonnina dovrà essere montata da un tecnico specializzato che rilascerà un certificato di conformità dell'impianto e
del suo funzionamento.
L’amministratore dovrà essere appositamente informato della volontà di
procedere con l’opera, affinché possa verificare che l’intervento non leda
parti comuni
Inoltre, se il box non è allacciato
autonomamente alla rete elettrica, dovrà avvenire l’installazione di uno
specifico sottocontatore, che dovrà
avvenire senza occupare un’area eccessiva all’interno del vano condominiale,
affinché venga preservato il diritto di pari uso da parte degli altri
partecipanti al condominio.
Qualora sia possibile procedere ad un allaccio autonomo e non si voglia far
passare tutti i consumi su un unico contattore principale al quale è allacciata
anche l’unità immobiliare di pertinenza, spesso i condòmini decidono di
installare uno specifico contatore di rilevazione dei consumi del box nel vano
contatori all’interno del condominio (e non dell’autorimessa). Anche in questo
caso, tale opera dovrà garantire il diritto di parimenti uso.