Il montaggio di tende da sole

 

Ai sensi dell’art. 1122 del Codice Civile, ciascun proprietario di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, o di una porzione dell’edificio destinata all’uso esclusivo, potrà liberamente apportarvi delle modificazioni, senza necessità di autorizzazioni assembleari o di giustificare l’opera, purché tali modifiche non danneggino parti comini e non pregiudichino la stabilità e la sicurezza del fabbricato, oppure ne deturpino il decoro architettonico.
In ogni caso, il singolo condomino dovrà dare opportuna e preventiva comunicazione all’amministratore, che riferirà in assemblea.

Una delle modifiche effettuate dai privati che provoca maggiori conflitti condominiali è la sostituzione di tende da sole, tapparelle, finestre, inferriate o persiane incassate nella facciata dell’edificio (fattispecie che si verifica spesso in concomitanza di balconi incassati), oppure delle porte che affacciano sui pianerottoli condominiali.

Tali opere sono catalogate fra quelle di edilizia libera, pertanto non hanno bisogno di particolari autorizzazioni edili.
L’unica cosa che va verificata sarà il regolamento condominiale, che tra le sue funzioni, ha anche quella di tutelare il decoro architettonico.
All’interno di quest’ultimo potrebbero essere presenti clausole contrattuali, che potrebbero vietare qualunque tipo d’intervento, nonché clausole assembleari, che potrebbe contenere delle restrizioni riguardo forme e colori degli elementi sopracitati.

Dunque, prima di procedere con qualunque opera, il condòmino che si accinge ad effettuare tali modifiche deve sempre darne preventiva comunicazione all’amministratore, come prescritto dall’art. 1122 II comma, che si esprimerà riguardo alla conformità dell’opera con quanto prescritto dal regolamento condominiale, nonché da un punto di vista tecnico di stabilità e sicurezza.

Infine, essendo il decoro architettonico un bene comune astratto, anche muoversi in linea con quanto prescritto dal regolamento condominiale potrebbe essere non sufficiente per evitare le lamentele da parte degli altri partecipanti al condominio.
Per tale motivo, si consiglia agli interessati di richiedere un’autorizzazione a tutti i condomini, riferendo in assemblea di essere intenzionati ad eseguire una data opera, facendo verbalizzare quanto discusso. Dopodiché, si potrà procedere.

In caso di rimostranze, se il regolamento condominiale dovesse essere poco chiaro o evasivo, spetterà a chi si lamenta della violazione del decoro architettonico provare giudizialmente che essa sia avvenuta e che l'opera rechi un pregiudizio estetico che si traduce in pregiudizio economico, pertanto sarà onere del protestante dare corso ad un eventuale conflitto formale.

Casi particolari legati alle tende: se il balcone sovrastante è un balcone incassato, la soletta s’intende in comproprietà fra i proprietari degli appartamenti sovrapposti, pertanto chi abbia intenzione di installare una tenda da sole nel sottobalcone non dovrà chiedere alcuna autorizzazione al proprietario del piano superiore.  

Al contrario i balconi che sporgono completamente dalla facciata condominiale (c.d. aggettanti) costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. In questa ipotesi il condomino dell'appartamento sottostante può agganciare la tenda da sole chiedendo il permesso al condomino soprastante. 

Se il sottobalcone (aggettante o incassato) è decorativo (cioè è dotato di fregi, stucchi, decorazioni) allora è considerato una parte comune implicata nel concetto di decoro architettonico.
In tal caso, si farebbe sempre più impellente dover lavorare di concerto con l’amministrazione per valutare il regolamento condominiale e i requisiti tecnici, per poi informare l’assemblea.

Qualora non ci fossero vincoli contrattuali, quest’ultima, nella sua piena capacità di disciplina dell’uso delle parti comuni, potrebbe approvare con 500 millesimi una nuova clausola assembleare del regolamento condominiale, comprendente delle chiare restrizioni sulle modalità di esecuzione dell’opera sopracitata, valevoli anche in futuro.