Il montaggio di tende da sole
Ai sensi
dell’art.
1122 del Codice Civile, ciascun proprietario di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, o
di una porzione dell’edificio destinata all’uso esclusivo, potrà liberamente apportarvi
delle modificazioni, senza necessità di autorizzazioni assembleari o di giustificare
l’opera, purché tali modifiche non danneggino parti comini e non pregiudichino
la stabilità e la sicurezza del fabbricato, oppure ne deturpino il decoro
architettonico.
In ogni caso, il singolo condomino dovrà dare opportuna e preventiva comunicazione
all’amministratore, che riferirà in assemblea.
Una delle
modifiche effettuate dai privati che provoca maggiori conflitti condominiali è
la sostituzione di tende da sole,
tapparelle, finestre, inferriate o persiane incassate nella facciata
dell’edificio (fattispecie che si
verifica spesso in concomitanza di balconi incassati), oppure delle porte che affacciano sui pianerottoli
condominiali.
Tali opere
sono catalogate fra quelle di edilizia
libera, pertanto non hanno bisogno di particolari autorizzazioni edili.
L’unica cosa che va verificata sarà il regolamento
condominiale, che tra le sue funzioni, ha anche quella di tutelare il decoro
architettonico.
All’interno di quest’ultimo potrebbero essere presenti clausole contrattuali, che potrebbero
vietare qualunque tipo d’intervento, nonché clausole assembleari, che potrebbe contenere delle restrizioni riguardo forme e colori degli elementi sopracitati.
Dunque, prima
di procedere con qualunque opera, il condòmino che si accinge ad effettuare
tali modifiche deve sempre darne preventiva
comunicazione all’amministratore, come prescritto dall’art. 1122 II
comma, che si
esprimerà riguardo alla conformità dell’opera con quanto prescritto dal regolamento condominiale, nonché da un
punto di vista tecnico di stabilità e
sicurezza.
Infine, essendo il decoro architettonico un bene
comune astratto, anche muoversi
in linea con quanto prescritto dal regolamento condominiale potrebbe essere non
sufficiente per evitare le lamentele da parte degli altri partecipanti al
condominio.
Per tale motivo, si consiglia agli
interessati di richiedere un’autorizzazione a tutti i condomini, riferendo in
assemblea di essere intenzionati ad eseguire una data opera, facendo
verbalizzare quanto discusso. Dopodiché, si potrà procedere.
In caso di
rimostranze, se il regolamento condominiale dovesse essere poco chiaro o
evasivo, spetterà a chi si lamenta della violazione del decoro architettonico provare giudizialmente che essa sia
avvenuta e che l'opera rechi un pregiudizio estetico che si traduce in
pregiudizio economico, pertanto sarà onere del protestante dare corso ad un eventuale conflitto formale.
Casi particolari
legati alle tende: se
il balcone sovrastante è un balcone
incassato, la soletta s’intende in comproprietà fra i proprietari degli
appartamenti sovrapposti, pertanto chi abbia intenzione di installare una tenda
da sole nel sottobalcone non dovrà chiedere alcuna autorizzazione al
proprietario del piano superiore.
Al contrario i
balconi che sporgono completamente dalla facciata condominiale (c.d. aggettanti) costituiscono un
prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono in via
esclusiva al proprietario di questa. In questa ipotesi il condomino
dell'appartamento sottostante può agganciare la tenda da sole chiedendo
il permesso al condomino soprastante.
Se il
sottobalcone (aggettante o
incassato) è decorativo (cioè è dotato di fregi, stucchi, decorazioni)
allora è considerato una parte comune implicata nel concetto di decoro architettonico.
In tal caso, si farebbe sempre più impellente dover lavorare di concerto con l’amministrazione
per valutare il regolamento condominiale e i requisiti tecnici, per poi informare l’assemblea.
Qualora non ci fossero vincoli contrattuali,
quest’ultima, nella sua piena capacità di disciplina dell’uso delle parti
comuni, potrebbe approvare con 500 millesimi una nuova clausola assembleare del regolamento condominiale, comprendente
delle chiare restrizioni sulle
modalità di esecuzione dell’opera sopracitata, valevoli anche in futuro.