Cosa accade se un condomino abbandona l'assemblea?
I condòmini
non sono costretti a rimanere in assemblea fino al termine dei lavori, potendo
liberamente decidere di andare via anzitempo.
In tal caso,
anzitutto, tale evento deve essere riportato
nel verbale. In genere si utilizza la seguente formula: “il condomino Tizio si allontana alle ore…”.
Ciò che più
preme sapere, però, è come l’abbandono durante l’assemblea possa incidere sui
quorum e, di conseguenza, sulla validità dell’adunanza e delle deliberazioni.
Ebbene, l’allontanamento non incide sul quorum costitutivo
(che deve sussistere solo al momento
iniziale) ma su quello deliberativo.
Ciò significa
che l’assemblea potrà continuare anche in assenza del condomino che ha deciso
di lasciare l’assise: l’abbandono non incide
sulla regolarità della costituzione in quanto il quorum costitutivo va
accertato solamente una volta dal presidente, all’inizio della riunione.
L’abbandono
in corso di riunione incide sul solo quorum
deliberativo richiesto per ciascun punto all’ordine del giorno: il
condomino che è andato via, infatti, dal
momento del suo abbandono, non potrà
essere computato al fine del raggiungimento della soglia prevista dalla Legge
per quella particolare deliberazione, a meno
che egli non abbia rilasciato apposita delega a un partecipante ancora
in loco (anche tale punto andrebbe
espressamente verbalizzato, onde evitare fraintendimenti).
Una persona che si allontana dall’assemblea senza lasciare delega è dunque assente
rispetto alle deliberazioni assunte dopo che se n’è andato.
Da tanto deriva che il condomino che si allontana avrà anche diritto a ricevere il verbale: il termine per l’impugnazione decorrerà dalla data in cui gli è stato notificato.