Cosa accade se un condomino abbandona l'assemblea?

 

I condòmini non sono costretti a rimanere in assemblea fino al termine dei lavori, potendo liberamente decidere di andare via anzitempo.

In tal caso, anzitutto, tale evento deve essere riportato nel verbale. In genere si utilizza la seguente formula: “il condomino Tizio si allontana alle ore…”.

Ciò che più preme sapere, però, è come l’abbandono durante l’assemblea possa incidere sui quorum e, di conseguenza, sulla validità dell’adunanza e delle deliberazioni.
Ebbene, l’allontanamento non incide sul quorum costitutivo (che deve sussistere solo al momento iniziale) ma su quello
deliberativo.

Ciò significa che l’assemblea potrà continuare anche in assenza del condomino che ha deciso di lasciare l’assise: l’abbandono non incide sulla regolarità della costituzione in quanto il quorum costitutivo va accertato solamente una volta dal presidente, all’inizio della riunione.

L’abbandono in corso di riunione incide sul solo quorum deliberativo richiesto per ciascun punto all’ordine del giorno: il condomino che è andato via, infatti, dal momento del suo abbandono, non potrà essere computato al fine del raggiungimento della soglia prevista dalla Legge per quella particolare deliberazione, a meno che egli non abbia rilasciato apposita delega a un partecipante ancora in loco (anche tale punto andrebbe espressamente verbalizzato, onde evitare fraintendimenti).
Una persona che si allontana dall’assemblea senza lasciare delega è dunque assente rispetto alle deliberazioni assunte dopo che se n’è andato.

Da tanto deriva che il condomino che si allontana avrà anche diritto a ricevere il verbale: il termine per l’impugnazione decorrerà dalla data in cui gli è stato notificato.