Quando è obbligatorio il cappotto termico?
Uno dei primi vantaggi da esplicitare ai propri condòmini nel momento in cui viene proposto un lavoro di Isolamento Termico a Cappotto è quello legato all’efficienza energetica: l’applicazione del cappotto termico ad un edificio garantirà non solo efficienza energetica e minore impatto ambientale, ma permetterà anche al consumatore di avere bollette molto più leggere, sia per quanto riguarda le esigenze di riscaldamento invernale che quelle di raffrescamento estivo.
Il cappotto
termico realizzato a regola d’arte, infine, oltre ad essere la miglior
soluzione per ridurre in modo consistente i costi di
riscaldamento/raffrescamento è uno dei punti chiave per la
realizzazione di edifici nZEB.
Gli edifici nZEB, edifici ad energia quasi zero, sono stati introdotti dalla Direttiva Europea
31/2010/CE,
seguita in Italia dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti.
La normativa prevede che dal 2021 tutti i nuovi edifici dovranno essere
costruiti nZEB, pertanto dovranno prevedere la presenza di un cappotto termico.
Per gli
edifici già esistenti, realizzare il cappotto è obbligatorio in tutti i casi in
cui si renda necessario il rifacimento di porzioni di intonaco che
interessino una superficie pari o superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, così come prescritto dal DM 26 giugno 2015,
paragrafo 1.4.
Per superficie disperdente s’intendono pareti verticali, pavimenti, tetti e infissi.