Quando è obbligatorio il cappotto termico?

Uno dei primi vantaggi da esplicitare ai propri condòmini nel momento in cui viene proposto un lavoro di Isolamento Termico a Cappotto è quello legato all’efficienza energetica: l’applicazione del cappotto termico ad un edificio garantirà non solo efficienza energetica e minore impatto ambientale, ma permetterà anche al consumatore di avere bollette molto più leggere, sia per quanto riguarda le esigenze di riscaldamento invernale che quelle di raffrescamento estivo.

Il cappotto termico realizzato a regola d’arte, infine, oltre ad essere la miglior soluzione per ridurre in modo consistente i costi di riscaldamento/raffrescamento è uno dei punti chiave per la realizzazione di edifici nZEB.
Gli edifici nZEB, edifici ad energia quasi zero, sono stati introdotti dalla
Direttiva Europea 31/2010/CE, seguita in Italia dal D.Lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti.
La normativa prevede che dal 2021 tutti i nuovi edifici dovranno essere costruiti nZEB, pertanto dovranno prevedere la presenza di un cappotto termico.

Per gli edifici già esistenti, realizzare il cappotto è obbligatorio in tutti i casi in cui si renda necessario il rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie pari o superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, così come prescritto dal DM 26 giugno 2015, paragrafo 1.4.
Per superficie disperdente s’intendono pareti verticali, pavimenti, tetti e infissi.