Fisco e condominio

I primi obblighi fiscali nascono in capo all’amministratore qualora vi sia la presenza di un appartamento condominiale la cui rendita catastale a carico del singolo condomino superi i 25,83€.

In tal caso, l’amministratore dovrà redigere e rilasciare ai singoli condomini una certificazione con il calcolo della rendita catastale che ogni soggetto dovrà dichiarare all’interno della propria dichiarazione dei redditi.
Se l’appartamento condominiale è sfitto, o occupato dal portiere, il calcolo della rendita si effettuerà rivalutando del 5% la rendita catastale dell’immobile e ripartendo per millesimi di proprietà il risultato ottenuto da tale operazione.


Se, invece, l’appartamento condominiale fosse concesso in locazione, oltre alla rivalutazione della rendita del 5% (stessa operazione di sopra), bisognerà operare una svalutazione del 15% del canone locatizio annuo (per contratti di locazione commerciale, o abitativi a canone libero), che sarà seguita da un’ulteriore svalutazione del 30% per i contratti abitativi a canone concordato.
I risultati di entrambe le operazioni (rivalutazione rendita e svalutazione canone) andranno ripartiti pro quota millesimale fra tutti i comproprietari dell’immobile.
Il singolo condomino dovrà dichiarare l’importo
più alto fra quello relativo alla rivalutazione della rendita dell’immobile e quello relativo alla detrazione sul canone d’affitto.

Per quanto concerne tasse ed imposte sulla proprietà, l’amministratore, in nome e per conto del condominio, dovrà provvedere al versamento di IMU, TASI e TARI, tramite trasmissione del Modello F24 all’Agenzia dell’Entrate o in un’unica soluzione il 16 dicembre, o con acconto entro il 16 giugnosaldo finale entro il 16 dicembre.

Il condominio, quale sostituto d’imposta (ossia soggetto che si sostituisce al contribuente nel versamento di un’imposta), dovrà versare, in persona dell’amministratore, entro il giorno 16 di ogni mese, le ritenute d’acconto maturate per pagamenti effettuati nel mese precedente, tramite trasmissione all’Agenzia dell’Entrate del Modello F24

Per ciò che concerne i lavoratori dipendenti, l’amministratore, in nome e per conto del condominio in quanto equiparato al datore di lavoro quale rappresentante legale della compagine condominiale stessa, sarà l’unico soggetto passivo del rapporto contributivo instauratosi con la formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato. Ciò rende l’amministratore obbligato al versamento dei contributi previdenziali, al pagamento del premio assicurativo INAIL e al versamento delle trattenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Il tutto, solitamente, è gestito da un consulente del lavoro che rilascia debita fattura al condominio.

Da un punto di vista dichiarativo, in capo all’amministratore nascono i seguenti obblighi:
1) informare l’Agenzia dell’Entrate di essere stato nominato, entro 30 giorni dalla nomina, tramite trasmissione del modello AA6 o AA5;

2) l’amministratore in carica dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre, il modello 770, contenente il riepilogo delle ritenute d’acconto versate durante l’anno precedente;

3) l’amministrator in carica il 31 dicembre dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre dell’anno successivo, il Quadro AC, ossia una dichiarazione personale da allegarsi alla propria dichiarazione dei redditi, contenente il riepilogo dei compensi pagati a fornitori esenti da ritenuta d’acconto e per importi totali che superino i 258,23 € (esclusi contratti di somministrazione e assicurazione).

Nel Quadro AC, andranno segnalati, oltre a eventuali dichiarazioni d’inizio lavori, i pagamenti effettuati verso soggetti sottoposti a regime forfettario o dei minimi, oppure effettuati tramite bonifico bancario per ristrutturazioni edilizie, poiché tali pagamenti sono esenti da ritenuta e non sono inseribili nel 770;

4) l’amministratore in carica dovrà trasmettere all’A delle Entrate, entro il 16 marzo, con consegna della certificazione al soggetto interessato entro il giorno 31 del medesimo mese, la Certificazione Unica, contenente la dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente o redditi da lavoro autonomo corrisposti dal condominio durante l’anno precedente a dipendenti e liberi professionisti.
Nella C. U. dovranno essere indicate le somme corrisposte, le causali e le ritenute operate.
Tale certificazione è utilizzata dal ricevente per redigere il 730 personale.

L’ultimo adempimento fiscale dell’amministratore è relativo alle detrazioni fiscali.  
Tutti gli interventi edilizi eseguiti su parti comuni di un edificio generano
detrazioni fiscali di cui il singolo proprietario di un immobile (o, in alternativa, conduttore o usufruttuario) può beneficiare nel proprio 730.
Sono spese detraibili quelle relative esecuzione dei lavori, onorari, IVA, acquisto materiali e certificazione impianti.

Per poter accedere alle detrazioni fiscali, il condominio dovrà pagare i lavori tramite bonifico bancario o postale, sul quale l’istituto di credito opererà una ritenuta d’acconto dell8%.
Tale bonifico è detto parlante, poiché, oltre alla causale, conterrà: il C.F. dell’amministratore, quello del condominio e quello della ditta esecutrice dei lavori.
Se il condominio è a prevalente destinazione abitativa, in fattura andrà applicata l’IVA agevolata al 10%.

In più, obbligo dell’amministratore sarà conservare la copia del bonifico e delle fatture, nonché trasmettere la notifica preliminare all’ASL (qualora sia necessaria, altrimenti sarà richiesta la sola comunicazione al Comune) o l’apposita comunicazione all’ENEA.
Infine, sarà necessario certificare che le disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori siano state rispettate.

Ai sensi del DM 1/12/2016 del MEF, l’amministratore in carica dovrà trasmettere all’Agenzia dell’Entrate e ai condomini, entro il 16 marzo, la certificazione della detraibilità, contenente la dichiarazione di tutte le spese sostenute dal condominio durante l’anno precedente per il recupero del patrimonio edilizio o per la riqualificazione energetica delle parti comuni, con indicazione delle quote imputate ai singoli partecipanti al condominio stesso e delle somme effettivamente corrisposte.
Sulla scorta di tale certificazione, in base all’importo bonificato dal condominio, il singolo condomino avrà diritto a detrarre l’importo più basso tra quanto dovuto al condominio e quanto effettivamente versato
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