Il Catasto e gli errori catastali
Differenza fra Catasto e Conservatoria:
Il catasto
è l’inventario di tutti i beni immobili,
siano essi terreni o fabbricati, esistenti sul territorio dello Stato,
appartenenti a soggetti privati e pubblici. Tra i beni registrati, sono
comprese anche le superfici occupate da strade ed acque.
Attualmente gli atti catastali sono stati acquisiti in formato digitale e fanno
parte di in un sistema informativo
elettronico, in stretto contatto e comunicazione con altre banche dati.
Per ogni
unità immobiliare, ovvero per ogni parte di immobile autonomamente atta
a produrre un reddito proprio, sono riportati in catasto i
suoi elementi di identificazione, come: comune,
sezione, foglio, particella, subalterno, consistenza, categoria, classe di
redditività e rendita catastale.
La
funzione principale del catasto è a livello fiscale. È l’ufficio più indicato quando si vogliono
conoscere i dati catastali per ricavare l’importo dell’IRPEF, ad esempio.
Figureranno al catasto anche i soggetti
titolari di diritti reali sull’immobile e le planimetrie.
La conservatoria dei registri immobiliari,
invece, è il luogo dove sono conservati i registri immobiliari e ipotecari.
La conservatoria è presente in tutte le regioni e la sua funzione è quella di
conservare, pubblicare e rendere disponibili per la consultazione tutti
gli atti e le scritture che individuano il trasferimento di diritti reali tra
soggetti.
A differenza di quanto avviene per il Catasto, la Conservatoria ha funzione probatoria. Ovvero fornisce prova certa della titolarità giuridica di un immobile in
capo ad un soggetto, persona fisica o giuridica.
Pertanto, se si vuole rintracciare il proprietario di un immobile, ha più senso richiedere una visura ipotecaria presso tale ufficio.
Errori
catastali: quando Catasto e Conservatoria non
combaciano
Gli errori
catastali racchiudono al loro interno più di un significato. Possono
riguardare, ad esempio, errori effettivi oppure il mancato
aggiornamento di quanto dichiarato in Catasto. Si tratta
di informazioni errate o acquisite in modo errato dal Catasto.
Vediamo insieme le principali casistiche e come provvedere ad una rettifica.
Gli
errori più frequenti riscontrabili sui dati catastali sono quelli anagrafici o quelli sull’immobile.
In particolare, questa tipologia di errori può riguardare:
- nome e
cognome (persone fisiche) o denominazione (persone giuridiche)
dell’intestatario;
- codice
fiscale;
- indirizzo
dell’immobile;
- natura e
quota dei diritti reali.
Titolare
diritti reali
È il caso in
cui il nominativo del soggetto intestatario di un immobile sia stato
registrato al Catasto con un errore di digitazione. Ad esempio, il
Sig. Mario Bianchi appare come Marco Bianchi o simili. Gli errori di digitazione sulle persone fisiche sono frequenti e
possono generare difficoltà ed imprecisioni nelle ricerche in Catasto. Più complicata la posizione
delle persone giuridiche che
possono essere censite con denominazione errata o incompleta. In alcuni casi la
denominazione non è stata aggiornata in Catasto e l’immobile risulta
individuato ancora con la precedente.
Oppure, a seguito della trasformazione della natura giuridica di una impresa,
da snc a srl - ad esempio - il Catasto rileva ancora la prima estensione. In tutti
queste casi, è preferibile eseguire una visura catastale indicando
i dati catastali dell’immobile e verificando come è stato censita la ditta catastale.
Il soggetto
intestatario dell’immobile in Catasto può essere anche completamente errato. Questo si verifica quando, a seguito di un
trasferimento di diritti reali, non si sia provveduto alla voltura
catastale. In questi casi il Catasto rileva ancora il precedente
intestatario, pertanto la richiesta di una visura catastale per soggetto determinerebbe in
questo caso un errore.
Il codice
fiscale
Il codice
fiscale identifica inequivocabilmente il soggetto, persona fisica o giuridica,
nella Anagrafe Tributaria.
Nelle visure catastali il codice fiscale deve essere “validato” in Anagrafe Tributaria. Si può verificare questo dato
se compare un asterisco al
termine del codice fiscale.
A volte si verificano delle incongruenze
nei codici fiscali sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche. Se
il codice fiscale non risulta validato in Anagrafe, non è possibile estrarre
la visura catastale.
Ubicazione
dell’immobile
L’indicazione
dell’indirizzo dell’immobile e del numero civico è un dato essenziale per la
corretta individuazione di un immobile. Il problema è che il Catasto ed il
Comune, come spesso accade tra enti pubblici, non si parlano. Per questo
motivo, non sempre l’indicazione dell’indirizzo di un immobile in Catasto
corrisponde alla toponomastica del Comune. Questo può avvenire sostanzialmente
per il mancato aggiornamento dei dati. Ne deriva che in alcuna casi la visura catastale per indirizzo può fornire
risultati non corrispondenti allo stato attuale dell’immobile.
Inoltre, le
recenti fusioni tra i Comuni determineranno ulteriori errori in Catasto. Solo
nel 2016 si sono verificate 29 fusioni di comuni e ne sono stati soppressi in
tutta Italia 75. Il numero complessivo dei comuni italiani è passato da 8.046 a
7.998. Una variazione che non mancherà di determinare ulteriori errori nei dati
catastali.
Natura e
quota dei diritti reali
Nelle visure catastali sono
indicati i diritti reali (piena proprietà,
nuda proprietà, usufrutto, ecc.) e la relativa quota, ma il dato potrebbe non
essere corretto.
Si ricorda che la principale caratteristica del Catasto italiano è proprio quella di non essere probatorio.
Ossia, la visura
catastale non costituisce
prova della titolarità giuridica di un diritto e della quota su un bene
immobile.
L’errore, in questo caso, è spesso determinato dal mancato allineamento dei dati tra il Catasto e la Conservatoria.
Il Catasto, infatti, non è sempre
aggiornato rispetto alla Conservatoria per cui si può verificare che un
immobile sia ancora intestato ad un soggetto quando invece risulti di diritto
di proprietà di un altro.
Solo attraverso una visura ipotecaria è
possibile certificare la proprietà di un immobile in capo ad una persona,
fisica o giuridica.