Il verbale falso

L’art. 1136 VII comma c.c. stabilisce che “delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore”.

Il termine ‘’trascrizione’’ va ad indicare una copia integrale, pertanto non è concesso all’amministratore, responsabile della tenuta del registro verbali, di apportare qualsivoglia modifica.

La trascrizione di tutto il percorso formativo della volontà assembleare è soltanto un elemento probatorio, tanto è vero che gli ermellini hanno negato la possibilità di ricorrere alla prova testimoniale in giudizio per dimostrare una volontà assembleare difforme da quella indicata nel verbale.

L’esperienza giudiziaria insegna che il verbale è considerato scrittura privata e quindi non è possibile procedere in sede penale nei confronti di chi lo redige per il reato di falso ideologico (Cassazione penale 14.1.1987 n. 1274), ed ancora, nel caso di esibizione da parte dell’amministratore di una copia di verbale d’assemblea difforme dall’originale non integra il reato di falsità in scrittura privata (art. 485 Codice Penale).

Su questo aspetto, i giudici della Cassazione, con la sentenza 9608/12, hanno affermato che, «l’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale».

Esclusa la rilevanza penale di tale condotta, ovviamente, sono fatti salvi i diritti in sede civile dei condòmini, pertanto una verbalizzazione non corretta può essere impugnata per annullabilità.

Se invece trattasi di vero e proprio “falso”, si può proporre o una querela di falso nei confronti di chi ha redatto e sottoscritto il verbale oppure proporre l’impugnativa della delibera assembleare per nullità assoluta.

Deve considerarsi nulla la delibera assembleare assunta dopo che si è sciolta l’assemblea ed i condomini si siano allontanati: una riapertura del verbale non è consentita se non a seguito di nuova convocazione ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c.