Il verbale falso
L’art. 1136 VII comma c.c. stabilisce che “delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore”.
Il termine ‘’trascrizione’’ va ad indicare una copia
integrale, pertanto non è concesso all’amministratore,
responsabile della tenuta del registro verbali, di apportare qualsivoglia
modifica.
La trascrizione di tutto il percorso
formativo della volontà assembleare è soltanto un elemento probatorio, tanto è vero che gli ermellini hanno negato la possibilità di ricorrere alla
prova testimoniale in giudizio per dimostrare una volontà assembleare difforme
da quella indicata nel verbale.
L’esperienza
giudiziaria insegna che il verbale
è considerato scrittura privata e quindi non è
possibile procedere in sede penale nei confronti di chi lo redige per il reato
di falso ideologico (Cassazione penale 14.1.1987 n. 1274), ed ancora, nel caso di esibizione
da parte dell’amministratore di una copia di verbale d’assemblea difforme
dall’originale non integra il reato di falsità in scrittura privata (art. 485 Codice
Penale).
Su questo
aspetto, i giudici della Cassazione, con la sentenza 9608/12, hanno affermato che, «l’alterazione
della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità,
esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto
di falsità materiale».
Esclusa la
rilevanza penale di tale condotta, ovviamente, sono fatti salvi i diritti in
sede civile dei condòmini, pertanto una
verbalizzazione non corretta può essere impugnata per annullabilità.
Se invece
trattasi di vero e proprio “falso”,
si può proporre o una querela di falso nei confronti di chi ha redatto e
sottoscritto il verbale oppure proporre
l’impugnativa della delibera assembleare per nullità assoluta.
Deve
considerarsi nulla la delibera
assembleare assunta dopo che si è
sciolta l’assemblea ed i condomini si siano allontanati: una riapertura
del verbale non è consentita se non a seguito di nuova convocazione ai sensi
dell’art.
66 disp. att. c.c.