Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore
Per quanto riguarda la locazione d’immobili, è doverosamente da premettere che, per il condominio, l’unico soggetto legittimato al pagamento delle spese è il proprietario dell’immobile, in quanto a tutti gli effetti condòmino. Il conduttore resta soggetto esterno, per quanto intrattenga rapporti con la compagine condominiale e sia pienamente legittimato all’utilizzo delle parti comuni.
Ma, la mera ripartizione delle spese condominiali, resta un
accordo interno al contratto di locazione, rispetto al quale il condominio è
terza parte estranea.
Al massimo, l’amministratore condominiale, fra i servizi resi, può occuparsi di
gestire una contabilità separata
sulla base degli accordi contrattuali tra locatore e conduttore, ma tale
operazione riveste il carattere di semplice convenzione
professionale e nulla ha a che vedere con il condominio in sé e per sé, da
un punto di vista civilistico.
In linea legale (e teorica, a prescindere dalla prassi), per la riscossione delle quote
condominiali l’amministratore potrà rivalersi soltanto sul proprietario
dell’immobile, ossia sul locatore (sentenza del Tribunale di Roma n.
12287 del 11/06/2019).
Il locatore salderà integralmente quanto richiesto dal condominio, per poi
richiedere il rimborso al conduttore delle somme che da contratto sono spettanti all’affittuario
e che il proprietario dell’immobile ha anticipato.
Nella prassi, appunto, è l’amministratore che provvede direttamente ad
effettuare una contabilità specifica, richiedendo - per convenzione - il denaro già
al conduttore.
Ma,
se il pagamento della rata dovesse rimanere inevaso, è solo nei confronti del
locatore che il condominio potrà agire, salvo diretto di quest’ultimo di
potersi rivalere, poi, sull’inquilino.
Ai sensi
dell’art.
5 della Legge 392/1978 il locatore può richiedere la risoluzione
del contratto di locazione per il mancato pagamento da parte del conduttore
degli oneri accessori, ivi compresi quelli condominiali, se il debito ammonta
ad almeno due mensilità del canone locatizio.
Come
sopracitato, dati i rapporti indiscutibili tra conduttore (o di un comodatario) e condominio, la Legge ha più volte
riconosciuto a questa figura il diritto di accedere
gratuitamente ai documenti giustificativi di spesa - previa congrua
richiesta - e di poterla estrarre in copia a seguito del pagamento
dell’inerente spesa. Questo per consentire al locatore di poter verificare
la correttezza di quanto richiestogli dal locatore.
In caso di
particolari convenzioni sul contratto di locazione, la Legge n. 392/1978,
art. 9 individua
una particolare ripartizione per alcuni oneri condominiali.
Il filo conduttore si fonda sul seguente principio: gli oneri ordinari e relativi
ai servizi comuni sono a carico del conduttore, quelli straordinari e le spese
di proprietà sono imputabili al solo proprietario.
Particolare risalto va dato al servizio di portierato, che è imputabile al 90% all’inqulino e al 10% al proprietario.
Il compenso dell’amministratore, essendo una spesa di proprietà, sarebbe
imputabile esclusivamente al locatore.
Di seguito
una tabella riepilogativa con l’indicazione dei vari responsabili delle spese
condominiali, in caso di assenza di
convenzioni specifiche.
La ‘’P’’ indica il Proprietario, la ‘’I’’ l’Inquilino.