Antincendio in caso di presenza dipendenti, di assenza di particolari attività e le novità del DM 30/2019


In caso di presenza di dipendenti, in tema di prevenzione incendi interviene il d.lgs. 81/08, che prescrive:

1) l’opportuna valutazione dei rischi legati all’insorgenza d’incendi durante la redazione del DVR;

2) la formazione e informazione del personale riguardo rischi, corretti comportamenti da tenersi e normative relative alla prevenzione incendi;

3) la presenza di impianti antincendio o mezzi di estinzione quali idranti o estintori, che dovranno essere opportunamente segnalati da apposita cartellonistica, manutenuti ogni 6 mesi e revisionati in base alla tipologia di estinguente (ogni 18 mesi estintori ad acqua o schiuma, ogni 60 mesi estintori Co2);

4) l’indicazione, in verde, sulla mappa dell’attività, delle vie d’esodo;

5) la predisposizione di un piano emergenze (non è richiesta la nomina di un addetto antincendio nei condominii).

In caso di assenza di particolari attività disciplinate da un DPR apposito (151/2011) e di dipendenti condominiali, interviene il DM 10/03/98, prescrivendo le possibilità di insorgenza di un incendio dovranno essere opportunamente limitate in ogni caso, attraverso l’esecuzione di fisiologici adempimenti come:

1) la presenza di mezzi di estinzione, sia automatici che manuali (es. estintori o idranti), idonei al livello di rischio individuato tramite valutazione tecnica. La presenza di tali dispositivi dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica, in più questi dovranno essere manutenuti e revisionati periodicamente;

2) l’indicazione, riguardo a ogni elemento da costruzione, del REI.
Tale sigla indica la resistenza al fuoco. Per resistenza al fuoco si intende “il tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura), sottoposto all’azione del fuoco, conserva i seguenti requisiti:
A) stabilità meccanica (R);

B) tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (E);

C) isolamento termico (I).

Gli estintori non sono sempre obbligatori in condominio, a meno che non intervengano determinate condizioni.
Anzitutto, se il condominio è dotato di determinati locali, ossia autorimesse, locali cantine e/o locali caldaia, gli estintori andranno
obbligatoriamente installati all'interno degli stessi, poiché considerate attività a rischio incendio. La normativa di riferimento è il Decreto 246/1987.

Specificatamente, nelle autorimesse devo essere presenti in misura di 1 ogni 5 veicoli per i primi 20 veicoli ospitati. Per eventuali altri veicoli presenti - fino a 200 unità - deve essere presente un estintore ogni 10 mezzi. Se l'autorimessa ospita anche più di 200 veicoli, è necessario che ci sia 1 estintore ogni 20 veicoli.

Nelle autorimesse di modesta superficie, destinate al ricovero di un numero di veicoli > 3, deve essere installato almeno un estintore di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.

È prescritta anche una disposizione apposita di tali dispositivi: vanno piazzati verso l'ingresso, devono essere di facile accesso e ben visibili.

L'amministratore, quale atto conservativo, può disporre autonomamente l'installazione degli estintori, se il costo di tale opera non è troppo rilevante.

Se l'autorimessa è di classe antincendio B (supera i 1000 m²), gli estintori sono soppiantati da rete di idranti e naspi.

Tolti questi specifici locali, ci si pone il problema di interpretare la normativa antincendio riguardo l'interno dell'edificio.
Se il fabbricato ha un'altezza antincendio inferiore a 24 m, dobbiamo dire che l'installazione degli estintori non è obbligatoria.
Attenzione, però: se il condominio è anche datore di lavoro, oppure se lo stesso si configura come luogo di lavoro (es: per i pulitori della ditta appaltatrice di pulizie), allora sarebbe
consigliabile installare un estintore per piano anche all'interno del vano scala, indipendentemente dall'altezza antincendio dell’edificio.
In tal caso, può provvedervi solo l'assemblea, data la non obbligatorietà.

Nuove normative: DM 30/2019

Con la nuova normativa antincendio, prescritta dal Decreto 30/2019, e divenuta obbligatoria da luglio 2022, è stato introdotto l'obbligo di avere un estintore per piano negli edifici di altezza maggiore di 24m.
Quando l’altezza supera i 32 m, allora entra in gioco l’obbligo della rete d’idranti.

Inoltre, con lo scopo di aumentare la sicurezza, sono state imposte nuove disposizioni per gli edifici che superano i 12 m di altezza antincendio, con il DL 14 agosto 2020, n.104.
Sarà necessario informare i condomini sulla nuova normativa tramite avvisi affissi in bacheca e inviare indicazioni via mail, in modo che tutti all’interno dell’edificio sappiano come agire in caso di incendio, a livello di piani di evacuazione e corretti comportamenti da tenere.
Bisognerà inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l'efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori.

Gli edifici alti da 24 a 54 metri dovranno esporre le indicazioni di emergenza in caso di incendio e valutare il rischio di incendio con l’aiuto di ditte specializzate.
Gli esperti valuteranno le modifiche da apportare al condominio per mettere in sicurezza tutte le parti della struttura.

Gli edifici alti da 54 a 80 metri avranno l’obbligo di dotarsi di impianti di allarme con fotocellula in grado di rilevare i fumi sia a livello ottico che acustico.

Per gli edifici che superano gli 80 metri di altezza, oltre alle misure già citate, sarà necessario adottare adempimenti gestionali specifici per l’emergenza.

Vengono anche inaspriti i requisiti delle facciate di tutti gli edifici destinati ad abitazione civile.
Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al
DPR 151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);

c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Casi particolari: le autorimesse inferiori a 300m²

Per le autorimesse "sotto soglia", ossia non sottoposte a PPI poiché aventi una superficie inferiore ai 300 m², vige la Circolare n. 17496 dei Vigili del Fuoco.

Le autorimesse “sotto soglia” vengono suddivise in due categorie:

Classe A1, relativa alle autorimesse aventi una superficie fino a 100 m²;

Classe A2, relativa alle autorimesse aventi una superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m².

Per le autorimesse di classe A1:

Le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse devono avere una classe di resistenza al fuoco pari o superiore a:

- 30, in caso di autorimesse non isolate;

- 15, in caso di autorimesse isolate.

Qualora l’autorimessa fosse isolata fuori terra è sufficiente che sia costruita con strutture incombustibili.
Le eventuali porte presenti tra l’autorimessa e locali a diversa destinazione devono essere:

• realizzate con porte metalliche piene, in caso di luoghi non aperti al pubblico;

• realizzate con porte almeno E30, in caso di luoghi aperti al pubblico.

Nelle autorimesse destinate al ricovero/parcheggio di un numero di veicoli superiore a 3 deve essere presente almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 21A 89B.

Le aperture dei sistemi di smaltimento di fumi e calore (ad es. evacuatori di fumo e calore) devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa. Tali sistemi devono aprirsi su spazio a cielo libero.

Per tutte le autorimesse di classe A2, oltre a dover rispettare tutti i requisiti minimi indicati per quelle di classe A1, troviamo le seguenti indicazioni:

• Le eventuali comunicazioni (es. porte) presenti tra l’autorimessa e locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E30;

Devono essere presenti un numero adeguato di estintori, di capacità estinguente minima pari a 21A 89B, posizionati in modo tale che il percorso massimo per raggiungere l’estintore più vicino non sia superiore a 30 metri da ciascun punto dell’autorimessa;

• Le singole aperture destinate allo smaltimento di fumi e calore devono avere una superficie utile minima non inferiore a 0,1 m².

Inoltre, come indicato per le autorimesse di classe A1, la superficie complessiva di tali aperture non deve essere inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa;

• In caso di presenza di vie di esodo unidirezionali, la lunghezza massima consentita è pari a 30 metri.
La larghezza delle vie di esodo orizzontali deve essere pari ad almeno 0,8 m; mentre per quelle verticali (es. scale o rampe) la larghezza non deve essere inferiore a 0,9 m.