Antincendio in caso di presenza dipendenti, di assenza di particolari attività e le novità del DM 30/2019
In caso di presenza di dipendenti, in tema di prevenzione incendi interviene il d.lgs. 81/08, che prescrive:
1) l’opportuna
valutazione dei rischi legati
all’insorgenza d’incendi durante la redazione del DVR;
2) la formazione
e informazione del personale riguardo rischi, corretti comportamenti da
tenersi e normative relative alla prevenzione incendi;
3) la presenza di impianti antincendio o mezzi di estinzione quali idranti o
estintori, che dovranno essere opportunamente segnalati da apposita
cartellonistica, manutenuti ogni 6 mesi e revisionati in base
alla tipologia di estinguente (ogni 18 mesi estintori ad acqua o schiuma, ogni
60 mesi estintori Co2);
4) l’indicazione, in verde, sulla mappa dell’attività,
delle vie d’esodo;
5) la predisposizione di un piano emergenze (non è
richiesta la nomina di un addetto antincendio nei condominii).
In caso di
assenza di particolari attività
disciplinate da un DPR apposito (151/2011) e di
dipendenti condominiali, interviene il DM 10/03/98, prescrivendo le possibilità di insorgenza
di un incendio dovranno essere opportunamente limitate in ogni caso, attraverso l’esecuzione di fisiologici adempimenti come:
1) la
presenza di mezzi di estinzione, sia
automatici che manuali (es. estintori o
idranti), idonei al livello di rischio individuato tramite valutazione
tecnica. La presenza di tali dispositivi dovrà essere segnalata con apposita
cartellonistica, in più questi dovranno essere manutenuti e revisionati periodicamente;
2)
l’indicazione, riguardo a ogni elemento da costruzione, del REI.
Tale sigla indica la resistenza al fuoco. Per
resistenza al fuoco si intende “il
tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura),
sottoposto all’azione del fuoco, conserva i seguenti requisiti:
A) stabilità meccanica (R);
B) tenuta
alle fiamme, ai fumi e ai gas (E);
C) isolamento
termico (I).
Gli estintori non sono sempre obbligatori in
condominio, a
meno che non intervengano determinate condizioni.
Anzitutto, se il condominio è dotato di determinati locali, ossia autorimesse, locali cantine e/o locali
caldaia, gli estintori andranno obbligatoriamente
installati all'interno degli stessi, poiché considerate attività a rischio incendio. La normativa di
riferimento è il Decreto 246/1987.
Specificatamente,
nelle autorimesse devo essere
presenti in misura di 1 ogni 5 veicoli
per i primi 20 veicoli ospitati. Per eventuali altri veicoli presenti -
fino a 200 unità - deve essere
presente un estintore ogni 10 mezzi.
Se l'autorimessa ospita anche più di 200
veicoli, è necessario che ci sia 1
estintore ogni 20 veicoli.
Nelle autorimesse di modesta
superficie, destinate al ricovero di un numero
di veicoli > 3, deve essere installato almeno un estintore di capacità estinguente minima pari a
21A 89B.
È prescritta
anche una disposizione apposita di
tali dispositivi: vanno piazzati verso l'ingresso, devono essere di facile
accesso e ben visibili.
L'amministratore,
quale atto conservativo, può disporre autonomamente l'installazione degli
estintori, se il costo di tale opera non è troppo rilevante.
Se
l'autorimessa è di classe antincendio B (supera i 1000 m²), gli estintori sono soppiantati da rete di idranti e naspi.
Tolti questi
specifici locali, ci si pone il problema di interpretare la normativa
antincendio riguardo l'interno dell'edificio.
Se il fabbricato ha un'altezza
antincendio inferiore a 24 m,
dobbiamo dire che l'installazione degli estintori non è obbligatoria.
Attenzione, però: se il condominio è
anche datore di lavoro, oppure se lo stesso si configura come luogo di lavoro (es: per i pulitori della ditta appaltatrice di pulizie), allora
sarebbe consigliabile installare un estintore per piano
anche all'interno del vano scala, indipendentemente dall'altezza antincendio dell’edificio.
In tal caso, può provvedervi solo l'assemblea, data la non
obbligatorietà.
Nuove normative: DM 30/2019
Con la nuova
normativa antincendio, prescritta dal Decreto 30/2019, e divenuta obbligatoria da luglio 2022, è stato introdotto l'obbligo di
avere un estintore per piano negli edifici di altezza maggiore di 24m.
Quando l’altezza supera i 32 m,
allora entra in gioco l’obbligo della rete
d’idranti.
Inoltre, con
lo scopo di aumentare la sicurezza, sono state imposte nuove disposizioni per gli edifici che superano i 12 m di altezza
antincendio, con il DL 14 agosto
2020, n.104.
Sarà necessario informare i condomini
sulla nuova normativa tramite avvisi affissi in bacheca e inviare indicazioni
via mail, in modo che tutti all’interno dell’edificio sappiano come agire in
caso di incendio, a livello di piani di
evacuazione e corretti comportamenti da tenere.
Bisognerà inoltre individuare una
serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di
sicurezza delle parti comuni e sia garantita l'efficienza degli impianti e dei
dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori.
Gli edifici alti da 24 a 54 metri dovranno esporre le indicazioni di emergenza in
caso di incendio e valutare il rischio di incendio con l’aiuto di ditte
specializzate.
Gli esperti valuteranno le modifiche
da apportare al condominio per mettere in sicurezza tutte le parti della
struttura.
Gli edifici alti da 54 a 80 metri avranno l’obbligo
di dotarsi di impianti di allarme con fotocellula in grado di rilevare i fumi
sia a livello ottico che acustico.
Per gli
edifici che superano gli 80 metri di
altezza, oltre alle misure già citate, sarà necessario adottare
adempimenti gestionali specifici per l’emergenza.
Vengono anche
inaspriti i requisiti delle facciate di
tutti gli edifici destinati ad abitazione civile.
Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione
incendi di cui al DPR 151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
a) limitare
la probabilità di propagazione di
un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi
che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi
eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di
una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente
coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso
orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non
interessati dall'incendio;
b) limitare
la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente
origine esterna (incendio in edificio
adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
c) evitare o limitare, in caso
d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o
di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere
l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di
soccorso.
Casi particolari: le autorimesse inferiori
a 300m²
Per le
autorimesse "sotto soglia",
ossia non sottoposte a PPI poiché
aventi una superficie inferiore ai 300
m², vige la Circolare n. 17496 dei Vigili del Fuoco.
Le
autorimesse “sotto soglia” vengono suddivise in due categorie:
• Classe A1, relativa alle autorimesse
aventi una superficie fino a 100 m²;
• Classe A2, relativa alle autorimesse
aventi una superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m².
Per le autorimesse di classe A1:
• Le strutture
portanti e di compartimentazione delle autorimesse devono avere
una classe di resistenza al fuoco pari o
superiore a:
- 30, in
caso di autorimesse non isolate;
- 15, in
caso di autorimesse isolate.
Qualora
l’autorimessa fosse isolata fuori terra
è sufficiente che sia costruita con strutture incombustibili.
Le eventuali porte presenti tra l’autorimessa e locali a diversa destinazione
devono essere:
• realizzate
con porte metalliche piene, in caso
di luoghi non aperti al pubblico;
• realizzate
con porte almeno E30, in caso di
luoghi aperti al pubblico.
Nelle autorimesse
destinate al ricovero/parcheggio di un numero di veicoli superiore a 3 deve
essere presente almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 21A 89B.
Le aperture
dei sistemi di smaltimento di fumi e calore (ad es. evacuatori di fumo e calore) devono avere una superficie
utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda
dell’autorimessa. Tali sistemi devono aprirsi su spazio a cielo libero.
Per tutte le autorimesse di classe A2, oltre a
dover rispettare tutti i requisiti minimi indicati per quelle di classe A1,
troviamo le seguenti indicazioni:
• Le
eventuali comunicazioni (es. porte) presenti tra l’autorimessa e
locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E30;
• Devono
essere presenti un numero adeguato di estintori, di capacità estinguente minima
pari a 21A 89B, posizionati in modo tale che il percorso massimo per
raggiungere l’estintore più vicino non sia superiore a 30 metri da ciascun
punto dell’autorimessa;
• Le singole aperture destinate allo smaltimento di fumi
e calore devono avere una superficie utile minima non inferiore a 0,1 m².
Inoltre, come
indicato per le autorimesse di classe A1, la superficie complessiva di tali
aperture non deve essere inferiore a 1/40 della superficie lorda
dell’autorimessa;
• In caso di
presenza di vie di esodo
unidirezionali, la lunghezza massima consentita è pari a 30 metri.
La larghezza delle vie di esodo orizzontali deve essere pari ad almeno 0,8 m;
mentre per quelle verticali (es. scale o rampe) la larghezza non deve essere
inferiore a 0,9 m.