Il caso particolare del box allacciato alla rete condominiale

Infatti, può capitare che il costruttore non abbia spazio per posizionare un vano contatori atto ad accogliere i contatori privati dei box, oppure lo stesso potrebbe decidere d'installare un impianto più banale, collegando i box a un unico contatore per la mera illuminazione, anche per favorire un'eventuale vendita separata dei beni.
Il tutto, magari, inserendo un apposito focus all'interno del regolamento condominiale.
Per questo, in genere, proprio per prevenire abusi il regolamento di condominio vieta ai proprietari dei box d'installarvi prese o di utilizzare l'energia elettrica per alimentare frigoriferi e simili.
Alle volte, le spese ripartite sono talmente minime che i condòmini hanno maggior interesse a lasciare immutato lo status quo, ma, di fronte all'evidenza di consumi maggiori da parte di pochi, la soluzione principale è l'adozione dei sottocontatori.
Anzi, per correttezza, qualora sia consentito dal regolamento utilizzare la corrente per vari usi, dovrebbero essere proprio i soggetti che beneficiano di un uso più intenso della cosa comune ad avvisare l'amministrazione richiedendo di poter installare il contatore a defalco. Ma, ovviamente, le autodenunce sono sporadiche.
In molti condomìni i box nascono, appunto, come pertinenze delle unità immobiliari presenti all'interno dell'edificio.
In tal modo, con un unico contatore vengono rilevati consumi globali che confluiscono in un'unica utenza per più unità di consumo (anche se una delle proprietà è affittata).
E, qualora ciò accadesse, tenere un unico contatore per più unità di consumo diventerebbe illegale, poiché significherebbe evadere le tasse legate proprio all'energia elettrica.
1) Chiedere l'allaccio a una nuova linea con
posa di un nuovo contatore per il rilevamento dei consumi.
Tale ipotesi è la più farraginosa e costosa. Il proprietario
del box dovrà eseguire dei lavori sull'impianto elettrico, pagando il costo
dell'adeguamento. Tali opere rischiano di presentarsi di difficile
realizzazione e d'intaccare anche parti comuni dell'autorimessa, tant'è che non
sempre la posa del contatore è tecnicamente possibile;
2) Chiedere all'assemblea l'autorizzazione ad
allacciarsi alla rete condominiale installando un contatore a defalco. Tale soluzione sarebbe più comoda dal punto di vista
della realizzazione e anche corretta ai sensi della ripartizione delle spese,
poiché il sottocontatore permette d'imputare i singoli consumi.
Spesso la
richiesta avviene quando già altri condòmini hanno eseguito l'allaccio, per cui
il richiedente potrebbe utilizzare il principio dei pari diritti per far leva sulle
proprie istanze, superando le resistenze assembleari.
Certo è che, soprattutto se ci sono già altri utenti allacciati, sarebbe meglio se il richiedente corredasse la propria domanda con un'attestazione di un tecnico (a proprie spese) che certifichi come un ulteriore allaccio non porti a squilibri di funzionamento dell'impianto.
Secondo l’art. 1122-bis del Codice Civile, il condòmino può installare dispositivi di misurazione individuali senza necessità di autorizzazione assembleare, purché non arrechi danno o pregiudizio alle parti comuni o agli altri condòmini, anche in proporzione al diritto di pari uso. In ogni caso, al fine di valutare ogni fattispecie, l'amministratore andrà debitamente informato, così come previsto anche dal Codice Civile.
Tuttavia, se l’installazione del contatore comporta modifiche significative agli impianti comuni, potrebbe essere necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale con una delibera approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi (art. 1136, comma 2, c.c.).
Per cui, il
modus operandi auspicabile sarebbe il seguente:
1) informare l’amministratore tramite richiesta
scritta, corredata da una dichiarazione che certifichi che non verranno
modificate parti comuni e non verranno danneggiati impianti condominiali. Meglio se il richiedente s'impegni a risarcire eventuali danni cagionati;
2) Dovrà essere specificato che il contatore di sottrazione scelto è certificato ed omologato;
3) L’amministratore verificherà i
requisiti della richiesta, che l’elettricista scelto sia debitamente
abilitato e se ci sono ostacoli sul regolamento condominiale;
4) In base alla complessità dell’opera, l’amministratore provvederà a convocare l’assemblea o a dare semplice
autorizzazione, informando in ogni caso i condòmini tutti.
Nell’informativa verrà sottolineato come l’opera non pregiudicherà parti ed
impianti comuni, verrà eseguita da un tecnico abilitato e che il sottocontatore
rispetterà tutti i requisiti.
Inoltre, informerà i condòmini riguardo le modalità di ripartizione dei costi
relativi ai consumi registrati dal sottocontatore.