Il caso particolare del box allacciato alla rete condominiale


Per quanto a leggersi possa sembrare un'eresia e/o un furto di energia elettrica, in realtà la pratica di collegare i box privati al contatore condominiale, atto ad alimentare l'illuminazione dell’autorimessa, nonché dispositivi come i cancelli automatici, è molto usuale, soprattutto a Roma.

Il contatore condominiale, infatti, può raggiungere anche le proprietà dei singoli condòmini, alimentandole energicamente. In tali casi, ci preme specificare che il filo che porta la corrente dal contatore comune al bene privato è una componente dell'impianto di cui beneficia solo il singolo, pertanto è da considerarsi bene di proprietà individuale, con tutto ciò che ne consegue a livello d'imputazione delle spese.

La circostanza del contatore comune collegato ai beni privati può essere una condizione originaria, oppure una fattispecie dovuta a specifiche contingenze.

Sovente, tale predisposizione s'instaura al momento della costruzione dello stabile (e dell'autorimessa).
Infatti, può capitare che il costruttore non abbia spazio per posizionare un vano contatori atto ad accogliere i contatori privati dei box, oppure lo stesso potrebbe decidere d'installare un impianto più banale, collegando i box a un unico contatore per la mera illuminazione, anche per favorire un'eventuale vendita separata dei beni.
Il tutto, magari, inserendo un apposito focus all'interno del regolamento condominiale.

La mancanza di convenienza, in tal caso, sta nella ripartizione delle spese, che verranno suddivise fra tutti i possessori dei box pro quota millesimale (millesimi di proprietà o Tabella Garage), indipendentemente dai reali consumi dei singoli.
Per questo, in genere, proprio per prevenire abusi il regolamento di condominio vieta ai proprietari dei box d'installarvi prese o di utilizzare l'energia elettrica per alimentare frigoriferi e simili.

In circostanze del genere, se i consumi della pertinenza box non dovessero essere rilevati dai contatori privati collegati anche all'abitazione principale, per evitare una maggiore intensità d'uso di pochi gravi su tutti, è possibile installare un contatore "a defalco", cioè un impianto con misuratore di consumo elettrico in grado di ripartire le spese in base ai prelievi effettivi di ciascuno.
Alle volte, le spese ripartite sono talmente minime che i condòmini hanno maggior interesse a lasciare immutato lo status quo, ma, di fronte all'evidenza di consumi maggiori da parte di pochi, la soluzione principale è l'adozione dei sottocontatori.
Anzi, per correttezza, qualora sia consentito dal regolamento utilizzare la corrente per vari usi, dovrebbero essere proprio i soggetti che beneficiano di un uso più intenso della cosa comune ad avvisare l'amministrazione richiedendo di poter installare il contatore a defalco. Ma, ovviamente, le autodenunce sono sporadiche.

Come dicevamo prima, ci sono contingenze che portano a specifici allacci al contatore condominiale.
In molti condomìni i box nascono, appunto, come pertinenze delle unità immobiliari presenti all'interno dell'edificio.
In tali casi, non è raro che un unico contatore privato sia allacciato sia all'appartamento principale che al box, appartenendo entrambi gli immobili a un unico proprietario ed essendo siti nel medesimo edificio.
In tal modo, con un unico contatore vengono rilevati consumi globali che confluiscono in un'unica utenza per più unità di consumo (anche se una delle proprietà è affittata).

A seguito di varie compravendite, causa vendite separate, tale pertinenzialità può venire meno.
E, qualora ciò accadesse, tenere un unico contatore per più unità di consumo diventerebbe illegale, poiché significherebbe evadere le tasse legate proprio all'energia elettrica.
Pertanto, il contatore andrà ad alimentare la proprietà principale, ovvero l'appartamento, con la corrente che verrà inevitabilmente tagliata al box, che, non avendo un proprio contatore, rimarrà senza energia.

A questo punto il proprietario del box avrà due opzioni:

1) Chiedere l'allaccio a una nuova linea con posa di un nuovo contatore per il rilevamento dei consumi.
Tale ipotesi è la più farraginosa e costosa. Il proprietario del box dovrà eseguire dei lavori sull'impianto elettrico, pagando il costo dell'adeguamento. Tali opere rischiano di presentarsi di difficile realizzazione e d'intaccare anche parti comuni dell'autorimessa, tant'è che non sempre la posa del contatore è tecnicamente possibile;

2) Chiedere all'assemblea l'autorizzazione ad allacciarsi alla rete condominiale installando un contatore a defalco. Tale soluzione sarebbe più comoda dal punto di vista della realizzazione e anche corretta ai sensi della ripartizione delle spese, poiché il sottocontatore permette d'imputare i singoli consumi.
Spesso la richiesta avviene quando già altri condòmini hanno eseguito l'allaccio, per cui il richiedente potrebbe utilizzare il principio dei pari diritti per far leva sulle proprie istanze, superando le resistenze assembleari.
Certo è che, soprattutto se ci sono già altri utenti allacciati, sarebbe meglio se il richiedente corredasse la propria domanda con un'attestazione di un tecnico (a proprie spese) che certifichi come un ulteriore allaccio non porti a squilibri di funzionamento dell'impianto.

Secondo l’art. 1122-bis del Codice Civile, il condòmino può installare dispositivi di misurazione individuali senza necessità di autorizzazione assembleare, purché non arrechi danno o pregiudizio alle parti comuni o agli altri condòmini, anche in proporzione al diritto di pari uso. In ogni caso, al fine di valutare ogni fattispecie, l'amministratore andrà debitamente informato, così come previsto anche dal Codice Civile.

Tuttavia, se l’installazione del contatore comporta modifiche significative agli impianti comuni, potrebbe essere necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale con una delibera approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi (art. 1136, comma 2, c.c.).

Per cui, il modus operandi auspicabile sarebbe il seguente:
1) informare l’amministratore tramite richiesta scritta, corredata da una dichiarazione che certifichi che non verranno modificate parti comuni e non verranno danneggiati impianti condominiali. Meglio se il richiedente s'impegni a risarcire eventuali danni cagionati;
2) Dovrà essere specificato che il contatore di sottrazione scelto è certificato ed omologato;
3) L’amministratore verificherà i requisiti della richiesta, che l’elettricista scelto sia debitamente abilitato e se ci sono ostacoli sul regolamento condominiale;
4) In base alla complessità dell’opera, l’amministratore provvederà a convocare l’assemblea o a dare semplice autorizzazione, informando in ogni caso i condòmini tutti.
Nell’informativa verrà sottolineato come l’opera non pregiudicherà parti ed impianti comuni, verrà eseguita da un tecnico abilitato e che il sottocontatore rispetterà tutti i requisiti.
Inoltre, informerà i condòmini riguardo le modalità di ripartizione dei costi relativi ai consumi registrati dal sottocontatore.