Il DURC e i lavoratori della ditta di pulizie tenuti in nero

L'amministratore ha l'obbligo di verificare che l'azienda scelta dai condòmini per erogare un qualsiasi servizio, abbia i titoli per svolgere il compito affidatogli, oltre che le capacità di farlo al meglio.
Oltre che una visura camerale per verificare l'esistenza dell'impresa e l'oggetto sociale per confermarne l'idoneità e l'esistenza di un'effettiva iscrizione alla Ccia è necessario richiedere copia della polizza assicurativa RC che tuteli i lavoratori dipendenti, copia dell'elenco dei dipendenti che dovranno presentarsi muniti di apposito badge e copia del Libro Unico del Lavoro per sincerarsi che il personale fornito non sia "in nero", che gli addetti abbiano l'idoneità sanitaria per svolgere quell'attività e che siano in regola con gli adempimenti dettati dalla Legge 81/2008 sulla sicurezza (formazione, informazione e possesso dei DPI).Particolare accento va posto sulla richiesta di
presentazione del DURC da inoltrare al candidato appaltatore, per essere
certi che tale soggetto sia in regola con il pagamento dei contributi.
Ai sensi della Sentenza di Cassazione n. 4079 del 9 febbraio 2022
il DURC è un documento che il condominio deve richiedere per tutti i lavori
affidati in appalto, che sia per opere edilizie, fino ad arrivare a servizi di pulizia.
Il DURC è il documento, emesso su
richiesta dall'Inps, dall'Inail e dalle casse edili, che certifica la regolarità
contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi che si
avvalgono di lavoratori dipendenti.
Solo se la ditta è senza dipendenti non sarà obbligatorio assolvere a tale obbligo.
Secondo l'art. 26 del D. lgs.
n. 81, un datore di lavoro, nel caso in cui affidi lavori,
servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda deve verificare
l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, anche mediante il controllo della regolarità
contributiva del soggetto a cui sono affidati i lavori o i servizi,
requisito che incide sulla valutazione complessiva dell'impresa.
L’amministratore non deve richiedere il DURC solo preventivamente quando stipula un contratto con una nuova
società, ma, periodicamente, egli dovrà verificare la regolarità
contributiva delle ditte con cui il condominio ha già dei contratti d’appalto in
essere, richiedendo il rilascio del DURC aggiornato e, qualora fosse
necessario, anche di una copia di una busta
paga previo consenso al trattamento dei dati personali.
Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 276 comma II
comma del 10 settembre 2003, il committente è obbligato solidalmente
con l’appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi - comprese le quote di trattamento di fine
rapporto - e i contributi previdenziali non elargiti dal datore di
lavoro-appaltatore ai suoi dipendenti e maturati durante la durata del
contratto.
Le somme dovranno essere corrisposte entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso e salvo diritto di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore.
Ciò significa che, qualora un dipendente della ditta
appaltatrice non ricevesse dall’appaltatore quanto spettante, sia da un punto
di vista retributivo che contributivo, egli potrà tentare di riscuotere tali
somme dal committente, in quanto questo è solidalmente responsabile con
l’appaltatore per le somme non percepite dal lavoratore stesso e
maturate durante il contratto d’appalto.
Spesso, tali diatribe portano all’apertura d’indagini da parte della Guardia di Finanza, con relative multe comminate sia all’amministratore,
che al condominio.
La ratio della solidarietà contributiva e retributiva è dovuta al fatto che,
seppur lavorando per una ditta e non per il condominio, il dipendente esegue la propria prestazione all’interno e a favore
del condominio.
Per questo, in un contratto d’appalto, oltre alla già citata culpa in eligendo, l’amministratore sarà
responsabile anche in vigilando, ossia
di sorvegliare e vigilare sul rispetto delle clausole del contratto, nonché
sull’osservanza di alcune leggi e normative, come quella sulla sicurezza sul
lavoro, oppure sulla regolarità contributiva.
In realtà, la responsabilità solidale del condominio nel
caso di inadempimento contributivo dell'appaltatore è controversa.
Una parte della giurisprudenza (Cass., sent. n. 19663 del 18 settembre 2014),
infatti, sostiene che la responsabilità solidale tra appaltatore/datore di
lavoro e committente non si applichi se l'appaltante è il condominio, in
ragione della particolare natura giuridica di quest'ultimo, in quanto soggetto
senza personalità giuridica.
Ma, nel concreto, non capita di rado che
l'Inps elevi verbali di accertamento nei confronti di condomìni al cui
interno prestino servizio soggetti tenuti come dipendenti in nero da parte di
ditta appaltatrice.
Questo perché il condominio viene, giustamente, identificato non solo come
luogo di lavoro, ma anche perché viene determinata una responsabilità in
eligendo del condominio committente, reo di non rispettare il D. lgs. n. 276/2003.
A onor
del vero, alle volte, alcune Tribunali hanno sentenziato in favore del
condominio, riconoscendo la
responsabilità solidale solo all’amministratore: in quanto la gestione del rapporto
di lavoro con il dipendente rientra tra gli atti gestione della cosa comune e
tenuta della contabilità, che l’amministratore è tenuto a compiere ai sensi
dell’art. 1130 c.c,
l’illecito viene imputato solo al professionista addetto.
Attenzione anche alla responsabilità derivante dagli inadempienti in tema di sicurezza. Come sopra descritto, il
committente dovrebbe accertarsi che tutti i lavori siano assicurati, formati e
dotati dei dispositivi di protezione, oltre che regolarmente assunti. In caso
contrario, il committente dovrebbe diffidare l'appaltatore.
Se
il condominio non riuscisse a dimostrare una completa estraneità all'utilizzo
di dipendenti in nero da parte della ditta, dimostrando di aver attuato tutte
le verifiche, potrebbe essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal
lavoratore mentre lo stesso lavorava all'interno del condominio, così come
l'amministratore.
Addirittura, per quest'ultimo, si può arrivare a responsabilità penali,
soprattutto in caso vengano dimostrate gravi inottemperanze al d.lgs. 81/08.