La prevenzione incendi e l’adeguamento delle attività particolari: il DPR 151/2011

Un ulteriore step per la prevenzione incendi si fa con il DRP 151/2011.
Tale norma individua delle particolari
attività che sono sottoposte a Piano
Prevenzione Incendi
(PPI). Queste attività sono:
1) edifici che superano i 24m di altezza antincendio (calcolati dalla
base dell’edificio fino all’apertura più alta, posta all’ultimo piano abitabile);
2) autorimesse che superano i 300m² di
superficie;
3) centrali termiche che producono più di 116 KW.
A loro volta,
queste attività sono divise in tre categorie:
- Categoria
A, ossia a basso rischio
incendio:
1) edifici che superano i 24 mdi altezza antincendio fino ai 32 m.
In tali edifici è obbligatoria l’installazione
di un estintore per piano;
2) autorimesse che superano i 300 m² fino
ai 1000 m².
In tali autorimesse è
obbligatoria anche l’installazione di un
estintore ogni…..;
3) centrali termiche che producono più di 116 KW
fino a 350 KW.
- Categoria
B, ossia a medio rischio
incendio:
1) edifici che superano i 32 m di altezza antincendio fino a 54 m.
In tutti gli edifici più alti di 32 m
è obbligatoria l’installazione degli idranti;
2) autorimesse che superano i 1000 m²fino a
3000m².
In tutte le autorimesse più grandi di 1000
m2 è obbligatoria l’installazione
degli idranti;
3) centrali termiche che producono più di 350 KW
fino a 700 KW.
- Categoria
C, ossia ad alto rischio
incendio:
1) edifici che superano i 54 m di altezza antincendio;
2) autorimesse che superano i 3000 m²;
3) centrali termiche che producono più di 700 KW
L’iter di approvazione dei lavori di
adeguamento e gli adempimenti prima dell’esecuzione
In caso di
esecuzione di lavori per l’adeguamento
alle normative antincendio di un’attività sottoposta a Piano Prevenzioni Incendi,
una volta individuata la categoria di appartenenza dell’attività, sarà
necessario:
1) convocare una prima assemblea in cui l’amministratore riferirà riguardo la necessità di eseguire l’intervento e
alle procedure da attuarsi, rendendo edotti i condomini
relativamente alla Legge e all’iter di approvazione dei lavori.
Se i condomini dovessero essere interessati ad eseguire i lavori,
autorizzeranno, con delibera assembleare
per cui è richiesto quorum deliberativo costituito dalla maggioranza degli
intervenuti il cui voto rappresenti la metà del valore millesimale
dell’edificio, ad avviare l’iter
di approvazione, incaricandolo di ricercare
dei tecnici competenti e di presentare le relative offerte in una successiva assemblea.
Per abbreviare l’iter, qualora fosse nota la volontà dei condomini di adeguare
l’attività, l’amministratore potrebbe presentarsi alla prima assemblea già
munito di offerte dei tecnici, al fine di nominare subito il tecnico e il DL e
di velocizzare l’iter di uno step;
2) nominare un tecnico abilitato che rediga il progetto (e capitolato d’appalto).
Tale tecnico potrebbe anche accettare la carica di Direttore Lavori, figura fondamentale e sempre
richiesta per questa tipologia di lavori, in quanto gli stessi molto
probabilmente costituiranno interventi
di manutenzione straordinaria di notevole entità, che, come illustrato
precedentemente, prevedono la redazione di un capitolato speciale d’appalto e
la nomina di un direttore dei lavori;
3) approvare il progetto in assemblea e, se sarà necessario scegliere un professionista diverso
dal tecnico redattore del progetto, nominare
il DL.
Con tale provvedimento verrà autorizzato dai condomini a ricercare delle ditte che si occupino di
eseguire i lavori, verificandone le offerte presentate sulla scorta del
progetto approvato con l’aiuto del DL.
Tale figura svolgerà anche un compito di assistenza nella verifica delle capacità professionali delle ditte candidate.
Se il progetto lo richiede, l’assemblea
può cominciare a nominare le figure per
la sicurezza dei lavoratori;
A questo
punto, prima di iniziare la ricerca
della ditta appaltatrice, il
proseguo dell’iter di approvazione dei lavori di adeguamento dipenderà dalla
categoria di rischio incendio dell’attività oggetto dei lavori di
adeguamento alle normative:
-> se l’attività da adeguare alle
normative è di Categoria A, sarà
possibile procedere direttamente all’esecuzioni dei lavori, sulla scorta del
progetto redatto dal tecnico e approvato dall’assemblea, senza
dover compiere adempimenti aggiuntivi, per cui si potrà procedere
immediatamente alla scelta della ditta appaltatrice e all’approvazione del
preventivo.;
-> per le attività di Categoria B e Categoria C, invece, prima di procedere all’esecuzione dei
lavori, l’amministratore dovrà fare richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco
di una valutazione di conformità antincendio del progetto approvato,
a cui sarà allegata una copia del progetto stesso, con relativa relazione tecnica firmata dal tecnico che
lo ha redatto.
I Vigili provvederanno all’approvazione del progetto entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, oppure richiederanno
l’invio di documentazione integrativa che dovrà pervenire entro 30 giorni.
Nel caso in cui i Vigili del Fuoco dovessero richiedere una modifica del
progetto, esso, una volta accettato dagli organi competenti e, quindi,
diventato definitivo, dovrà essere
riapprovato dall’assemblea, poiché una modifica del vecchio progetto
potrebbe portare a una lievitazione dei costi (per questo si consiglia un contratto d’appalto a corpo).
Sulla
scorta di quanto riapprovato dall’assise comincerà la ricerca delle ditte
candidate quali appaltatrici da parte dell’amministratore, che sarà
coadiuvato dal Direttore Lavori.
Per cui, se
l’attività è di Categoria A, oppure
se è di Categoria B o C ed è già stata richiesta una
valutazione di conformità antincendio del progetto, con conseguente
riapprovazione dello stesso in caso di richiesta di modifiche, sarà necessario:
4) approvare un preventivo e nominare la
ditta appaltatrice che si occuperà dell’esecuzione dei
lavori ratificare tutte le spese e costituire un fondo speciale dedicato ai
lavori.
Se non sono state ancora nominate, nominare
le figure per la sicurezza dei lavoratori.
Se, durante prima dell’esecuzione degli adempimenti di cui ai punti precedenti,
non è stato ancora nominato un Direttore
Lavori, l’amministratore può cominciare a raccogliere le offerte delle
ditte esterne e iniziare la gara d’appalto durante la quarta assemblea, con
l’assise che si riserverà di approvare un preventivo in un’assemblea successiva
(un’ipotetica quinta), provvedendo
nel frattempo alla nomina del DL.
Gli adempimenti da eseguire prima
dell’avviamento dell’attività
-> Una volta eseguiti ed ultimati i
lavori, prima di poter avviare l’attività, l’amministratore dovrà presentare al
Comune e al Comando dei Vigili del fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata dall’asseverazione
di conformità antincendio dell’attività firmata da un tecnico abilitato e dalle
certificazioni di conformità degli impianti e dalla certificazione di
resistenza al fuoco degli elementi.
- Per
le attività di Categoria A e Categoria B, i Vigili del Fuoco, entro 60 giorni
dalla presentazione della segnalazione, effettueranno dei controlli al campione, al fine di verificare il rispetto
delle normative antincendio, rilasciando, su richiesta, relativo verbale à la
SCIA sostituisce il CPI;
- Per
le attività di Categoria C, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, i
Vigili del Fuoco effettueranno un sopralluogo finalizzato al rilascio, entro 15
giorni dalla data d’ispezione, di un Certificato Prevenzione Incendi (CPI).
Nel caso in cui il sopralluogo avesse esito negativo, i Vigili del Fuoco
concederanno altri 45 giorni di tempo
al condominio per effettuare gli interventi necessari per la messa a norma
dell’attività, altrimenti il CPI non verrà rilasciato. Senza CPI l’attività non potrà mai
essere avviata.
A tal
proposito, è stato evidenziato che integra il reato di cui all'art. 20 del
d.lgs. 139/2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività
contemplate alle categorie A, B e C ometta di richiedere ai Vigili del Fuoco il rilascio o il rinnovo del
certificato di prevenzione antincendi (Cass. pen. 13201/2017).
Dunque, dato il dovere dell’amministratore condominiale di provvedere alla
conservazione delle parti comuni dell’edificio, l'eventuale responsabilità per
inerzia, in caso di incendio, sarà penale, proprio a causa dalla
violazione dell'obbligo di compiere tutti gli atti idonei a tutelare i diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Il rinnovo delle certificazioni antincendio
Il CPI,
così come le i certificati di conformità, dovrà essere rinnovato tramite
richiesta effettuata dall’amministratore al Comando dei Vigili del Fuoco, corredata dall’asseverazione di un tecnico che certifichi il mancato mutamento
delle condizioni dell’attività e la mancata insorgenza di nuovi rischi.
I responsabili
delle attività di categoria A e B sono tenuti ad inviare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5
anni, salvo
per gli edifici di classe A, per i quali è previsto un rinnovo della
conformità ogni 10 anni.
Tutti i CPI delle
attività di categoria C hanno una durata di 5
anni e vanno
rinnovati dall’amministratore, sempre tramite apposita richiesta ai Vigili
del Fuoco, corredata da relativa asseverazione.
Si ricorda
che, anche il mancato rinnovo del CPI o delle certificazioni, costituisce per i
responsabili delle attività un
reato penale.
La ripartizione delle spese per
l’adeguamento antincendio
In tema di
ripartizione delle spese, l’adeguamento
antincendio segue dei criteri diversi dalla manutenzione periodica dei mezzi di
estinzione.
Infatti, si tratta di spese afferenti la
regolarità di attività suscettibili di diverso grado di utilizzo, non di
spese afferenti la sicurezza dell’intero edifico, atte a proteggere il
condominio nella sua integrità.
Es: è interesse singolo del
proprietario di un box che l’autorimessa sia a norma ed utilizzabile, non di
tutti.
La
ripartizione relativa ad interventi strutturali di adeguamento
alle normative antincendio per le attività sottoposte a PPI dipende dalla tipologia
di attività interessata dalle opere:
-> le
spese per l’adeguamento di edifici vanno
ripartite fra tutti i condomini secondo millesimi
di proprietà;
-> le
spese per l’adeguamento di centrali
termiche vengono ripartite fra tutti i condomini secondo millesimi di fabbisogno energetico,
calcolati da un tecnico nella relativa tabella millesimale TABELLA RISCALDAMENTO, o in caso di assenza, secondo millesimi di
proprietà. Partecipano alle spese anche i distaccati dall’impianto;
-> per
l’adeguamento delle autorimesse, in
quanto queste costituiscono un bene in
condominio parziale, i costi dei
lavori vengono ripartiti come segue:
1) quelli afferenti misure di protezione passiva, ossia riguardanti parti strutturali
dell’edificio (beni necessari quali
pilastri e muri portanti), oppure parti comuni a tutti i condomini (es. vano contatori), anche se ubicate
nell’autorimessa, vanno ripartiti fra tutti i condomini secondo millesimi di proprietà.
Per esempio, sarà a carico di tutti, essendo
la struttura portante dell’edificio un bene comune, la coibentazione di una parete di un muro portante;
2)
quelli relativi a misure di
protezione attiva, ossia specificatamente afferenti alla messa a norma e all’ottenimento dell’agibilità dell’autorimessa, dei box/posti
auto e degli spazi di manovra, vanno ripartiti soltanto tra i
proprietari del bene (art. 1123 III comma), secondo millesimi di gestione calcolati nell’apposita tabella d’uso TABELLA
AUTORIMESSA, oppure, in caso di assenza di un’apposita tabella d’uso,
secondo millesimi di proprietà.
Costituiscono misure di protezione attiva la coibentazione della basculante, la messa a norma del cancello di
entrata/uscita, l’allargamento delle rampe d’accesso e la coibentazione di muri
non maestri.
Saranno
a carico dei singoli condomini le spese per la coibentazione delle porte delle
cantine o delle basculanti dei box.
Per ciò che
concerne il compenso del tecnico che si occuperà del progetto relativo
all’adeguamento di autorimesse, anche in questo caso le spese verranno suddivise in base alla variabile delle misure di
protezione passiva e attiva.
Quindi, per la parte di progetto redatto per le parti strutturali o comuni
dell’edificio, il compenso sarà pagato
da tutti, mentre, per la parte di progetto che afferisce a misure di
prevenzione attiva, le spese saranno ripartite soltanto fra i comproprietari dell’autorimessa.
Per l’adeguamento di edifici il compenso del tecnico è ripartito pro quota
millesimale fra tutti i condomini, mentre per le centrali termiche
interverranno i millesimi di fabbisogno energetico, o, in assenza, i millesimi
di proprietà.
In
ogni caso, l’amministratore dovrà fare richiesta sia al tecnico, sia alla ditta
che eseguirà i lavori, di presentare un preventivo diversificato, con
l’indicazione separata delle tipologie di spesa, in modo da poter effettuare
correttamente la ripartizione.
Infine, se è presente un regolamento condominiale di natura
contrattuale che prescriva criteri convenzionali di ripartizione, dovranno
essere seguiti tali criteri, piuttosto che quelli precedentemente enunciati.