La raccolta rifiuti PAP

 


Ogni condominio dovrebbe essere provvisto di un’isola ecologica atta ad ospitare i bidoni condominiali, o, in alternativa, un’area predisposta al rilascio dei mastelli appartenenti ai singoli condòmini.

Ai sensi della sentenza n. 1169 del 10 luglio 2015 del TAR del Piemonte, quando le modalità di smaltimento dei rifiuti non sono già presenti sul regolamento condominiale, è l’assemblea a dover deliberare - con delibera assunta con almeno 500 millesimi - il sito ove far sorgere l’isola ecologica e, in caso di raccolta tramite bidoni comuni, nominerà il responsabile all’esposizione su suolo pubblico e del ritiro all’interno.
L’area scelta dovrebbe essere circoscritta tramite recisione e non dovrebbe trovarsi a ridosso degli appartamenti.

I provvedimenti presi dall’assemblea andrebbero aggiunti al regolamento condominiale.

Molte volte nasce il problema di trovare un’area atta ad essere adibita ad isola ecologica, tant’è che alcuni condomìni sono costretti a chiedere al Comune l’autorizzazione a poter occupare permanentemente un’area pubblica, con conseguente obbligo al pagamento per l’occupazione del suolo.
Per evitare ciò, in alcuni casi si preferisce rinunciare a posti auto o giardini pur di non pagare tasse, ma per costruire un’isola ecologica interna sarebbe corretto prima di tutto modificare la destinazione d’uso del bene comune interessato, ex
art. 1117 ter.

Qualora si dovesse verificare l’abbandono di rifiuti da parte di un soggetto ignoto, non avendo l’assemblea potere di autodichia, le spese per la rimozione di quanto indebitamente conferito saranno a carico di tutti i condomini secondo millesimi di proprietà, a meno che non si identifichi un colpevole che si assuma la responsabilità del gesto, accollandosi la spesa in maniera esclusiva.
Se il singolo condòmino dovesse ammettere la propria colpevolezza, potrebbe intervenire anche il regolamento condominiale, che potrebbe prevedere delle sanzioni per i condomini che non usano correttamente l’isola ecologica, oppure norme regolamentari che, se disattese, possono comportare l’impugnazione del regolamento ai fini dell’
art. 70 disp. att. c.c..
In più, il condominio potrebbe promuovere una lite attiva nei confronti del soggetto incivile, al fine di ottenere un risarcimento danni, soprattutto in caso di multe notificate alla comunione.

Nel concreto:
1) qualora siano noti i colpevoli dell’abbandono dei rifiuti, l’amministratore, in quanto incaricato dal Codice Civile di disciplinare l’uso delle parti comuni, dovrà diffidare i condomini responsabili, intimandogli la celere rimozione di quanto conferito in maniera scorretta.
 Se la diffida non dovesse produrre effetti, l’amministratore dovrà provvedere allo smaltimento di quanto abbandonato e dovrà attivare le apposite procedure sanzionatorie
, sia facendo fede al regolamento condominiale, sia provvedendo a una denuncia in danno dei responsabili, quale atto conservativo, al fine di rivalersi per quanto speso per rimuovere i rifiuti e per richiedere un eventuale risarcimento danni in caso di multe comminate al condominio.
Ad esempio, quindi, se il condomino che sta eseguendo dei lavori edilizi nel proprio appartamento dovesse abbandonare dei calcinacci, l’amministratore dovrà diffidarlo e intimarne la rimozione.
Se la diffida non dovesse avere seguito, l’amministratore, per tutelare il decoro architettonico, provvederà alla rimozione dei rifiuti, ripartendo provvisoriamente la spesa per millesimi di proprietà fra tutti i condomini, salvo denuncia in danno del responsabile e rivalsa per quanto speso, con la possibilità anche di comminare una sanzione condominiale se prevista dal regolamento, oppure se approvata dall’assemblea;

2) se il colpevole, invece, non dovesse essere noto, le spese di rimozione saranno ripartite fra tutti i condomini per millesimi di proprietà e l’amministratore dovrà ammonire i condòmini mezzo circolare e potrà promuovere delle misure di sorveglianza, quali ad esempio l’installazione di telecamere.

Se l’abbandono dei rifiuti dovesse avvenire su area comunale adiacente all’edificio, per preservare il decoro architettonico del condominio, l’amministratore dovrà attivarsi per richiedere al Comune la rimozione di quanto abbandonato.

A Roma negli edifici con più di 7 appartamenti è previsto il rilascio dei bidoni condominiali, mentre in qualunque altro caso ogni singolo proprietario verrà dotato dei mastelli con codice TAG RFID.