La raccolta rifiuti PAP
Ogni
condominio dovrebbe essere provvisto di un’isola
ecologica atta ad ospitare i bidoni
condominiali, o, in alternativa, un’area predisposta al rilascio dei mastelli appartenenti ai singoli condòmini.
Ai sensi
della sentenza n. 1169 del 10
luglio 2015 del TAR del Piemonte, quando le modalità di
smaltimento dei rifiuti non sono già presenti sul regolamento condominiale,
è l’assemblea a dover deliberare - con delibera assunta con almeno 500 millesimi - il sito ove far sorgere l’isola
ecologica e, in caso di raccolta tramite bidoni
comuni, nominerà il responsabile all’esposizione su suolo
pubblico e del ritiro all’interno.
L’area scelta dovrebbe essere circoscritta tramite recisione e non dovrebbe
trovarsi a ridosso degli appartamenti.
I provvedimenti presi dall’assemblea andrebbero aggiunti al regolamento condominiale.
Molte volte
nasce il problema di trovare un’area atta ad essere adibita ad isola ecologica,
tant’è che alcuni condomìni sono costretti a chiedere al Comune l’autorizzazione a poter occupare
permanentemente un’area pubblica, con conseguente obbligo al pagamento per l’occupazione del suolo.
Per evitare ciò, in alcuni casi si preferisce rinunciare a posti auto o
giardini pur di non pagare tasse, ma per costruire un’isola ecologica interna
sarebbe corretto prima di tutto modificare
la destinazione d’uso del bene comune interessato, ex art. 1117 ter.
Qualora si
dovesse verificare l’abbandono di rifiuti da parte
di un soggetto ignoto, non avendo l’assemblea potere di autodichia, le spese per la rimozione di
quanto indebitamente conferito saranno a
carico di tutti i condomini secondo millesimi di proprietà, a meno che non
si identifichi un colpevole che si
assuma la responsabilità del gesto, accollandosi la spesa in maniera esclusiva.
Se il singolo condòmino dovesse ammettere la propria colpevolezza, potrebbe
intervenire anche il regolamento
condominiale, che potrebbe prevedere
delle sanzioni per i condomini che non usano correttamente l’isola
ecologica, oppure norme regolamentari che, se disattese, possono comportare
l’impugnazione del regolamento ai fini dell’art.
70 disp. att. c.c..
In più, il condominio potrebbe promuovere
una lite attiva nei confronti del soggetto incivile, al fine di ottenere un
risarcimento danni, soprattutto in
caso di multe notificate alla comunione.
Nel concreto:
1) qualora siano noti i colpevoli dell’abbandono dei rifiuti, l’amministratore, in
quanto incaricato dal Codice Civile di disciplinare
l’uso delle parti comuni, dovrà
diffidare i condomini responsabili, intimandogli la celere rimozione di quanto
conferito in maniera scorretta.
Se la diffida non dovesse produrre
effetti, l’amministratore dovrà provvedere allo smaltimento di quanto
abbandonato e dovrà attivare le apposite procedure sanzionatorie,
sia facendo fede al regolamento
condominiale, sia provvedendo a una denuncia
in danno dei responsabili, quale atto conservativo, al fine di rivalersi per quanto speso per
rimuovere i rifiuti e per richiedere un eventuale risarcimento danni in caso di multe comminate al condominio.
Ad esempio, quindi, se il condomino che sta eseguendo dei lavori edilizi nel
proprio appartamento dovesse abbandonare dei calcinacci, l’amministratore dovrà diffidarlo e intimarne la rimozione.
Se la diffida non dovesse avere seguito, l’amministratore, per tutelare il decoro architettonico, provvederà
alla rimozione dei rifiuti, ripartendo
provvisoriamente la spesa per millesimi di proprietà fra tutti i condomini, salvo
denuncia in danno del responsabile e
rivalsa per quanto speso, con la possibilità anche di comminare una sanzione condominiale se prevista dal
regolamento, oppure se approvata dall’assemblea;
2)
se il colpevole, invece, non dovesse
essere noto, le spese di rimozione saranno
ripartite fra tutti i condomini per millesimi di proprietà e
l’amministratore dovrà ammonire i condòmini mezzo circolare e potrà promuovere delle misure di sorveglianza, quali ad esempio l’installazione di telecamere.
Se
l’abbandono dei rifiuti dovesse avvenire su area comunale adiacente
all’edificio, per preservare il decoro
architettonico del condominio, l’amministratore
dovrà attivarsi per richiedere al Comune la rimozione di quanto abbandonato.
A Roma negli
edifici con più di 7 appartamenti è previsto il rilascio dei bidoni condominiali, mentre in
qualunque altro caso ogni singolo proprietario verrà dotato dei mastelli con codice TAG RFID.