Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione della plusvalenza per cessione di immobili oggetto di interventi superbonus


Con la circolare n. 13 del 14 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune

delucidazioni in merito alla tassazione della plusvalenza generatasi dalla vendita di
immobili che sono stati oggetto di intervento superbonus. Tale norma è stata introdotta
con la legge di bilancio 2024 e prevede in aggiunta alle casistiche “storiche” previste
dall’art. 67 del TUIR, l’aggiunta della plusvalenza prevista dalla nuova lett. b-bis) dell’art.
67 comma 1 del TUIR, ossia quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di “immobili, in
relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati
superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione”, con
l’esclusione però degli “immobili acquisiti per successione” e di “quelli che siano stati
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte” del
periodo di riferimento.

Nello specifico la suddetta circolare precisa che:
• genera plusvalenza anche la cessione della singola unità immobiliare situata in un
condominio, nel quale sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio soltanto
interventi “trainanti” con il superbonus;

• il presupposto imponibile può scattare in capo al cedente anche se il soggetto che ha
beneficiato del superbonus è stato uno degli “altri aventi diritto” al beneficio (es.
conduttore, familiare convivente);

si conferma che la succitata lett. b-bis) trova applicazione:

• per la prima cessione dell’immobile interessato da interventi ammessi al
superbonus;
• sia se il superbonus è stato fruito direttamente in dichiarazione sia se si è
optato per cessione/sconto ex art. 121 del DL 34/2020;

• sia per gli interventi superbonus effettuati dal 1° gennaio 2024, sia per gli
interventi superbonus effettuati ante 1° gennaio 2024 (dunque a prescindere
dalla misura della detrazione che può essere del 110%, 90%, 70% o 65%);

• a prescindere dalla durata del possesso delle unità oggetto degli interventi;

Parrebbe implicitamente confermare che non rientrano nel perimetro applicativo
della lett. b-bis) le cessioni di unità immobiliari avvenute prima della conclusione dei
lavori per i quali si beneficia del superbonus.