Il diritto al distaccamento dal riscaldamento centralizzato

L’art. 1118 IV comma del Codice Civile riconosce al singolo condomino il diritto di potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento o condizionamento dell’aria centralizzato, purché venga appurato da un tecnico che il distaccamento non provochi notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il distaccato, in quanto resterà in ogni caso comproprietario dell’impianto, sarà comunque chiamato a contribuire alle spese relative ai consumi
involontari, oltre che di conservazione, messa a norma e manutenzione
straordinaria dell’impianto, mantenendo il diritto di potersi riallacciare in qualsiasi momento, diritto che si estende anche ai suo eredi o
aventi causa (sentenza del Tribunale di Savona n. 502 del 3
maggio 2018).
Essendo il
distacco di per sé un atto contrario al risparmio energetico, eventuali nuovi
distacchi successivi al primo restano decisamente
residuali, in quanto suscettibili di squilibrio di funzionamento
dell’impianto.
La sent. Cass. n.
11970 del 12 maggio 2017 prescrive, nonostante l’articolo di riferimento non sia elencato tra
quelli inderogabili, la nullità di norme contrattuali di regolamenti approvati
all’unanimità che impediscono o limitano il diritto al distacco del singolo
condomino in applicazione dell’art. 1118 IV comma.
Infine, con
la sentenza di Cass. civ., Sez. II, 8 settembre 2023, n. 26185, gli Ermellini hanno stabilito che il
condòmino che si distacca dall’impianto centralizzato di riscaldamento deve
munirsi di un impianto termico autonomo.
In caso contrario il distacco è
illegittimo, considerato che colui che si è distaccato continua ad
usufruire del calore prodotto dalle tubazioni dell’intero impianto, aggravando,
in tal modo, di maggiori costi gli altri condòmini.