La sopraelevazione

L’art. 1127 del Codice Civile riconosce il diritto al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, o al proprietario del lastrico solare o tetto di proprietà esclusiva, di poter sopraelevare, ossia di costruire nuove fabbriche o piani, a meno che non ci siano restrizioni specifiche in tal senso all’interno di un regolamento condominiale di natura contrattuale.
Tuttavia, nonostante
il Codice garantisca il diritto alla sopraelevazione, la stessa opera non è permessa
in alcuni casi specifici, espressamente indicati dalla Legge.
Il primo
divieto ha, ovviamente, a che fare con la sicurezza:
di fatti, sarà vietato sopraelevare se l’edificazione di nuovi piani potrebbe
avere ripercussioni negative sulla stabilità dell’edificio condominiale.
Se una perizia tecnica dovesse
documentare problemi statici, allora viene concesso all’assemblea di opporsi
alla nuova opera.
Quello della sicurezza è un potenziale divieto
imperativo. Di fatti, le norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 capitolo 8, impongono un progetto di
adeguamento sismico per le sopraelevazioni che influenzano staticamente la
struttura esistente.
Per garantire l’adeguamento strutturale, è necessario condurre un’analisi
globale della struttura, verifiche locali degli elementi di elevazione e degli
elementi di fondazione utilizzando specifici software per l’adeguamento
sismico.
In
caso di necessità di un consolidamento statico, l'assemblea deve dare il
proprio assenso unanime all'esecuzione dei lavori (ordinanza di Cassazione n.
2000/2020).
Inoltre, i
condòmini, sempre tramite assunzione di apposita delibera assembleare, avranno
il diritto di opporsi in Giudizio alle sopraelevazioni considerate lesive del decoro architettonico dell’edificio, o
se queste dovessero ridurre la luce e
l’aria dei piani sottostanti in modo significativo.
La Legge
riconosce l'obbligo a chi esegue l'opera di corrispondere agli altri condòmini un'indennità,
nonché
quello di ricostruire a proprie spese il lastrico solare che tutti o alcuni
condomini avevano il diritto di usare.
La sopracitata indennità dovrà essere calcolata sul valore attuale dell’area coinvolta nella sopraelevazione, diviso
per il numero dei piani di cui si compone lo stabile, incluso quello da
edificare, e sottraendo al quoziente
calcolato l’importo della quota spettante al condòmino sopraelevante.
Tale diritto
all’indennità si fonda sulla responsabilità del proprietario, il quale, attraverso
la sopraelevazione, aumenta il proprio diritto sulle parti comuni
dell’edificio, comportando un trasferimento patrimoniale che viene compensato
dall’indennità.
Questa compensazione serve dunque a
ristabilire l’equilibrio delle quote di proprietà sulle parti comuni che sono
state modificate a causa dell’intervento.
La
sopraelevazione, considerata nuova costruzione, richiede l’ottenimento del
permesso di costruire (PdC).
Nel caso di interventi minori, come il recupero del sottotetto senza alterare
l’altezza dell’edificio, sono previsti diversi tipi di autorizzazioni a seconda
della portata dei lavori: CILA (Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o SCIA
alternativa al permesso di costruire (Super-SCIA).
Data la derogabilità dell’articolo codicistico di
riferimento, un regolamento di origine contrattuale
può
riconoscere al costruttore - o
a un singolo condòmino - il diritto di sopraelevare, pur non
essendo proprietario del lastrico o dell’ultimo piano dell’edificio.
In tal caso, ovviamente, il sopraelevante dovrà sempre ricostruire il
lastrico a proprie spese.