Attestazione stato legittimo con il nuovo Decreto Salva-Casa
Attestare lo stato legittimo dell’immobile sarà più semplice. Con le modiche introdotte saranno sanabili anche le varianti in corso d’opera realizzare prima della legge Bucalossi (legge 10/1977) così che gli diventano più facili le compravendite, ma anche realizzare interventi di ristrutturazione e accedere alle relative detrazioni fiscali, altrimenti a rischio.
Di particolare rilevanza anche la “distinzione” tra stato
legittimo del condominio e quello del singolo appartamento, che
consentirà di vendere anche senza lo stato dell’intero immobile e in parallelo
farà si che eventuali irregolarità su un singolo appartamento non
possano più bloccare i lavori sulle parti comuni.
Le nuove norme stabiliscono, infatti, che:
- ai fini
della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità
immobiliari non rilevano le
difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio di
cui all’articolo 1117 del codice civile;
- ai fini
della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle
singole unità immobiliari dello stesso.
L’articolo 1117 c.c.
elenca
le parti comuni dell’edificio nell’ambito
del condominio, che sono:
- tutte le
parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
- le aree
destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune;
- le opere,
le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso
comune.
Con questa distinzione si evita quindi che eventuali
irregolarità condominiali di qualunque tipo possano bloccare la vendita di un singolo appartamento.
Allo stesso modo una veranda di un singolo appartamento chiusa e non
sanata non potrà più rallentare l’avvio
di lavori di riqualificazione della facciata o di altre parti comuni
dell’edificio, né mettere a rischio il diritto alla detrazione.