Attestazione stato legittimo con il nuovo Decreto Salva-Casa

Attestare lo stato legittimo dell’immobile sarà più semplice. Con le modiche introdotte saranno sanabili anche le varianti in corso d’opera realizzare prima della legge Bucalossi (legge 10/1977) così che gli diventano più facili le compravendite, ma anche realizzare interventi di ristrutturazione e accedere alle relative detrazioni fiscali, altrimenti a rischio.


Di particolare rilevanza anche la “distinzione” tra stato legittimo del condominio e quello del singolo appartamento, che consentirà di vendere anche senza lo stato dell’intero immobile e in parallelo farà si che eventuali irregolarità su un singolo appartamento non possano più bloccare i lavori sulle parti comuni.

Le nuove norme stabiliscono, infatti, che:

  • ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio di cui all’articolo 1117 del codice civile;
  • ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

L’articolo 1117 c.c. elenca le parti comuni dell’edificio nell’ambito del condominio, che sono:

  • tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
  • le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune.

Con questa distinzione si evita quindi che eventuali irregolarità condominiali di qualunque tipo possano bloccare la vendita di un singolo appartamento. Allo stesso modo una veranda di un singolo appartamento chiusa e non sanata non potrà più rallentare l’avvio di lavori di riqualificazione della facciata o di altre parti comuni dell’edificio, né mettere a rischio il diritto alla detrazione.