L’effettuazione della spesa è comprovata dalla data di ordine del bonifico

L’interpello n. 137/2024 del 20 giugno us affronta un problema che talvolta si è rivelato piuttosto spinoso (non da ultimo anche in occasione del recente DL 39 del 29 marzo 2024), che ha assunto un particolare rilievo soprattutto negli ultimi anni in conseguenza delle frequenti e repentine modifiche normative, introdotte pressoché da un giorno all’altro, in funzione delle quali il mantenimento della debenza della detrazione veniva vincolato all’avvenuto pagamento da effettuarsi entro una certa data. In tali casi, può capitare che, pur essendo rispettata la scadenza del giorno, le contabili bancarie riportino una data successiva (quale data di valuta o di esecuzione) con il rischio quindi che il pagamento possa essere considerato effettuato oltre termine massimo con evidentemente ripercussioni.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle
Entrate riguarda un condominio che in data 30 dicembre 2023 aveva effettuato
con home banking i pagamenti legati al superbonus (quindi fruibili del
superbonus nella misura del 110% o 90%).
Senonché, le contabili bancarie, pur riportando il 30 dicembre 2023 come “data
di inserimento”, indicavano però il 2 gennaio 2024 come “data di esecuzione” ed
il 3 gennaio 2024 come “data valuta” (ricadendo quindi nell’aliquota del 70%
con evidente aggravio economico determinato dalla perdita di una parte di
detrazione).
L’Agenzia delle Entrate fornisce un
chiarimento fondamentale asserendo a tale riguardo che l’ordine di pagamento è
sufficiente a determinare la data di effettuazione di un bonifico richiamando
diverse indicazioni tra cui una recente risposta fornita nel corso dell’ultimo Telefisco
«In applicazione del principio di cassa - avevano spiegato dalle Entrate in
relazione alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista -, il
momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in
cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca». Ricordando,
altresì, che, «nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si
considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento
alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito
sul conto corrente dell’ordinante». È in quel momento, infatti, che si
manifesta la volontà di effettuare il pagamento.
Quindi, conclude l’Agenzia delle
Entrate, «l’istante potrà accedere al superbonus nella misura del 110%, avendo
sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il
31 dicembre 2023».