Detrazione “bonus casa” valida anche su edifici non aventi natura condominiale

Con la recente sentenza n. 19472 del 15 luglio 2024 Suprema Corte, è stato affermato, relativamente alla fruizione della detrazione cosiddetta “bonus casa” (ex art. 1 della L. 449/97, poi recepita nell’art. 16-bis del TUIR), che l’interpretazione in virtù della quale per poter parlare di parti comuni di un edificio è sufficiente la circostanza oggettiva della sua suddivisione in una pluralità di unità immobiliari è corretta.
Non risulta,
invece, essenziale per i Giudici di Legittimità la qualifica soggettiva che la
proprietà delle parti comuni sia di tipo condominiale in quanto la detrazione
trova applicazione anche quando la proprietà delle unità immobiliari sia
riconducibile ad un unico proprietario o più proprietari in comunione indivisa.
Nello
specifico il contribuente, proprietario in comunione indivisa con il coniuge di
un edificio residenziale costituto da due distinte unità immobiliari,
autonomamente accatastate e aventi distinto numero civico, aveva sostenuto
alcune spese di manutenzione ordinaria sulle parti comuni usufruendo della
detrazione IRPEF del 36%.
Detrazione poi negata da parte dell’Agenzia delle Entrate sostenendo che
l’agevolazione spettava soltanto in relazione alle parti comuni degli edifici
aventi natura di condominio.
In sede di
contenzioso la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto la tesi del
contribuente, mentre poi in sede regionale era risultata vincente la linea portata
avanti dall’Agenzia delle Entrate (cioè,
che la detrazione deve essere rigorosamente riconosciuta solo in caso di
interventi di manutenzione effettuati su edifici in condominio), cosicché
si è addivenuti in Cassazione.
Qui la
Suprema Corte, sposando la linea del contribuente, afferma che non sia necessaria la natura di condominio in quanto il
richiamo alla disciplina condominiale è finalizzato esclusivamente
all’individuazione degli interventi edilizi cui è applicabile il beneficio non
limitando la fruizione dell’agevolazione agli interventi realizzati su edifici
in condominio.
Secondo la Suprema Corte la detrazione in argomento compete per le spese di
manutenzione ordinaria eseguite sui beni descritti dall’art. 1117 c.c. e, quindi, a “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo
su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi
portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”, purché siano eseguite “sulle
parti comuni di un edificio residenziale”.