Liti attive contro un condòmino: il partecipante al condominio va convocato in assemblea?

La risposta
alla domanda contenuta nel titolo di questo articolo è presto detta: NO!
E il perché ce lo spiega esaustivamente la sentenza Cass. civ., Sez.
II, Sent., 01/08/2024, n. 21750.
Nel caso di
controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene
a scindersi per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in
contrasto tra loro.
Tale
scissione non può non determinare implicazioni sullo stesso diritto di
partecipare all'assemblea, così che la fattispecie in esame non va ricondotta
alla disciplina del conflitto d'interessi,
conflitto che si manifesta solo in sede di assemblea al momento dell'esercizio del
potere deliberativo e neppure è configurabile giuridicamente un interesse a
partecipare alla fase preparatoria antecedente al momento deliberativo.
Nel caso di
scissione della compagine condominiale a fronte del particolare oggetto della
lite, non sussiste il diritto del singolo, quale portatore di un interesse
contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea, così che non ha legittimazione a domandare
l'annullamento della deliberazione per omessa, tardiva o incompleta
convocazione.
Pertanto, è
corretto che il soggetto in questione riceva un avviso di convocazione ad hoc,
con l’ordine del giorno epurato dalla discussione alla quale il condòmino non
ha diritto a partecipare.
Arrivati a tale punto all’ordine del giorno, il soggetto andrà validamente allontanato.
Ne discende, ovviamente, che il condòmino non avrà nemmeno l’opportunità di poter avvalersi del diritto al dissenso alle liti, come descritto dall’art. 1132 c.c.