Liti attive contro un condòmino: il partecipante al condominio va convocato in assemblea?



La risposta alla domanda contenuta nel titolo di questo articolo è presto detta: NO!
E il perché ce lo spiega esaustivamente la
sentenza Cass. civ., Sez. II, Sent., 01/08/2024, n. 21750.

Nel caso di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro.

Tale scissione non può non determinare implicazioni sullo stesso diritto di partecipare all'assemblea, così che la fattispecie in esame non va ricondotta alla disciplina del conflitto d'interessi, conflitto che si manifesta solo in sede di assemblea al momento dell'esercizio del potere deliberativo e neppure è configurabile giuridicamente un interesse a partecipare alla fase preparatoria antecedente al momento deliberativo.

Nel caso di scissione della compagine condominiale a fronte del particolare oggetto della lite, non sussiste il diritto del singolo, quale portatore di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea, così che non ha legittimazione a domandare l'annullamento della deliberazione per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

Pertanto, è corretto che il soggetto in questione riceva un avviso di convocazione ad hoc, con l’ordine del giorno epurato dalla discussione alla quale il condòmino non ha diritto a partecipare.
Arrivati a tale punto all’ordine del giorno, il soggetto andrà validamente allontanato.

Ne discende, ovviamente, che il condòmino non avrà nemmeno l’opportunità di poter avvalersi del diritto al dissenso alle liti, come descritto dall’art. 1132 c.c.