Cosa fare quando il singolo accatasta rifiuti nella propria area privata?


''La proprietà è mia e ci faccio ciò che voglio''. Questa è la frase ricorrente con cui, spesso, usa giustificarsi chi utilizza un proprio bene individuale - sito in un condominio - come una discarica personale.

La convinzione secondo cui all’interno del proprio giardino, o di un posto auto scoperto (o meno) possa essere accatastato la qualunque è da ritenersi profondamente sbagliata.
La discriminante del
mancato sconfinamento degli oggetti nella proprietà comune non protegge da eventuali azioni.

Venuto a sapere (o verificato personalmente) che un condòmino agisce in tal senso, l’amministratore di condominio, per agire d’ufficio ex art. 1130 c.c. in virtù di immissioni che superino la normale soglia di tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c., può fare appello a tanti altri requisiti (e, al 99%, uno di questi di solito non è rispettato):

1.     1)  Sicurezza e incolumità collettiva (anche pubblica, di soggetti esterni al condominio): se i materiali/rifiuti accumulati possono costituire un pericolo per la sicurezza, ad esempio aumentando il rischio incendio, ostruendo il passaggio e/o le vie di fuga, l’amministratore può diffidare d’ufficio il condòmino affinché operi lo sgombero immediato. In caso contrario, potrà convocare assemblea e ottenere mandato dal condominio ad agire legalmente.
Le norme di sicurezza, indipendentemente dall’interessamento di uno spazio privato, hanno piena prevalenza sui diritti individuali.

Particolare attenzione va prestata proprio al rischio incendio: se i materiali sono potenzialmente infiammabili, l’amministratore può intervenire - quale atto conservativo - segnalando la situazione ai Vigili del Fuoco.

2.     2)  Norme igieniche: l’amministratore può segnalare la situazione alla ASL di competenza o alla Polizia Locale se l’accatastamento di materiale può rappresentare un problema di salubrità, come la proliferazione di animali, cattivi odori e rischi infettivi;

3.     3) Decoro dell’edificio: il regolamento condominiale potrebbe contenere alcune clausole che impongono particolari azioni per il rispetto del decoro dell’edificio. Anche se i rifiuti sono siti in un’area privata, possono in ogni caso disturbare visivamente il decoro del condominio.

Solitamente, l’amministratore agirà seguendo questo modus operandi:

1.     1) Richiamo scritto nei confronti del condòmino trasgressore, con apposito sollecito a rimuovere i materiali. Nel suo richiamo, l’amministratore potrebbe sottolineare il mancato rispetto di alcune norme del regolamento condominiale; 

2.   2)   Se il richiamo non produce effetti, quale atto conservativo, l’amministratore può procedere sia all’eventuale segnalazione della problematica ad organo competente, sia all’invio di una diffida formale tramite legale. Le relative spese legali verrano ratificate ex post tramite approvazione del rendiconto;

3.    3)  Quale ultimo passaggio, l’amministratore convocherà un’assemblea straordinaria urgente, per l’approvazione di una lite attiva nei confronti del trasgressore.