Cosa fare quando il singolo accatasta rifiuti nella propria area privata?

La convinzione secondo cui all’interno
del proprio giardino, o di un posto auto scoperto (o meno) possa essere
accatastato la qualunque è da ritenersi profondamente sbagliata.
La discriminante del mancato sconfinamento degli oggetti nella proprietà comune
non protegge da eventuali azioni.
Venuto a
sapere (o verificato personalmente) che un condòmino agisce in tal senso,
l’amministratore di condominio, per agire
d’ufficio ex art. 1130 c.c. in virtù di immissioni che superino la normale soglia di tollerabilità ai sensi
dell’art.
844 c.c., può
fare appello a tanti altri requisiti (e,
al 99%, uno di questi di solito non è rispettato):
1. 1) Sicurezza e incolumità collettiva (anche
pubblica, di soggetti esterni al condominio): se i materiali/rifiuti accumulati possono costituire un
pericolo per la sicurezza, ad
esempio aumentando il rischio incendio, ostruendo il passaggio e/o le vie di
fuga, l’amministratore può diffidare
d’ufficio il condòmino affinché operi lo sgombero immediato. In caso
contrario, potrà convocare assemblea
e ottenere mandato dal condominio ad agire legalmente.
Le norme di sicurezza, indipendentemente
dall’interessamento di uno spazio privato, hanno piena prevalenza sui diritti
individuali.
Particolare attenzione va prestata proprio al rischio
incendio: se i materiali sono potenzialmente infiammabili, l’amministratore può
intervenire - quale atto conservativo - segnalando la situazione ai Vigili del Fuoco.
2. 2) Norme igieniche: l’amministratore può segnalare la
situazione alla ASL di competenza o
alla Polizia Locale se l’accatastamento
di materiale può rappresentare un problema di salubrità, come la proliferazione
di animali, cattivi odori e rischi infettivi;
3. 3) Decoro dell’edificio: il regolamento condominiale potrebbe
contenere alcune clausole che impongono particolari azioni per il rispetto del
decoro dell’edificio. Anche se i rifiuti sono siti in un’area privata, possono
in ogni caso disturbare visivamente il decoro del condominio.
Solitamente,
l’amministratore agirà seguendo questo modus operandi:
1. 1) Richiamo
scritto nei confronti del condòmino trasgressore, con apposito sollecito a rimuovere i materiali. Nel suo
richiamo, l’amministratore potrebbe sottolineare il mancato rispetto di alcune
norme del regolamento condominiale;
2. 2) Se
il richiamo non produce effetti, quale atto
conservativo, l’amministratore può procedere sia all’eventuale segnalazione
della problematica ad organo competente, sia all’invio di una diffida formale tramite legale. Le
relative spese legali verrano ratificate ex post tramite approvazione del
rendiconto;
3. 3) Quale ultimo passaggio, l’amministratore convocherà un’assemblea straordinaria urgente, per l’approvazione di una lite attiva nei confronti del trasgressore.