CU e ravvedimento operoso

 


Con riferimento all’elaborazione delle CU ed alla relativa trasmissione telematica l’Agenzia delle Entrate in passato ha sempre affermato la non ravvedibilità di detto adempimento.

Pertanto, nel caso di errori e/o omissione non ci si poteva avvalere della procedura di ravvedimento operoso (circolare n. 6/E del 12 febbraio 2015).

Tale impostazione è stata recentemente superata. Più precisamente, con la circolare n. 12/ E del 31 maggio 2024 (quesito n. 6 – pagina 15) l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato superato il precedente orientamento affermando che “è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio del CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti”.

L’Agenzia delle Entrate motiva tale cambio di orientamento richiamando l’articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr 322/98 che ammette l’invio oltre la scadenza con l’applicazione di una sanzione di importo graduato (33,33 euro entro 60 giorni e 100 euro oltre, con limiti di 20/50mila euro).

Le riduzioni da applicare sono quelle previste dall’art. 13, comma 1, lettere da a-bis a b- quater del D.lgs. 472/1997, differenziate in base all’entità del ravvedimento operoso come di seguito riepilogate:

· entro 90 giorni dalla scadenza: 33,33 euro ridotto a 1/9 = 3,70 oppure 100 euro/9 = 11,11;

·       · entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno in cui è stata commessa la violazione: 33,33 euro ridotto a 1/8 = 4,17 oppure 100 euro/8 = 12,50;

·        · entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione: 33,33 euro ridotto a 1/7 = 4,76 oppure 100 euro/7 = 14,29;

·       · oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione: 33,33 euro ridotto a 1/6 = 5,56 oppure 100 euro/6 = 16,67;

·      ·   dopo la contestazione della violazione: 33,33 euro ridotto a 1/5 = 6,67 oppure 100 euro/5 = 20 euro.

Ad integrazione di quanto sopra si riepiloga di seguito il sistema sanzionatorio attualmente vigente:

·       · l’omessa, tardiva o errata certificazione è punita con la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta;

·        ·  se la certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro per sostituto d’imposta;

·       ·  l’errata trasmissione non è punita se la corretta certificazione è effettuata entro cinque giorni successivi alla scadenza prevista;

·       ·  la sanzione non è irrogata se la comunicazione è stata trasmessa tempestivamente ma è stata scartata, a condizione che la nuova trasmissione corretta sia stata effettuata entro cinque giorni dalla data del ricevimento della ricevuta che ha segnalato lo scarto;

·        ·  la dichiarazione scartata e non ritrasmessa entro cinque giorni è considerata omessa.