La patente a punti

 

In G.U. 20 settembre 2024 è stato pubblicato il D.M. 18 settembre 2024 n. 132 Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, cosiddetto “Patente a punti”.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti elencati all’art. 27 del D. Lgs. 81/08.
Il possesso dei requisiti di cui sopra, è autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il Committente e il Responsabile dei Lavori sono tenuti a richiedere alle imprese e ai lavoratori autonomi impegnati nei cantieri temporanei o mobili la cosiddetta patente a punti o l’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
In caso d’inadempimento tali figuri rischiano l’arresto fino a 4 mesi o ammende economiche che possono arrivare fino a € 4.800.

Limitatamente al periodo transitorio - ossia fino al 31 ottobre 2024, come previsto dal D.M. 18/9/24 n. 132 - sarà ritenuta equipollente la richiesta inoltrata dalla PEC della Ditta alla PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

A partire dal 1 novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
La mancanza della patente a punti (o il punteggio inferiore a 15 punti dei 30 totali previsti) comporterà l’impossibilità di proseguire le lavorazioni.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D. Lgs. 81/08.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso.

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 81/08 (sospensione).

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008,nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.