La patente a punti
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In G.U. 20
settembre 2024 è stato pubblicato il D.M. 18 settembre 2024 n.
132 “Regolamento relativo all’individuazione
delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della
patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei
o mobili”, cosiddetto “Patente a
punti”.
A decorrere
dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di
cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei
cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera a), ad
esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura
intellettuale.
La patente è
rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente
al possesso dei seguenti requisiti elencati all’art. 27 del D. Lgs. 81/08.
Il possesso dei requisiti
di cui sopra, è autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Non sono
tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso
dell’attestazione di qualificazione SOA,
in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma
4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023.
Il Committente e il Responsabile dei
Lavori sono tenuti a richiedere alle imprese e ai lavoratori autonomi impegnati nei cantieri temporanei
o mobili la cosiddetta patente a punti o l’attestazione SOA in classifica pari
o superiore alla III.
In caso d’inadempimento tali figuri
rischiano l’arresto fino a 4 mesi o ammende economiche che possono arrivare
fino a € 4.800.
Limitatamente
al periodo transitorio - ossia fino al 31 ottobre 2024, come previsto
dal D.M. 18/9/24 n. 132 - sarà ritenuta equipollente la
richiesta inoltrata dalla PEC della Ditta alla PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
A partire dal
1 novembre 2024 non sarà possibile
operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di
rilascio della patente tramite il portale.
La mancanza della patente a punti (o il punteggio
inferiore a 15 punti dei 30 totali previsti) comporterà l’impossibilità di proseguire le
lavorazioni.
Il punteggio
della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti
definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati
nell’allegato I-bis del D. Lgs. 81/08.
La patente è revocata in caso di
dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al
comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere
il rilascio di una nuova patente. Se nei cantieri di cui al comma 1 si
verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità
permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può
sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a
dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso.
La patente
con punteggio
inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi
di operare nei cantieri temporanei o mobili.
In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto
in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento
del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 14 del D. Lgs. 81/08 (sospensione).
Qualora invece l’impresa o il
lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o
documento equivalente se stranieri) o
con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione
una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello
specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta
alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008,nonché
l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei
mesi.