Regolamento assembleare e contrattuale: opponibilità ai terzi
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Il regolamento di condominio è lo statuto della comunità condominiale, fonte di norme vincolanti per l’amministratore e i singoli condomini. Esso disciplina:
1) l’uso
delle parti comuni;
2) la ripartizione delle spese ad esse relative;
3) l’amministrazione;
4) la tutela del decoro architettonico
dell’edificio.
Ai sensi
dell’art.
1138 del Codice Civile il regolamento di condominio è obbligatorio soltanto negli edifici con
più di 10 partecipanti.
In virtù di tale disposizioni, qualora i condomini
siano 11 o più di 11 e l’assemblea non abbia adottato un regolamento
condominiale, un singolo condomino diligente, al pari dell’amministratore di
condominio, potrà adire all’Autorità Giudiziaria e richiedere le redazione di
un regolamento giudiziario
Per quanto riguarda, invece, i condominii con 10 o meno partecipanti, l’adozione o meno di un regolamento sarà
subordinata alla volontà assembleare, per cui non sarà possibile fare ricorso
all’Autorità Giudiziaria per l'adozione coatta.
Il regolamento assembleare: approvazione,
contenuto, opponibilità, revisione e registrazione
In base alla fonte d’approvazione, si distinguono tre
diverse tipologie di regolamento condominiale.
1) regolamento
condominiale assembleare: è approvato dall’assemblea con delibera assembleare per cui è
richiesto quorum deliberativo costituito dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea, il cui voto rappresenti la
metà del valore millesimale dell’edificio.
Con il termine “assembleare” si vuole indicare, appunto, la fonte di approvazione del regolamento,
non quella di redazione. Di fatti, l’iniziativa per la redazione di un
regolamento assembleare può partire financo da un singolo condomino, anche se spesso è l’assemblea, con lo
stesso quorum deliberativo richiesto per l’approvazione del regolamento, ad
incaricare un tecnico competente che vi provvede.
Tale tipologia di regolamento è l’unica
disciplinata espressamente dal Codice, a differenza delle altre tipologie
che vengono soltanto richiamate e sono frutto della pratica giuridica.
In quanto
approvato dall’assemblea, questo tipo di regolamento potrà contenere soltanto norme
di natura regolamentare, ovvero in linea con quanto disposto dal
Codice Civile.
Al massimo le norme potranno essere solo migliorative rispetto a quanto
prescritto dalla Legge, come - ad esempio - una norma che alzi a 10 giorni il termine entro il
quale inviare ad ogni condòmino l’avviso di convocazione di una assemblea.
Non potranno esservi presenti norme che limitino
i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni e ne limitino i
comportamenti in tali spazi, così come non potranno essere presenti norme che
limitino i diritti dei singoli proprietari sulle relative proprietà esclusive.
Ad esempio, saranno illecite norme che
vietino comportamenti come lo sciorinamento dei panni o il possesso di animali
esotici.
Riguardo lo stillicidio, se non dovesse intervenire apposita servitù, potrebbe essere il Regolamento di Polizia Municipale ad
impedirlo e, in ogni caso, si farà riferimento agli artt. 913 e 675 del
Codice Civile.
Esempi di
norme generalmente contenute in un regolamento assembleare sono quelle che disciplinano l’utilizzo di particolari
parti comuni come l’isola ecologica, il cortile o la piscina
condominiale (es. utilizzo tessere), che tutelano il decoro architettonico
dell’edificio indicando forme e colori delle tende da sole installabili
dai singoli condomini, oppure che disciplinano
la ripartizione delle spese, dando indicazioni relativamente alle modalità di
pagamento previste per le quote condominiali (numero rate, scadenze).
Per quanto
riguarda la revisione del
regolamento, questa sarà possibile con
una delibera assembleare per cui è prescritto lo stesso quorum deliberativo
previsto per l’approvazione del regolamento, ossia col voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti, il
cui voto rappresenti la metà del valore millesimale dell’edificio.
Per ‘’revisione’’ s’intende anche l’introduzione di nuove norme regolamentari,
atto possibile con il quorum prescritto dall’art. 1138.
Una norma regolamentare, anche se
approvata all’unanimità, potrà essere revisionata con 500 millesimi (sent.
Cassazione 6 maggio 2014 n. 9681), poiché il quorum deliberativo necessario per la
revisione non dipende da quello di approvazione del regolamento, bensì dalla natura della norma stessa.
Ai sensi
dell’art.
71 disp. att. c.c.,
il regolamento assembleare dovrà essere registrato presso l’associazione professionale dei proprietari
di fabbricati. Inoltre, sarà allegato al registro dei verbali assembleari.
Il regolamento giudiziario
2) regolamento condominiale giudiziario: come già visto, questo documento è redatto
dall’Autorità Giudiziaria a seguito
del ricorso presentato da un singolo condomino o dall’amministratore qualora un
condominio con più di 10 partecipanti
non abbia ancora adottato un regolamento.
In quanto redatto dall’Autorità Giudiziaria, anche questo regolamento potrà
contenere soltanto norme di natura
regolamentare e sarà opponibile ai
terzi.
Per via della natura regolamentare delle norme contenute, così come per il
regolamento assembleare, per la revisione
di questa tipologia di regolamento sarà sufficiente una delibera assembleare
assunta col quorum prescritto dal II comma art. 1336;
Il regolamento contrattuale: redazione,
contenuto, revisione e particolarità
3) regolamento condominiale contrattuale: questa tipologia di regolamento viene redatta dal proprietario originario dell’edificio o dal costruttore dello stabile, viene trascritta unitamente al primo atto di compravendita di un’unità immobiliare, autenticato e, infine, registrato presso i Pubblici Registri Immobiliari di Conservatoria se contenente norme che incidono sui diritti reali degli obbligati al rispetto.
Convenzione giuridica
vuole che, con la trascrizione al primo atto di compravendita, è come se si tenesse
un’assemblea durante la quale il costruttore/proprietario originario
dell’edificio e l’acquirente della prima unità immobiliare venduta, ossia il
primo condòmino avente causa, provvedano all’approvazione unanime del
regolamento.
L’approvazione unanime del regolamento viene rinforzata, seguentemente, con il
richiamo allo stesso all’interno dei successivi atti di compravendita, oppure con l’allegazione di una copia al
rogito notarile (Cass. 17/10/1959, n. 2933).
Con tale procedura avverrà una tacita
accettazione dello statuto da parte dell’acquirente, perfezionata con il
completamento del contratto di acquisto dell’immobile.
Inoltre, qualora siano presenti delle norme che intacchino i diritti reali, l'accettazione del regolamento contrattuale sarà rinforzata dalla sua pubblicità, figlia della registrazione nei Pubblici Registri.
In aggiunta, il regolamento contrattuale potrà comprendere anche norme che limitino l’uso delle parti comuni da parte dei singoli condomini (ad esempio, il regolamento contrattuale costituisce quel titolo che può destinare all’uso esclusivo parti comuni, come il lastrico solare, oppure può vietare il parcheggio delle auto in cortile), così come l’uso esclusivo delle parti di proprietà privata da parte dei relativi proprietari, impedendo alcuni comportamenti come il possesso di animali esotici, lo sciorinamento dei panni, il frazionamento di appartamenti o la sostituzione di tende da sole o porte con modelli diversi da quelli già presenti.
Per quanto
riguarda le deroghe al Codice Civile, oltre
a norme deroganti gli artt. 1117, 1117 ter e 1122,
le norme contrattuali più frequentemente contenute nei regolamenti approvati
all’unanimità sono legate alla ripartizione
delle spese.
Spesso, i regolamenti contrattuali prevedono l’adozione di criteri convenzionali di ripartizione, quale, ad esempio, l’esclusione di alcuni condomini dalla
partecipazione ad alcune spese, che, in base al Codice
Civile, questi ultimi avrebbero dovuto sostenere.
Altro criterio convenzionale di
ripartizione adottato da tali regolamenti, soventemente, è costituito
dall’allegazione agli stessi di tabelle
millesimali contrattuali, redatte dal proprietario originario/costruttore
dell’edificio senza seguire criteri
legali di redazione e prevedenti delle modalità di ripartizione deroganti al criterio della proporzionalità
imposto dal Codice Civile.
Ad esempio, tali tabelle potrebbero
attribuire ai condòmini delle quote in proporzione a criteri differenti da
quelli imposti dal Codice, nonché assegnare 0 millesimi ad alcuni condòmini col fine ultimo di escludere gli stessi dal sostenimento
di spese altrimenti di loro competenza.
Sarà contrattuale
anche un regolamento assembleare approvato all’unanimità.
Tale regolamento, essendo approvato da tutti i partecipanti al condominio,
potrà derogare a quegli articoli del
Codice non inderogabili e potrà limitare
diritti di condòmini e proprietari (Sent. Cass. 11 febbraio 1977 n. 621).
Di conseguenza, per la sua revisione, saranno applicate le modalità previste per i regolamenti contrattuali.
Possono esistere regolamenti
contrattuali contenenti delle norme di natura regolamentare, ma mai potranno
esistere regolamenti assembleari, approvati a maggioranza, che contengano norme
in deroga al Codice Civile.
Per cui, ad esempio, un amministratore
potrà imbattersi in un regolamento redatto dal costruttore dell’edificio, a cui
sono allegate delle tabelle millesimali redatte da un tecnico e approvate
dall’assemblea e applicanti i criteri legali di ripartizione delle spese
prescritti dal Codice Civile, mentre non potrà mai accadere che
l’amministratore s’imbatta in un regolamento approvato dall’assemblea che
prevede che alcune spese vengano ripartite in parti uguali fra i condomini (la
delibera di approvazione di tale regolamento sarebbe nulla se non unanime).
Nonostante
abbia forza contrattuale, in ogni caso un regolamento contrattuale non
potrà mai derogare gli articoli del Codice Civile elencati all’art. 1138 IV comma, ossia gli articoli 1118
II comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1337, così come gli articoli delle
disposizioni attuative del Codice, elencati all’art. 72 disp. att. c.c., ovvero gli articoli 63,
66, 67 e 69.
Un
regolamento che deroga alle disposizioni elencate negli artt. 1138 IV comma e 72 disp. att. c.c. è nullo.
Relativamente
alla revisione dei regolamenti
contrattuali, il quorum deliberativo necessario dipenderà dalla natura della norma da revisionare: se
la norma è regolamentare, sarà sufficiente una delibera a maggioranza (art. 1136 II
comma, 500 millesimi), se la norma dovesse essere contrattuale, sarà richiesto il
consenso unanime dei partecipanti al condominio.
Per ‘’revisione’’ del regolamento s’intende anche l’introduzione di nuove norme.
Per quanto riguarda i quorum con cui deliberare tali introduzioni di norme, vale lo stesso principio già precedentemente indicato: per l’approvazione di norme regolamentari sarà necessario il quorum deliberativo prescritto dall’art. 1136 II comma, per quelle di natura contrattuale sarà richiesta l’unanimità.
Ad esempio, per aggiungere nuovi articoli che prescrivano orari e/o modalità di esecuzione di attività afferenti alla proprietà privata (quali manutenzione, taglio dell'erba e simili) è necessaria l'approvazione unanime dell'assemblea.
Inoltre, trattandosi di norme che interessano l'esercizio di diritti reali, per renderle opponibili a chiunque sarà necessario incaricare un notaio di autenticare il nuovo regolamento e di registrarlo in Conservatoria.
TABELLA RIEPILOGATIVA ARTICOLI INDEROGABILI
Art. 1118 II
comma |
Irrinunciabilità alle
parti comuni |
Art. 1119 |
Indivisibilità delle
parti comuni |
Art. 1120 |
Innovazioni |
Art. 1129 |
Nomina e revoca
dell’amministratore |
Art. 1131 |
Rappresentanza legale |
Art. 1136 |
Quorum assembleari
costitutivi e deliberativi |
Art. 1137 |
Impugnazione delle
delibere |
Art. 63 d.a.c.c. |
Riscossione forzosa quote condominiali, parziarietà
obbligazioni condominiali e imputazione
spese in caso di compravendita |
Art. 66 d.a.c.c. |
Modalità di
convocazione e corretta costituzione dell’assemblea |
Art. 67 d.a.c.c. |
Assemblea nel
supercondominio, gestione delle deleghe e diritti di voto in caso di
usufrutto e comunione |
Art. 63 d.a.c.c. |
Modifica tabelle
millesimali |
Opponibilità ai terzi
Regolamento
assembleare: a meno
che non presenti vizi di nullità (per esempio, se il regolamento contiene
delle deroghe al Codice Civile), la delibera di approvazione del
regolamento condominiale assembleare è sottoposta alle modalità d’impugnazione
prescritte dall’art. 1107 c.c., che prevede che i regolamenti
interni che disciplinano rapporti di comunione possono essere impugnati dai
dissenzienti (e dagli astenuti) entro 30 giorni dalla loro approvazione, oppure
dagli assenti entro 30 giorni dalla venuta a conoscenza della stessa.
Decorsi
tali termini, il regolamento sarà vincolante per tutti i partecipanti alla
comunione, anche per quelli sopraggiunti in seguito all’approvazione del regolamento.
Tale disciplina giuridica rende il
regolamento assembleare opponibile ai
terzi, ossia anche ai condòmini eredi o aventi causa di dante
causa, sopraggiunti in un periodo successivo rispetto all’approvazione del
regolamento da parte dell’assemblea.
Regolamento
contrattuale: con
riguardo all’ipotesi di norme limitative del diritto di proprietà si pone il
problema della loro opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti a titolo
particolare della proprietà stessa, relativamente al quale assume valenza
centrale la trascrizione del regolamento.
La trascrizione assolve alla funzione di portare a conoscenza dei terzi le norme che
limitano il diritto di disposizione e di godimento del diritto di proprietà.
Il regolamento contrattuale, per sua stessa natura, non è opponibile verso i
terzi perché è un contratto e come tale vincola le sole parti stipulanti. Ciò
implica che per rendere opponibile il regolamento ai terzi è necessaria la trascrizione e registrazione nei Pubblici
Registri Immobiliari di Conservatoria.
Il regolamento, per possedere tutti i crismi, dovrebbe essere sottoscritto - ossia firmato - da tutti i partecipanti al condominio.
Successivamente, andrà autenticato da un notaio, che poi si occuperà anche della trascrizione.
Si deve in
primo luogo evidenziare che la
trascrizione non può essere generica, ossia basta indicare genericamente
nella nota il regolamento contenente le limitazioni richiamandone l'esistenza, bensì occorre indicare le clausole di esso che incidono in senso
limitativo sui diritti dei condomini di loro esclusiva proprietà, indicando il
contenuto essenziale di tali clausole.
La nota di trascrizione, in sostanza, deve permettere di accertare con
sicurezza a favore e a carico di chi la trascrizione debba conseguire i suoi
effetti, e quale sia il mutamento giuridico che l’atto trascritto produce in
relazione ai beni ai quali si riferisce.
L’art. 2665 c.c. dispone,
infatti, che l’omissione o inesattezza delle indicazioni richieste dalla legge
nella nota di trascrizione nuoce alla validità della medesima, se “induca incertezza sulle persone, sul bene, o
sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto” che viene trascritto.
Il procedimento si conclude con la registrazione presso i Pubblici Registri Immobiliari di Conservatoria, che è obbligatoria soltanto per quei regolamenti che contengono limitazioni dei diritti dei condòmini.
Per rafforzare l'opponibilità delle
clausole limitative, le stesse dovrebbero essere espressamente riportate all'interno del rogito, allegando
allo stesso una copia del regolamento,
affinché si possa fornire prova che l'acquirente conosca tali limitazioni e le
abbia espressamente accettate.
Infatti, la sola allegazione del regolamento al rogito, senza l'avvenuta registrazione nei Registri, non è sempre garanzia di opponibilità verso terzi.
Senza la registrazione il regolamento non è pubblico, pertanto non vi è nessun obbligo da parte dell'acquirente a sottoscrivere il regolamento allegato al rogito, che quindi non varrebbe nei confronti di tale soggetto.
Pertanto, tutto sarebbe vincolato all'accettazione o meno de futuro avente causa: in caso questa avvenga, il contratto sarebbe opponibile anche a tale figura, altrimenti, per il condominio sorgerebbe un problema.
Quanto sopra enunciato è particolarmente interessante in rapporto a regolamenti contrattuali che non incidono in alcun modo sui diritti dei condòmini sulla proprietà e che quindi potrebbero non esser stati mai registrati, né autenticati.
Per tali regolamenti, non essendovi l'obbligo di registrazione in Conservatoria, l'opponibilità ai terzi si risolverà allegando il regolamento ai rogiti.
La falla di tale procedura, però, risiede nella non obbligatorietà all'accettazione di quanto allegato. Per questo si dice che, per rafforzare l'opponibilità ai terzi di un regolamento contrattuale, sia necessaria la registrazione.
In caso di revisione di una norma contenuta in un regolamento contrattuale registrato in Conservatoria, a prescindere dalla natura della norma stessa, sarà necessaria la trascrizione della variazione nei registri, attraverso atto notarile. Il che non rende molto economica la modificazione.
Le sanzioni
Ai sensi
dell’art.
70 disp. att. c.c., all’assemblea viene conferito il
potere di comminare sanzioni pecuniarie nei confronti dei condomini
trasgressori del regolamento, le quali possono ammontare fino a 200€ per un massimo
di 800 nei confronti dei soggetti recidivi.
In quanto
incaricato dal Codice Civile di curare
l’osservanza del regolamento condominiale, è per lo più l’amministratore,
qualora un partecipante al condominio disattenda a una prescrizione del
regolamento,
a richiedere all’assise di promuovere una sanzione nei suoi confronti,
inserendo apposita discussione all’ordine del giorno dell’assemblea.
Una norma che
prevede una sanzione automatica in
caso di mancato rispetto di un articolo del regolamento condominiale non può
che considerarsi contrattuale,
poiché questa va a sovrastare l’assemblea, unico organo, da legge, in grado di
poter approvare una sanzione pecuniaria.
Sempre in base al dovere di curare l’osservanza del regolamento, qualora il
regolamento condominiale contrattuale dovesse contenere la norma in questione,
l’applicazione automatica della sanzione nei confronti dei trasgressori dello
statuto condominiale sarà compito dell’amministratore,
che non potrà esimersi dall’eseguire tale adempimento.