La Polizza Globale Fabbricati
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È sempre
consigliabile, anche se non obbligatorio per legge, assicurare l’edificio
condominiale stipulando uno specifico contratto d’assicurazione, ossia una Polizza Globale Fabbricati.
A firmare
la polizza assicurativa, su incarico
ricevuto dall’assemblea, sarà
l’amministratore, in quanto, egli, riveste la figura di rappresentante legale del condominio, così
come prescritto dall’art. 1131 c.c..
La Sentenza
n. 1904 del 31 maggio 2022 del Tribunale di Salerno riconosce tale atto come conservativo, anche se la relativa
spesa andrà approvata dall’assise, con un quorum minimo di 500 millesimi in caso di approvazione di nuovo contratto o di
modifiche sostanziali di quello in essere (spesa
straordinaria), oppure con 1/3 del
valore millesimale dell’edificio in caso di approvazione di spesa conforme
a quella presente nei bilanci precedenti.
A prescindere dalle interpretazioni dell’art. 1129 X comma in tema di rinnovo, avendo la carica
di amministratore durata annuale ed essendo tale organo il firmatario della
polizza assicurativa, la durata del
contratto non deve, preferibilmente, superare l’anno.
In questo modo, sarà possibile, di volta in volta, ridiscutere i termini del
contratto, nonché sottoporre all’attenzione dell’assemblea offerte alternative
presentate da altre compagnie e, magari, maggiormente vantaggiose.
La Polizza
Globale Fabbricati è una particolare polizza assicurativa, studiata
specificatamente per i condominii.
Questo particolare contratto assicurativo copre
l’interezza dell’edificio e, quindi, sia le parti di proprietà esclusiva
dell’edificio, che le parti di proprietà comune, offrendo:
1) una
Garanzia Diretta, che
copre i danni subiti dall’edificio;
2)
una Garanzia
Indiretta per responsabilità civile, coprente i danni cagionati a terzi, che siano cose
(c.d. contenuti) o persone.
Per interezza dell’edificio
s’intendono: opere murarie, fissi e infissi, opere di fondazione, impianti e
installazione al servizio del fabbricato, centrali termiche, affreschi e
decorazioni e muri di contenimento.
Il valore
d’assicurare in polizza non è il valore
commerciale dell’edificio, bensì il valore a nuovo del fabbricato, ossia il costo stimato per la completa
ricostruzione dello stabile in caso di totale perimento.
È
fondamentale assicurare in polizza l’intero valore a nuovo, in quanto, in caso
di sinistro, l’assicurazione corrisponderà un risarcimento proporzionale al
valore assicurato.
Per cui, ad esempio, se verrà assicurato soltanto il 50% del valore a nuovo del
fabbricato stimato dal perito della compagnia, la stessa risarcirà ogni danno
soltanto al 50%.
Non garantirà nessun vantaggio in termini di risarcimento del danno una sovrassicurazione dell’edificio.
Le clausole base di una PGF sono:
1) incendio, che copre i danni subiti da parti
murarie comuni o private cagionati da incendi colposi, indipendentemente se essi siano scoppiati a causa di un
malfunzionamento di un impianto privato, o per il cortocircuito di un impianto
condominiale.
È una clausola immancabile poiché, storicamente, la Globale Fabbricati nasce
come una polizza incendi, per poi ampliarsi col tempo, abbracciando altre
tipologie di sinistri.
L’assicurazione non interverrà in caso
di dolo o colpa grave dell’assicurato, così come in caso di scoppio o
esplosione (salvo non venga attivata la clausola ''altri
danni'').
Qualora
l’incendio sia cagionato dal contenuto
di una proprietà privata (cortocircuito
di un elettrodomestico, incendio di un’auto) il danno cagionato -
indipendentemente se alle parti comuni o ad altri parti private - non potrà essere
risarcito la PGF, tuttalpiù potrà intervenire la polizza incendio e scoppio del singolo soggetto privato.
Spesso gli istituti bancari, al fine di concedere mutuo, richiedono al
beneficiario di sottoscrivere una polizza
collaterale, dato che la PGF non è obbligatoria;
2) acqua condotta, che coprirà i danni provocati dalla rottura
accidentale (tranne in caso
di dolo o colpa grave) delle tubazioni
condominiali e private dell’edificio, causati sia alle parti comuni dello stabile, sia alle parti private e relativi contenuti.
Non è compresa, in questa clausola, la copertura per danni provocati da intasamenti e occlusioni, che dovranno
essere assicurati separatamente nel
contratto.
In caso di intervento della responsabilità
civile terzi, se presente in polizza, potrebbe attivarsi la clausola ricerca guasto, che coprirà tutte le spese dovute per il ripristino delle aree danneggiate durante
le operazioni d’indagine per l’individuazione del guasto;
3) la
responsabilità civile terzi, che, come già enunciato, coprirà i
danni subiti da terzi se cagionati dall’assicurato. In caso di dolo o colpa grave dell’assicurato la RC non si attiverà.
Inoltre, le
compagnie offrono un’ampia gamma di clausole
accessorie, quali, ad esempio: la
copertura dei danni provocati da eventi sociopolitici, quella di danni
cagionati da calamità naturali, la tutela legale, scassi, oppure la
responsabilità civile terzi dell’amministratore.
Ad
esempio, quindi, la caduta di un albero per maltempo è uno di quei danni
possibili e anche ricorrenti che andrà assicurato specificatamente in polizza,
non essendo compreso nelle coperture base (in quanto danno causato da
evento naturale).
Qualora il
condominio decida di non accettare clausole accessorie, il singolo condòmino
può sempre assicurarsi collateralmente.
L’amministratore,
in quanto firmatario del contratto, nonché rappresentante legale del
condominio, dovrà firmare anche la quietanza, ossia quel documento con il quale l’assicurato rinuncia a qualsiasi altra
pretesa di risarcimento nei confronti della compagnia assicurativa.
Nel caso in cui il risarcimento
dovesse essere corrisposto al singolo condomino, l’amministratore, prima di
firmare la quietanza, dovrà avvertire l’interessato, che darà o meno il proprio
benestare.
Se
il risarcimento previsto fosse considerato insoddisfacente, il condomino dovrà
inviare all’amministratore una raccomandata con cui comunica il rifiuto della
cifra offerta quale risarcimento.
La seguente verrà, poi, girata dall’amministratore alla compagnia assicurativa,
con nascita di un contenzioso tra l’assicurazione e il singolo condomino.
Qualora
il contenzioso non si risolva positivamente, il condomino da risarcire potrà
avanzare richiesta risarcitoria per la parte insoddisfatta al responsabile del
danno (condominio o altro
singolo condomino).
Se l’amministratore dovesse provvedere a firmare la quietanza senza sentire il
danneggiato, sarà responsabile integralmente della quota mancante non dalla
compagnia assicurativa, col singolo condomino insoddisfatto che potrà
promuovere azione risarcitoria nei
suoi confronti.
Per quanto riguarda i risarcimenti diretti specificatamente al condominio, la decisione spetta all’amministratore,
a meno che questi non abbia la possibilità di avere un riscontro tempestivo con
l’assemblea.
Per i sinistri risarcibili la
franchigia è a carico del proprietario del bene danneggiante (condominio o privato).
Ogni sinistro dovrà essere denunciato
alla compagnia assicurativa entro 3 giorni dal suo scoprimento, a seguito di perizia tecnica.
Inoltre, il diritto al risarcimento è prescrittibile.
Si
prescrive in 2 anni in caso d’intervento di Garanzia Diretta, oppure in 5 in
caso di attivazione della Garanzia Indiretta.
Per cui, sarà cura dell’amministratore seguire diligentemente lo stato
d’avanzamento della pratica, poiché, decorsi tali termini, il condominio perderà il proprio diritto al risarcimento in caso di
pratica rimasta ferma.