Vendita separata dei parcheggi rispetto all’appartamento privato

Di regola,
secondo quanto stabilisce l’art. 818 c.c., «gli atti e
i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche
le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare
oggetto di separati atti o rapporti
giuridici».
Ciò significa
che sarà il proprietario a decidere come disporre del bene immobile principale
e delle sue pertinenze, ad esempio vendendo l’intero complesso in blocco oppure
separatamente.
Ai fini catastali, la vendita separata è agevolata dal fatto che le pertinenze immobiliari sono dotate di
una propria categoria catastale autonoma e distinta da quella dell’immobile
ad uso abitativo cui sono associate. Garage, box, autorimesse e posti auto
scoperti sono compresi nella categoria catastale C/6, mentre tutte le abitazioni sono in classe A.
In linea
generale, a partire dalla Legge Urbanistica del 1985, è
possibile vendere un immobile
senza le sue pertinenze (come
i box auto), o viceversa.
In passato, invece, la vendita divisa dei box auto o parcheggi dall’abitazione
di cui essi erano pertinenza era vietata da una Legge del 1942 e dalla
successiva “Legge ponte” del 1967,
che imponevano un preciso rapporto tra cubatura dell’immobile e metratura del
parcheggio ad esso riservato.
Ora, quindi, si
può vendere un box auto in
modo separato e distinto dall’abitazione, così come si può vendere solo la casa
senza le sue pertinenze.
È il proprietario a stabilire se e quando debba esistere e durare il vincolo
pertinenziale delle cose accessorie rispetto al bene principale, e vendendo
una di queste egli scinde volontariamente questo legame.
Così, ad esempio, il proprietario può decidere di vendere un
appartamento mantenendo la proprietà del box auto oppure può
liberamente vendere quest’ultimo, ma conservando l’abitazione principale.
L’unica
eccezione a questo principio generale è rappresentato dalla Legge Tognoli
1989, che ha fissato un vincolo tra gli
appartamenti condominiali ed i relativi posti auto situati al pianterreno o nel
sottosuolo dell’edificio: di conseguenza, non è possibile vendere questi parcheggi, garage e box separatamente
dall’immobile al quale sono collegati.
Questa normativa, però, si applica soltanto
alle costruzioni posteriori al 1989, in quanto i parcheggi
“Tognoli” obbligatori sono stati introdotti da tale legge, mentre per
i fabbricati già esistenti rimane la libera commerciabilità separata.
Il discorso
non finisce qui, il Decreto Semplificazioni n. 5/2012 ha consentito il trasferimento
separato della proprietà del box o del posto auto esclusivo se,
contestualmente alla compravendita, esso viene adibito a pertinenza di un altro
immobile situato nel medesimo Comune.
Il divieto assoluto di compravendita separata delle pertinenze permane, invece,
per i parcheggi costruiti in aree
pubbliche su cui è stato costituito un diritto di superficie in favore
degli edifici condominiali della zona (il fenomeno è comune per gli immobili
costruiti da cooperative edilizie).