Vendita separata dei parcheggi rispetto all’appartamento privato

Di regola, secondo quanto stabilisce l’art. 818 c.c., «gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici».

Ciò significa che sarà il proprietario a decidere come disporre del bene immobile principale e delle sue pertinenze, ad esempio vendendo l’intero complesso in blocco oppure separatamente.
Ai fini catastali, la vendita separata è agevolata dal fatto che le pertinenze immobiliari sono dotate di una propria categoria catastale autonoma e distinta da quella dell’immobile ad uso abitativo cui sono associate. Garage, box, autorimesse e posti auto scoperti sono compresi nella categoria catastale C/6, mentre tutte le abitazioni sono in classe A.

In linea generale, a partire dalla Legge Urbanistica del 1985, è possibile vendere un immobile senza le sue pertinenze (come i box auto), o viceversa.
In passato, invece, la vendita divisa dei box auto o parcheggi dall’abitazione di cui essi erano pertinenza era vietata da una Legge del 1942 e dalla successiva “Legge ponte” del 1967, che imponevano un preciso rapporto tra cubatura dell’immobile e metratura del parcheggio ad esso riservato.

Ora, quindi, si può vendere un box auto in modo separato e distinto dall’abitazione, così come si può vendere solo la casa senza le sue pertinenze.
È il proprietario a stabilire se e quando debba esistere e durare il vincolo pertinenziale delle cose accessorie rispetto al bene principale, e vendendo una di queste egli scinde volontariamente questo legame.
Così, ad esempio, il proprietario può decidere di vendere un appartamento mantenendo la proprietà del box auto oppure può liberamente vendere quest’ultimo, ma conservando l’abitazione principale.

L’unica eccezione a questo principio generale è rappresentato dalla Legge Tognoli 1989, che ha fissato un vincolo tra gli appartamenti condominiali ed i relativi posti auto situati al pianterreno o nel sottosuolo dell’edificio: di conseguenza, non è possibile vendere questi parcheggi, garage e box separatamente dall’immobile al quale sono collegati.
Questa normativa, però,
si applica soltanto alle costruzioni posteriori al 1989, in quanto i parcheggi “Tognoli” obbligatori sono stati introdotti da tale legge, mentre per i fabbricati già esistenti rimane la libera commerciabilità separata.

Il discorso non finisce qui, il Decreto Semplificazioni n. 5/2012 ha consentito il trasferimento separato della proprietà del box o del posto auto esclusivo se, contestualmente alla compravendita, esso viene adibito a pertinenza di un altro immobile situato nel medesimo Comune.
Il divieto assoluto di compravendita separata delle pertinenze permane, invece, per i parcheggi costruiti in aree pubbliche su cui è stato costituito un diritto di superficie in favore degli edifici condominiali della zona (il fenomeno è comune per gli immobili costruiti da cooperative edilizie).