Esiste condominio se si condivide solo l’utenza idrica?

Prima di rispondere al quesito che ci viene posto da gentilissimi clienti, andiamo a specificare cos'è un ''condominio'' per l'ordinamento giuridico italiano.
Per condominio s'intende una particolare forma di comunione, applicata ad un bene immobile - ossia un edificio che può estendersi sia in senso verticale che in senso orizzontale - in cui sono presenti diverse unità immobiliari di proprietà esclusiva di differenti proprietari, che condividono fra loro beni e/o servizi in comune.
Per legge, il condominio si costituisce di fatto, senza necessità di atto formale, proprio nel momento in cui vi è la presenza, all'interno dell'edificio, di due diversi proprietari di differenti beni privati. Al verificarsi di tale fattispecie, automaticamente, le parti in comune dell'edificio diventeranno beni in comunione fra i vari soggetti partecipanti, richiedendo che un apposito ente di gestione, ovvero proprio il condominio, si occupi della disciplina della cosa comune.
Affinché sussista un condominio, quindi, ci sarà bisogno di due requisiti fondamentali:
- pluralità di proprietari: almeno due soggetti distinti che possiedono beni immobiliari privati e autonomi;
- parti comuni: devono esistere, all'interno dell'edificio, dei beni o servizi comuni che servano in maniera funzionale più unità immobiliari. Tali parti comuni sono elencate ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.
Pertanto, si configurerebbe soltanto una semplice comunione, disciplinata dagli articoli di legge sopra indicati e non dalla normativa codicistica in tema di condominio.