Esiste condominio se si condivide solo l’utenza idrica?

Prima di rispondere al quesito che ci viene posto da gentilissimi clienti, andiamo a specificare cos'è un ''condominio'' per l'ordinamento giuridico italiano. 

Per condominio s'intende una particolare forma di comunione, applicata ad un bene immobile - ossia un edificio che può estendersi sia in senso verticale che in senso orizzontale - in cui sono presenti diverse unità immobiliari di proprietà esclusiva di differenti proprietari, che condividono fra loro beni e/o servizi in comune. 
Per legge, il condominio si costituisce di fatto, senza necessità di atto formale, proprio nel momento in cui vi è la presenza, all'interno dell'edificio, di due diversi proprietari di differenti beni privati. Al verificarsi di tale fattispecie, automaticamente, le parti in comune dell'edificio diventeranno beni in comunione fra i vari soggetti partecipanti, richiedendo che un apposito ente di gestione, ovvero proprio il condominio, si occupi della disciplina della cosa comune.

Affinché sussista un condominio, quindi, ci sarà bisogno di due requisiti fondamentali:

  • pluralità di proprietari: almeno due soggetti distinti che possiedono beni immobiliari privati e autonomi;
  • parti comuni: devono esistere, all'interno dell'edificio, dei beni o servizi comuni che servano in maniera funzionale più unità immobiliari. Tali parti comuni sono elencate ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.
L'esistenza di un'utenza idrica condivisa, senza che ci sia un impianto idrico centralizzato, non presuppone di per sé l'esistenza di un condominio, a meno che l'utenza stessa non sia - appunto - funzionale anche per le parti comuni dell'edificio (ad esempio è in grado di servire un giardino condominiale).

L'uso comune di un'utenza idrica potrebbe rappresentare una semplice forma di comunione (art. 1100 c.c. e seguenti), nello specifico una comunione d'uso, in quanto a beneficiare dell'utenza sono solo le singole unità private.
L'eventuale inesistenza di un impianto centralizzato, aggiunta all'assenza di un rapporto funzionale tra l'utenza e altri parti comuni, prevede che la fornitura venga gestita mediante accordi privati fra i vari utilizzatori autonomi, configurando una mera necessità di gestione comune, legata anche all'adempimento degli obblighi contrattuali legati all'utenza stessa.
Pertanto, si configurerebbe soltanto una semplice comunione, disciplinata dagli articoli di legge sopra indicati e non dalla normativa codicistica in tema di condominio.