Il Codice Identificativo Nazionale in riferimento alle locazioni per finalità turistiche o brevi

La Legge 191/23, convertendo con modificazioni il D.L. 145/23, ha disposto alcuni obblighi che,
parzialmente, riguardano anche la vita condominiale e, pertanto, gli
Amministratori di Condominio.
In particolare il riferimento è all’art. 13-ter aggiunto con la Legge di conversione e rubricato “disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi,
delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”.
La prima
grande novità è l’attribuzione del CIN, Codice Identificativo Nazionale, rilasciato dal Ministero del
Turismo tramite la piattaforma telematica Banca
Dati Nazionale Strutture Ricettive (BDSR), su richiesta ed onere dei Proprietari che utilizzino i propri
immobili per le locazioni richiamate dalla medesima Legge (per finalità
turistiche o brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/17).
Un secondo
aspetto rilevante della norma è riferito alla sicurezza delle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione
per finalità turistiche o brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/17, gestite nelle forme imprenditoriali.
Tali unità devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
La norma
prosegue con un generico “in ogni caso,
tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi
per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio
funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge […]’’.
Sembra evidente che con la locuzione “in ogni
caso”, che segue un inciso riferito alla gestione in forma imprenditoriale,
intenda che, oltre all’obbligo specifico di quest’ultima, tutte le unità immobiliari oggetto di locazione per finalità turistiche
o brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/17, anche non gestite in forme imprenditoriali,
debbano adempiere a tali obblighi.
Ora,
l’adempimento e l’ottemperanza alla norma specifica è indubbiamente onere
del singolo Proprietario, ma resta però inteso che, per il corretto
adempimento dell’incarico con la dovuta professionalità del ruolo, sarebbe
auspicabile che, quantomeno, l’Amministratore si assicuri di dare comunicazione
della norma ai propri Condòmini implicati in tali attività, sollecitando
l’adempimento dei vari obblighi agli stessi.
Per mera completezza,
si rileva anche l’obbligo, per quelle unità gestite nelle forme imprenditoriali
sempre per i medesimi fini, di presentare
apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui al comma 8 dell’articolo
de quo.
Ulteriore obbligo per detti proprietari, incidente appunto sulla gestione dello Stabile, è l’esposizione del CIN all’esterno dello Stabile in cui è collocata la struttura nonché l’indicazione dello stesso in ogni annuncio pubblicato e comunicato.
Al di là
dell’obbligo di indicazione e comunicazione del Proprietario, occorre una breve
riflessione sul luogo di esposizione che interessa anche il Condominio.
I riferimenti
di cui tenere conto per l’Amministratore, che si vedrà richiedere autorizzazioni di affissioni sulle
facciate dei propri Stabili, sono indubbiamente l’art. 1102 c.c. sul parimenti uso nonché il regolamento condominiale eventualmente
in vigore.
Ma dopo una breve analisi di questi due elementi non si può prescindere anche
da una valutazione più pratica della vicenda, potendo certo l’Amministratore
dare qualche suggerimento ai richiedenti che eviti il fiorire di numerose e
svariate targhe all’esterno degli edifici.
Una possibile
soluzione, non fornendo la norma obblighi
di dimensioni o altre particolarità, sarebbe quella di indicare il CIN nella targhetta citofonica, ovviamente in maniera tale
che sia debitamente leggibile,
possibilità per altro conforme a quanto indicato anche sul sito del Ministero del Turismo in una faq che recita “Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti
condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere
all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione
di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e
purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e
provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.”
Indubbiamente
sarebbe poi il caso che l’Amministratore si adoperi e solleciti l’adozione di norme
del Regolamento di Condominio idonee ad evitare un’apposizione incontrollata di
targhe ed altro, anche per preservare il decoro degli Stabili.