La fattura elettronica non è sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo

Secondo i giudici romani, la ratio dell'art. 634 c.p.c., relativo alla prova scritta, «si fonda sulla peculiare valenza della contabilità ordinata e conforme a legge, indice di affidabilità del soggetto alla cui attività si riferisce», per cui la fatturazione elettronica, pur assicurando elevati standard di certezza e autenticità, non risulta di per sé idonea ad ottenere un decreto ingiuntivo.
Per tali ragioni, spesso i giudicanti, per concedere l’ingiunzione, scelgono di emettere una richiesta di integrazione documentale, invitando il ricorrente a depositare, entro 30 giorni, estratto autentico notarile delle scritture contabili con l'annotazione delle fatture e l'attestazione da parte del notaio di regolare tenuta ai sensi delle norme vigenti.