La fattura elettronica non è sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo

Con il decreto del 24 settembre 2024, il Tribunale di Roma, Sez. VII, ha confermato l’orientamento espresso da altri
giudici di merito, per cui, ai fini
dell’emissione di un decreto ingiuntivo, non è sufficiente la fattura
elettronica.
Secondo i giudici romani, la ratio dell'art. 634 c.p.c., relativo alla prova scritta, «si fonda sulla peculiare valenza della contabilità ordinata e conforme a legge, indice di affidabilità del soggetto alla cui attività si riferisce», per cui la fatturazione elettronica, pur assicurando elevati standard di certezza e autenticità, non risulta di per sé idonea ad ottenere un decreto ingiuntivo.
Per tali ragioni, spesso i giudicanti, per concedere l’ingiunzione, scelgono di emettere una richiesta di integrazione documentale, invitando il ricorrente a depositare, entro 30 giorni, estratto autentico notarile delle scritture contabili con l'annotazione delle fatture e l'attestazione da parte del notaio di regolare tenuta ai sensi delle norme vigenti.