Un condòmino può installare tapparelle di un colore diverso dalle altre?

L'installazione o il ritinteggiatura di una tapparella afferiscono in quelle attività afferenti alla sfera privata, che vengono disciplinate dall'art. 1122 del Codice Civile, intitolato, per l'appunto, ''opere su parti di proprietà privata''.
La norma ci dice che al condòmino, nelle parti di sua proprietà esclusiva è consentito porre in essere modificazioni, purché le stesse non rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
La stessa norma onera il proprietario, in ogni caso, a darne preventiva notizia all'amministratore, che dovrà dunque riferire in assemblea in relazione a tali interventi.
Più volte la giurisprudenza ha ritenuto che il decoro architettonico debba essere considerato alla stregua di un bene comune (cfr. Cass. n. 17398/2004 e n. 8830/2008).
Quindi sì, ai sensi dell'art. 1122 il condòmino può agire sulla tapparella, trattandosi tra l'altro di opera in edilizia libera, ma, nel compiere l'opera, deve rispettare i requisiti imposti dal Codice, avvertendo, fra l'altro, l'amministratore condominiale.
Per un'opera di lieve portata come quella sulle tapparella è possibile anche saltare il passaggio in assemblea: sarà l'amministratore, preso atto delle indicazioni del regolamento di condominio e ricordando al condòmino l'obbligo di rispettare il decoro dell'edificio, ad indicare all'interessato le modalità di esecuzione e a verificare il rispetto dei requisiti legali.
Alle volte potrebbe presentarsi difficile trovare serrande esteticamente identiche a quelle più vecchie già montate in fase di costruzione, ma, per un fatto puramente estetico, sarà sufficiente che il nuovo modello sia il più possibile simile.
Alle volte potrebbe presentarsi difficile trovare serrande esteticamente identiche a quelle più vecchie già montate in fase di costruzione, ma, per un fatto puramente estetico, sarà sufficiente che il nuovo modello sia il più possibile simile.
Anche perché, qualora l'amministratore non venga interpellato e i condòmini notassero un un'alterazione estetica rilevante, potrebbero richiedere la convocazione di un'assemblea per intimare la rimozione dell'opera e il ripristino del decoro, arrivando addirittura ad approvare una lite attiva (ossia un procedimento civile) in dann del condòmino autore dell'installazione, soprattutto qualora costui si dimostrasse riluttante ad adoperarsi per il ripristino a seguito delle prime intimazioni.
In caso di controversia, spetterà al Giudice rilevare se l'opera costituisce un effettivo danno rilevante per la facciata dell'edificio e per la sua estetica, condannando, eventualmente, il condòmino alla rimozione della nuova serranda e al pagamento delle spese legali.