Facciata deturpata: cosa bisogna fare?

La deturpazione della facciata rientra nel concetto di ''decoro architettonico'', bene comune condominiale che andrebbe preservato.

La fattispecie, però, presenta delle dovute differenziazioni rispetto ad altre casistiche che abbiamo già analizzato in articoli precedenti, quali ad esempio l'installazione di tende o di tapparelle, serrande e infissi. In tali casistiche si fa riferimento ad un'accezione puramente estetica del concetto di ''decoro'', che andrebbe determinata in base al parere soggettivo del Giudice, in caso di controversia.

Se parliamo di ''deturpazioni'', provocate da imperizie o interventi privati eseguiti dai singoli condòmini, la concezione è ben differente, poiché se viene cagionato un danno evidente, la componente soggettiva viene ridotta, in quanto è documentabile l'oggettività di alterazioni quali lo sfregio di elementi decorativi, o, peggio ancora, il deterioramento di intonaci e parti murarie. Stesso dicasi in caso di graffiti e imbrattamenti vari.

Una volta appurata l'esistenza di un danno, quindi chiaramente visibile, andrebbe avvisato immediatamente l'amministratore condominiale: ai sensi dell'art. 1130, l'organo esecutivo del condominio ha tra i suoi doveri quello di conservare le parti comuni, tra cui, ovviamente, figura anche la facciata, ai sensi dell'art. 1117 c.c..
Inoltre, come spesso evidenziato, anche il decoro architettonico, per quanto bene astratto, andrebbe preservato. Quindi esistono ben due motivi per dover intervenire.

Per prima cosa il danno andrebbe ''periziato'':
- se grave ci sarà addirittura bisogno di un sopralluogo tecnico;
- altrimenti, sarà sufficiente - ma necessario - documentarlo con foto;

A tal punto, motivando la richiesta in virtù dell'evidenza del danno e della sua visibilità all'esterno, l'amministratore dovrà inviare al condòmino una diffida scritta, intimandogli di ripristinare la facciata a proprie spese, entro un tempo prestabilito.

Inoltre, se il danno rappresentasse un pericolo a livello di sicurezza, l'amministratore avrebbe un terzo ulteriore motivo per agire, dovendo segnalare opportunamente la situazione ai Vigili Urbani o al Comune, come in caso di caduta intonaci e materiali di risulta.

Se il condòmino non dovesse provvedere al ripristino (casistica, ovviamente, molto più rara in caso di pericoli di sicurezza che impongono l'intervento anche di altre autorità), a tal punto andrà coinvolta l'assemblea: verrà discusso specificatamente un odg riguardante le possibili azioni da intraprendere, dalla diffida scritta - stavolta di un avvocato - fino all'approvazione di un'azione legale vera e propria, con 500 millesimi, nel caso in venga ignorata addirittura una diffida formale (si consiglierebbe prima di passare per un tentativo di mediazione).

Si aprirebbe, nel caso peggiore, un procedimento civile, che potrebbe concludersi con la condanna del condòmino a ripristinare il danno a proprie spese, risarcendo al condominio le spese legali, nonché un eventuale danno.