L'amministratore di condominio può impugnare una delibera?

Apparentemente la risposta al quesito del titolo sembrerebbe negativa, alla luce di quanto previsto dall’art. 1137 c.c., che cita solo i condòmini come titolari del diritto d'impugnazione.

Ma, come su vari argomenti che gravitano intorno alla sfera condominiale, anche su questo quesito urgono delle precisazioni, che dipendono dalla tipologia di vizio che affligge la delibera impugnabile.

Delibera annullabile

Se la delibera è semplicemente annullabile, l’amministratore non può impugnarla.

Qualora ritenga, autonomamente, o su rimostranza di uno o più condomini, che sia per qualche motivo viziata, altro non può fare, proporre la convocazione di una nuova assemblea, in cui discutere la modifica o l’annullamento totale della delibera ritenuta viziata.

Ma se l’assemblea ritiene di convalidarla, allora l’amministratore non può procedere al successivo passo dell’impugnazione, anzi, ai sensi dell'art. 1130 c.c. dovrebbe seguitare ad eseguirla decorsi i famosi 30 giorni entro i quali si prescrive il diritto d'impugnabilità da parte dei condòmini

Delibera nulla

Ma una delibera potrebbe anche presentare un vizio decisamente più grave, quello della nullità.
In questi casi potrebbe essere impugnata anche oltre il termine di trenta giorni, previsto dalla legge. E non solo da astenuti, assenti e dissenzienti, addirittura anche da chi ha provveduto all'approvazione della stessa. Ma anche dall’amministratore?

Apparentemente dovremmo rispondere comunque negativamente, a fronte dello specifico articolo del codice, sopra richiamato.

Tuttavia, in questa ipotesi viene in considerazione altra normativa, in particolare gli artt.1418 e 1421 del Codice Civile.

Nullità del contratto ed applicazione analogica

In realtà, si tratta di due norme dettate in materia di contratti, non di condominio. Ma una consolidata ermeneutica, sottesa alla ratio di tali disposizioni, unitamente ad altrettanto cristallizzata giurisprudenza, ritengono che tali norme possano essere applicate, per analogia legis, ad altre tipologie di atti, tra cui le delibere assembleari.

Ne consegue che la nullità può viziare anche una delibera assembleare e che chiunque ne abbia interesse può impugnarla.
Pertanto, pur non essendo il vizio di nullità espressamente previsto per la delibera assembleare, anche questa può incorrere in questo vizio.

Pertanto, in tale ipotesi, anche l’amministratore condominiale sarebbe legittimato ad impugnare una delibera.