Legge di Bilancio 2025

La legge di
bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) ha rimodulato le aliquote di detraibilità relative agli
interventi realizzati sugli edifici sia per quanto riguarda il cosiddetto bonus casa (art. 16 bis del TUIR - valido ai soli fini IRPEF) sia per
gli interventi ECOBONUS e SISMABONUS (validi ai fini IRPEF e IRES).
BONUS CASA
Per i
proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità
immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con
l’aliquota:
• del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
• del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.
Per tutti gli
interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale,
nel limite di spesa agevolata non superiore a euro 96.000 per unità
immobiliare, l’aliquota è fissata al:
• 36% per le
spese sostenute nel 2025;
• 30% per le
spese sostenute nel 2026 e 2027.
Casi particolari
•
Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%
gli
interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con
generatori di emergenza a gas di ultima generazione continuano a fruire della
detrazione nella misura del 50%.
• Caldaie
alimentate a combustibili fossili
In attuazione
della direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”) con effetto dal 1° gennaio
2025 gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non sono più detraibili.
ECOBONUS / SISMABONUS
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (di cui all’art. 14 del DL 63/2013 – cosiddetto ''ecobonus'') e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (di cui al successivo art. 16 co. 1-bis. – cosiddetto “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui al punto precedente. Pertanto, le suddette detrazioni vengono prorogate nelle seguenti misure:
• per le
abitazioni principali, l’aliquota è del 50%
per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle
sostenute negli anni 2026 e 2027;
• per le
unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025
e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Interventi condominiali
È opportuno
evidenziare che la norma anzidetta nell’introdurre tale differenziazione di aliquote
resta piuttosto lacunosa. Infatti, si parla genericamente degli interventi
previsti dalle rispettive normative senza fornire alcuna precisazione in merito
al comportamento da adottare in presenza di lavori condominiali. Infatti, non
è chiaro se anche in ambito di interventi condominiali debba essere applicata
la distinzione tra detrazioni al 50% e al 36% aprendo così a due possibili
scenari:
a) la
distinzione tra le due percentuali viene applicata anche agli interventi
condominiali;
b) i lavori condominiali vengono considerati una categoria a sé stante rispetto a tutti gli altri interventi e viene applicata uniformemente la detrazione del 36%.
L'ipotesi della distinzione fra percentuali sembra essere quella più corretta, ancorché sia quella di più
difficile applicazione e gestione.
Di fatti, l'anagrafica condominiale dovrebbe arricchirsi di nuove informazioni di cui l'amministratore andrebbe reso edotto, in quanto tale figura dovrebbe sapere se l'unità immobiliare presente in condominio è, per il condòmino proprietario, quella principale.
Resta evidente che sia necessario un urgente
intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di
rimuovere ogni dubbio in merito alla fruizione delle suddette detrazioni per
lavori svolti in ambito condominiale.
Ricordiamo che sta per entrare in vigore la c.d. ''Direttiva Case Green'', pertanto tali prescrizioni in tema di detrazioni fiscali si va, inevitabilmente, a raccordare con l'applicazione della normativa e relativi incentivi (ci permettiamo di dire praticamente assenti) offerti al cittadino.
SUPERBONUS
Per le spese
sostenute nel 2025, il superbonus può essere fruito nella misura del 65% soltanto se alla data del 15
ottobre 2024 si sono verificate le seguenti condizioni:
• risulti
presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter
del DL 34/2020,
per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
• per gli
interventi effettuati dai condomìni risulti presentata la CILA-S ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
• sia stata
presentata l’istanza per l’acquisizione
del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione
degli edifici.
I suddetti
ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono
l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025”
e la “speciale disciplina RSA”.
Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in
10 anni
Viene
consentito di “spalmare” in 10 quote
annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei
casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.
L’opzione di
“spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione
dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023.
Tale
dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata
entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta 2024.
Nel caso in
cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre,
l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d’imposta 2024”.