Passaggio di consegne: come funziona e cosa c'è da sapere?

Qualora un amministratore di condominio si dimetta o venga sostituito dall’assemblea o dal Giudice, dovrà avvenire il passaggio di consegne. Quest’ultimo non è altro che l’atto di successione tra il vecchio amministratore revocato o dimissionario e il nuovo amministratore appena nominato.
Prima della riforma che ha modificato alcuni
articoli che disciplinano il condominio all’interno del Codice Civile (L. 220/2012), era pacifico ritenere che
l’amministratore entrante si insediasse in carica a seguito della propria
nomina, con conseguente soppressione dei poteri e della carica
dell’amministratore uscente.
Ma, a seguito
dell’entrata in vigore della riforma, è stato chiarito che l’amministratore
neonominato non assume la carica nel momento della sua nomina, bensì s’insedia a seguito dell’accettazione
della nomina stessa, che si formalizza con il passaggio delle consegne.
Nel frattanto, l’amministratore uscente resterà in carica, fino alla riconsegna
della documentazione in suo possesso, per gli atti urgenti (art. 1129 VIII
comma), senza
diritto ad ulteriori compensi rispetto a quelli maturati fino alle sue
dimissioni o alla sua revoca.
Riguardo all’accettazione della nomina, così come
per quei dati prescritti dalla legge che devono essere comunicati contestualmente
all’accettazione stessa, il Codice Civile presenta un altro vuoto normativo, chiarendo soltanto quando l’amministratore deve effettuare tale
comunicazione (ossia a seguito della
nomina), senza menzionare i destinatari della comunicazione e le
modalità con cui effettuarla.
Sicuramente, i destinatari di tale comunicazione dovranno essere i condòmini tutti e, come da usanza comune, la stessa
avverrà tramite l’invio di una candidatura scritta al ruolo di amministratore dello stabile, corredata da tutti i dati
richiesti dall'art, 1129 e valevole anche come formale accettazione, come riportato ivi riportato
in calce.
In questo modo, automaticamente, il problema di come comunicare l’accettazione
ai condòmini si risolve da sé.
Ma, oltre ai
condòmini, c’è anche un altro soggetto, fondamentale affinché possa avvenire il
passaggio di consegne, che dovrà essere avvertito dell’accettazione della
nomina: l’amministratore uscente.
Relativamente, si presenta un altro problema non chiarito dalla Legge: come fa
un amministratore neonominato, non presente in assemblea, a venire a conoscenza
della propria nomina?
Proprio in virtù di ciò, è usanza comune, rispettosa della ratio della legge,
che l’amministratore
uscente comunichi al collega, tramite raccomandata, di essere stato nominato.
Di rimando, l’amministratore neonominato, sempre tramite raccomandata,
comunicherà l’accettazione della nomina all’ uscente, che fisserà
un luogo, un orario e un giorno in cui effettuare il passaggio di consegne.
L’amministratore uscente, infatti, non è autorizzato ad effettuare alcun atto
con un terzo senza che questi abbia
formalmente comunicato di accettare la nomina.
Al passaggio
di consegne è prescritto che non possano partecipare altri soggetti diversi dai
due amministratori, ma può accadere che l’assemblea deliberi affinché, a titolo
di garanzia, sia presente un consigliere
condominiale.
La legge non stabilisce termini precisi, ma il
passaggio deve avvenire in tempi ragionevoli (generalmente entro 30 giorni).
Durante tale atto, l’amministratore uscente consegnerà al collega che lo sostituirà tutta la documentazione e i registri del condominio.
La consegna di tutta
questa documentazione dovrà essere corredata dalla presentazione di un verbale,
il più esaustivo ed esplicativo possibile, relativo alla gestione operata dall’amministratore
uscente durante il proprio mandato e indicante l’elenco di tutta la
documentazione fornita.
Il verbale dovrà essere firmato da tutti e due
gli amministratori presenti all’atto.
Per contro,
l’amministratore entrante dovrà verificare la conformità della
documentazione ricevuta e firmare il verbale di consegna.
Tale firma avrà valore di ricevuta, per cui esonererà l’amministratore uscente da
qualsiasi futura responsabilità relativa alla tenuta della documentazione in
oggetto, ma non esprimerà valutazione di merito o correttezza della
documentazione stessa. È solo l’assemblea, di fatti, che può, ad
esempio, approvare un bilancio, sicuramente non spetta all’amministratore il
compito di farlo.
Concretamente, con questa firma, l’amministratore
entrate dichiarerà solamente di aver ricevuto in carico quanto necessario per
poter effettuare il passaggio di consegne.
Il
nuovo amministratore non sarà mai responsabile degli atti commessi dal
sostituito.
Recentemente,
il Tribunale di Roma (sentenza 7254/2023) ha ribadito che «è quindi in primo luogo da ritenere che
il verbale di passaggio delle consegne, da cui risultino riconoscimenti di
crediti a favore dell’amministratore uscente, non costituisce prova
dell’esistenza di detti crediti».
Checklist documenti da consegnare:
1. Documentazione amministrativa
- Registro dei verbali assembleari;
- Regolamento di condominio e tabelle millesimali;
- Elenco anagrafe condominiale aggiornato e dati catastali;
- Elenco fornitori e relativi contratti in essere;
- Polizza assicurativa del condominio;
- Eventuali contenziosi legali in corso;
- Registro di contabilità;
- Registro di nomina e revoca;
- Documenti privacy;
- Contratti dei dipendenti;
2. Documentazione contabile e fiscale
- Rendiconto annuale di gestione redatto alla data
del passaggio di consegne, con un consuntivo delle spese aggiornato, la Situazione
patrimoniale del condominio (saldo attuale, debiti, crediti, morosità) e
Bilancio di cassa aggiornato;
- Ultimo preventivo approvato e piano di ripartizione allegato;
- Estratti conto bancari aggiornati;
- Saldo contabile dei condòmini aggiornato alla
data del passaggio di consegne con gli ultimi versamenti registrati;
- Registro contabile con bilanci preventivi e
consuntivi precedenti;
- Ultime dichiarazioni fiscali e versamenti F24;
- Certificazioni DURC dei fornitori;
3. Documentazione tecnica e gestionale
- Giustificativi di spesa, pezze d’appoggio e
vecchia documentazione contabile e fiscale da conservare per 10 anni;
- Documentazione relativa a lavori di manutenzione
straordinaria;
- Chiavi di accesso a locali tecnici e aree comuni;
- Codici e credenziali di accesso ai servizi bancari e postali e alle aree utente del condominio per le utenze di elettricità, acqua e gas;
- Certificazione di conformità degli impianti.
Purtroppo, il
passaggio di consegne può essere affetto da varie patologie.
Innanzitutto, il nuovo amministratore potrebbe ricevere della documentazione fallace o incompleta,
che non permetta l’espletamento della procedura.
Se il nuovo
amministratore nutre dubbi sulla completezza o veridicità della documentazione,
all’interno del verbale di consegna
- che, si ricorda, dovrà contenere un inventario
di tutta la documentazione che viene rilasciata dall’uscente - l’amministratore
entrante potrebbe esplicitare una formula
come ‘’il sottoscritto accetta con riserva la documentazione
ricevuta, riservandosi di segnalare eventuali anomalie o mancanze dopo una
verifica approfondita’’.
Questo espediente, chiamato - appunto - accettazione
con riserva, evita che la firma venga interpretata come un'accettazione
incondizionata della documentazione.
L’amministratore
entrante potrà anche richiedere all’uscente di firmare espressamente non solo
il verbale, ma anche l’elenco della
documentazione consegnata. Se l’uscente si rifiuta di firmare, il nuovo
amministratore può annotare il rifiuto
nel verbale e farlo firmare da eventuali testimoni.
Nei giorni
successivi, il nuovo amministratore dovrebbe verificare con attenzione i documenti ricevuti.
Se la documentazione
risulta mancante o errata, il nuovo amministratore può inviare una diffida
scritta all’ex amministratore, richiedendo la consegna integrale entro
un termine perentorio (ad esempio 15
giorni).
La diffida deve essere inviata tramite raccomandata A/R o PEC per avere
prova della richiesta.
Se l’ex
amministratore continua a non collaborare, il nuovo può avviare un procedimento
legale tramite un avvocato.
È possibile presentare un ricorso al tribunale per ottenere
un’ingiunzione di consegna dei documenti.
In secondo luogo,
potrebbe accadere che l’amministratore
uscente non comunichi al collega l’avvenuta nomina. Quest’ultimo, se ne dovesse venire a conoscenza in un qualunque
modo, dovrà contattare tramite raccomandata l’altro amministratore e provvedervi
nuovamente se non dovesse ricevere risposta.
Infine, se dall’altra parte dovesse permanere il silenzio, il nuovo
amministratore dovrà agire d’ufficio con ricorso d’urgenza
all’Autorità Giudiziaria per ottenere coattivamente la documentazione
necessaria.
Altra casistica
di patologia dell’atto è il rifiuto
della nomina da parte del soggetto nominato dall’assise:
in tal caso, l’amministratore uscente,
rimasto in carica per gli atti urgenti, avrà il dovere di convocare
immediatamente una nuova assemblea per informare i condomini di quanto accaduto.
Una volta andato in porto il passaggio di consegne, il nuovo
amministratore deve comunicare il cambio di ai fornitori, alla Banca/Posta e all’Agenzia
delle Entrate.