Revisionare le tabelle millesimali

Revisionare le tabelle millesimali in un condominio può prevedere due sottocategorie di operazioni: la rettifica o la modifica.
Tra l'altro, la motivazione di fondo sarà anche la discriminante che determinerà il quorum con cui andranno approvate le nuove tabelle millesimali. In base alla fattispecie potrebbero bastare 500 millesimi, oppure sarà necessaria l'unanimità. Tutto sarà disciplinato dall'art. 69 d.a.c.c..
E che, indipendentemente dal caso specifico, tutti i processi di revisioni dovranno iniziare con una prima assemblea, durante la quale i condòmini manifesteranno la volontà di procedere con la revisione - dettagliandone anche il motivo in base all'art. 69 - nominando un tecnico che si occuperà di verificare la fondatezza della necessità di modifica e dell'eventuale redazione delle nuove tabelle.
Contestualmente, andrà approvata la relativa spesa straordinaria derivante dall'onorario del geometra/ingegnere. Tali operazioni saranno possibili solo al raggiungimento dei 500 millesimi.
Qualora, per contro, la tabella fosse utilizzata per ripartire spese imputabili a tutta la comunità, per ''unanimità'' non si potrà che intendere la totalità dei partecipanti.
In tal caso la modifica della tabella non andrebbe a riguardare solo un aspetto tecnico di ripartizione delle spese, ma comporterebbe una modifica di una clausola del regolamento contrattuale stesso, possibile solo con 1000 millesimi, interessando anche i condòmini non direttamente colpiti dall'utilizzo della tabella, poiché sarebbe in atto una modifica di un contratto sottoscritto che fa parte del titolo di proprietà di ciascuno.
Addirittura, la revisione potrà avvenire nell'interesse di un singolo condòmino, che sarà pertanto legittimato a richiedere all'amministratore che si convochi assemblea per discutere della rettifica/modifica delle tabelle.
B) la revisione deriva da modifiche necessarie per sopravvenute mutazioni dell'edificio, che abbiano concorso ad alterare per più di 1/5 (in diminuzione o in aumento) il valore millesimale di financo una abitazione.
Come per l’impugnazione di una delibera, trattandosi di una controversia condominiale, la lite relativa alla revisione giudiziaria delle tabelle dovrà passare preventivamente per l’esperimento di un tentativo di mediazione obbligatoria.
Qualora non si arrivi ad un accordo in mediazione e il Giudice dovesse disporre la revisione delle tabelle, sarà il tribunale a redigere ex novo delle nuove tabelle, dette giudiziarie.
I millesimi faranno sempre riferimento alla Tabella di Proprietà.
Le spese per la revisione delle tabelle
millesimali sono sempre ripartite fra tutti i condòmini quando la revisione è
approvata all’unanimità.
Mentre, per le revisioni approvate a
maggioranza, in caso di rettifiche per
errori oggettivi di redazione le spese sono ripartite fra tutti, mentre, per i casi di modifica per mutazione dell’edificio le spese di revisione sono integralmente a
carico del condomino che ha provocato la necessità di revisione delle tabelle.
Il caso particolare delle tabelle contrattuali contenute in un regolamento contrattuale: tali tabelle vengono redatte dal costruttore dell'edificio, così come il regolamento condominiale al quale sono allegate. Tale regolamento (e, quindi, ogni sua singola parte, comprese le tabelle) è trascritto unitamente al primo atto di compravendita, durante il quale viene approvato all'unanimità e viene reso opponibile ai terzi tramite registrazione in Conservatoria o allegazione nei rogiti.
In quanto il regolamento viene redatto dal costruttore, secondo sua precisa volontà, per poi essere accettato indirettamente dagli aventi causa tramite la sottoscrizione del rogito (a cui viene allegato), sarà difficile dimostrare l'esistenza di errori tecnici di redazione delle tabelle. Proprio perché queste sono state redatte secondo natura soggettiva e possono derogare ai criteri codicistici.
Questi requisiti rendono questa particolare tipologia di tabella impossibile da rettificare per errori di calcolo e rettificabile solo all'unanimità, con relativo pagamento della parcella del tecnico a carico del condominio e mai del costruttore. Inoltre, ogni revisione andrà registrata in Conservatoria per renderla opponibile a terzi.
In caso di mutazioni future dell'edificio la revisione per modifica della tabella a dovrà avvenire sempre all'unanimità, sempre con successivo aggiornamento nei Pubblici Registri Immobiliari, poiché la variazione comporterebbe la revisione del regolamento contrattuale, per la quale occorrono sempre 1000 millesimi per i motivi pocanzi enunciati.