Privacy in condominio



L’amministratore è responsabile del trattamento dei dati relativi al condominio, ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 25 maggio 2018.
Col termine datos’intende una serie d’informazioni che consentono di identificare una persona (dati personali), d’individuarne preferenze, orientamenti e recapiti telefonici (dati personali) e di determinarne i trascorsi giuridici (dati giudiziari).
Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è sempre necessario il previo consenso dell’interessato.
Per trattamento dei datis’intendono quella serie di operazioni di raccolta, utilizzo, conservazione e archiviazione dei dati.

Nel condominio, il titolare del trattamento dei dati è la compagine condominiale stessa, mentre, come già detto, il responsabile del trattamento è l’amministratore.
Abbiamo visto che, istituzionalmente, l’amministratore è obbligato alla tenuta di determinati registri, alla conservazione della documentazione condominiale e alla redazione dei bilanci.
Tutti i documenti e i registri condominiali sono, come già enunciato, consultabili gratuitamente dai condomini e dai titolari dei diritti reali di godimento, oltre che estraibili anche in copia, tant’è che l’amministratore viene obbligato ad indicare nella propria offerta il luogo di conservazione di tutta la documentazione, nonché degli orari dedicati al ricevimento dei condomini.
Per questo, la documentazione condominiale e i dati personali relativi non possono essere sottoposti a privacy, con la conseguenza che tali informazioni possono essere trattate senza il consenso degli interessati.

Basterà inviare a tutti gli interessati (condomini, fornitori, ecc.) l’informativa sulla privacy, purché venga garantito il corretto utilizzo (cioè la non trasmissione dei dati a soggetti terzi non interessati) e la corretta conservazione dei dati (ossia la loro corretta archiviazione, l’adozione sistemi di sicurezza che prevengano l’accesso nel sistema di hacker e la prevenzione perdita o distruzione).
L’informativa privacy è un documento nel quale si rendono edotti gli interessati sulla tipologia di dati trattati e sulle loro modalità di trattamento, attraverso una struttura chiara e facilmente accessibile.

Si consiglia di corroborare l’informativa con un Registro dei trattamenti, per quanto tale documento sia obbligatorio solo in caso di trattamento di dati su larga scala o se è presente un impianto di videosorveglianza.
Tale documento dovrà contenere l’elenco dei dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento ed indicazione della modalità di conservazione dei dati e dei soggetti interessati della loro comunicazione, come fornitori ed Enti Pubblici.

Particolare attenzione va posta quando il condominio ha in essere contratti di appalto che affidano servizi di pulizia o manutenzione a terzi. In tali casi, il contratto andrà formalizzato in maniera specifica, nominando responsabili al trattamento.
In concreto, il contratto dovrà specificare che i dati forniti dal condominio:

  •        sono forniti solo per fini operativi;
  •        non possono essere condivisi o usati per altri scopi;
  •       devono essere protetti con adeguate misure di sicurezza.

Senza tale accordo formale, espressamente richiamato nel contratto di appalto, l’amministratore sarà ritenuto responsabile di eventuali violazioni della privacy.

Inoltre, collaboratori e dipendenti dell’amministratore dovranno essere nominati formalmente come incaricati al trattamento.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento di dati sensibili e dati giudiziari, ad esempio legati ad impianti di videosorveglianza, sarà sempre necessario il previo consenso al trattamento da parte dell’interessato.

I dati dovranno essere protetti dall’amministratore, in qualità di responsabile al trattamento.
Per questo tale figura, oltre a garantirne la divulgazione limitata, dovrà mettere in campo misure di sicurezza che prevengano accessi non autorizzati o perdite dei dati stessi, proteggendo i documenti cartacei e quelli digitali.
Per questo è necessario eseguire backup, proteggere i dati digitali con password per garantirne l’accesso controllato e lucchettare eventuali armadi che contengono i faldoni con i dati cartacei.

Altri doveri: l’accesso dei condomini alla documentazione condominiale

Ogni proprietario di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva dell’edificio o titolare di diritti reali di godimento, compresi conduttori e comodatari, ha diritto di prendere visione gratuitamente di tutti i documenti della gestione condominiale, di estrarli in copia a proprie spese e di sapere dall’amministratore, anche verbalmente, chi sono i condomini in regola con i pagamenti e quelli che sono morosi.

Si tratta di tutte informazioni che, come già decritto, non possono essere sottoposte a privacy, poiché è imprescindibile il diritto dei singoli condomini di potervi accedere.
Tra l’altro, come già illustrato, l’amministratore è istituzionalmente è chiamato a trattare tali dati condominiali, anche se personali, per questo per il loro trattamento non è necessario il consenso,
a differenza di quanto accade per i dati sensibili o giudiziari, per i quali permane l’obbligo del consenso al trattamento da parte dell’interessato.

I documenti di cui i condomini (anche morosi) possono prendere visione ed estrarre copia sono:

- bilanci (rendiconti annuali di gestione, preventivi, piani di ripartizione di spesa)

- documenti giustificativi di spesa (per la visione di quest’ultimi non è necessaria la congrua richiesta);

- registro di contabilità, di anagrafica, dei verbali assembleari e di nomina e revoca dell’amministratore.

Non ci sono formule specifiche per la richiesta della documentazione: i condomini possono chiedere, anche a voce, di passare presso lo studio dell’amministratore, salvo congruo appuntamento, al fine di visionare quanto gli interessa, oppure possono presentarsi, senza necessità di preavviso, nel giorno di ricevimento previsto e indicato dall’amministratore nella propria offerta.

L’unica limitazione posta è relativa alla specificità della documentazione richiesta. Il condomino può anche delegare un altro soggetto per il ritiro della documentazione, purché l’amministratore sia avvertito.

In quanto i documenti condominiali sono di proprietà del condominio stesso, per evitare l’imputazione di spese individuali relative all’estrazione delle copie, il singolo soggetto può portare con sé smartphone o scanner portatili per estrarre autonomamente quanto gli interessa.

La mancata esibizione a richiesta della documentazione condominiale costituisce illecito specifico, relativo a una gestione poco trasparente, per il quale il singolo condomino può richiedere la revoca giudiziaria dell’amministratore