Adibire un box ad abitazione è possibile?

Trasformare
un box in una casa non è impossibile, ma si tratta di un’impresa molto
complicata, soprattutto se tale box è situato in un’autorimessa condominiale.
Anzitutto,
infatti, il primo ostacolo che s’incontra con la realizzazione dell’opera
consta proprio nel regolamento condominiale
che, molto spesso, vieta espressamente
questo tipo di trasformazioni edilizie.
Inoltre, se l’autorimessa
è condominiale, questo tipo di opera potrebbe cozzare con la gestione antincendio dell’area comune. Infatti,
le autorimesse, anche quelle non rientranti nel PPI ai sensi del DPR 151/2011, sono attività che sono sottoposte a
stringenti normative antincendio prescriventi l’utilizzo di materiali ignifughi
e con resistenza al fuoco REI 60-120,
sistemi di ventilazione e vie di fuga.
L’utilizzo di tali materiali e sistemi verrebbero prescritti, inevitabilmente,
anche per l’abitazione in autorimessa, che, fra l’altro, dovrebbe anche
rispettare le normative antisismiche.
Come se non bastasse, oltre che il regolamento condominiale e le
normative antincendio, andrebbero verificati anche il Piano Regolatore e
Regolamento Edilizio Comunale che potrebbero non autorizzare il cambio.
Infine, sarebbe
necessario rispettare diverse normative
edilizie e di sicurezza, che variano in base al Comune e alla Regione di
riferimento, ma che possiamo riassumere in:
- Cambio di destinazione d’uso: è necessario
ottenere l’autorizzazione dal Comune per modificare la destinazione d’uso
da C/6 (box auto) a A/2 (abitazione). Questo comporta
la presentazione di una pratica
edilizia (Permesso di
Costruire) e l'aggiornamento
catastale. Spesso, queste autorizzazioni sono molto difficili da
ottenere, poiché è quasi impossibile che il cambio di destinazione non
implichi delle opere edilizie, senza cui basterebbe la sola SCIA.
Per queste pratiche il Comune potrebbe richiedere il pagamento di oneri di urbanizzazione salati. - Superficie minima: un’abitazione deve avere
una superficie minima di almeno 28-38 mq (a seconda delle normative locali) per essere considerata
abitabile.
- Altezza minima interna: un’abitazione deve
avere un’altezza minima da terra di almeno 2,70 m (ridotti
a 2,40 m per bagni, ripostigli e corridoi), salvo deroghe per edifici
preesistenti.
- Illuminazione e ventilazione: almeno 1/8 della superficie dell’abitazione
deve essere finestrata per garantire sufficiente illuminazione naturale e
ventilazione.
I garage spesso non hanno finestre, quindi potrebbe essere necessario aprirne di nuove, andando ad operare su parti comuni, cosa non sempre possibile per motivi di destinazione d’uso, decoro e sicurezza. - Servizi igienici: deve essere presente
almeno un bagno con lavabo, WC e doccia o vasca, dotato di aerazione
naturale o forzata. La ASL verificherà il rispetto
delle norme igienico-sanitarie;
- Impianto elettrico: deve essere certificato
secondo la normativa CEI 64-8 e rispettare i requisiti di
sicurezza per le abitazioni, nonché il DM 37/08 riguardo la regola dell’arte. Inoltre
dovrà essere correttamente manutenuto e ne andrà rinnovata periodicamente
la conformità, in quanto tale impianto insisterà in un locale
particolarmente sensibile al rischio incendio.
- Impianto idrico e scarichi: l’appartamento
dovrà essere collegato alla rete idrica e fognaria pubblica, con scarichi
a norma. Spesso la realizzazione dell’opera non è sempre possibile e, in
generale, sarà costosa;
- Efficienza energetica: l’abitazione dovrà
rispettare le norme sul risparmio energetico (D.Lgs. 192/2005), con
isolamento termico adeguato e un impianto di riscaldamento conforme.
Senza il
rispetto di tutti questi requisiti sarà impossibile ottenere l’Attestazione di Agibilità.
Ma torniamo
all’ambito condominiale. Qualora, per assurdo, che ottenere l’agibilità non
fosse un problema e che tutte le rogne burocratiche fossero risolvibili, l’opera
sarebbe comunque passibile di autorizzazione
assembleare.
Già, perché, anche
se il regolamento condominiale non dovesse vietare nulla a livello
contrattuale, in ogni caso questa modifica andrebbe autorizzata con il voto
favorevole di almeno 500 millesimi (non unanime).
Il motivo è
molto semplice: anche se non ci sono divieti espressi, la modifica potrebbe
comunque incidere sulle tabelle millesimali, in quanto il cambio di
destinazione d’uso inciderà inevitabilmente sui coefficienti di ripartizione.
Pertanto, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., sarà necessaria una revisione delle tabelle di
proprietà e di gestione dell’autorimessa, attraverso modifica per
sopravvenute mutazioni dell'edificio, che abbiano concorso ad alterare
per più di 1/5 il valore millesimale di financo
una proprietà.
Dati i suddetti requisiti, l’approvazione delle tabelle dovrà avvenire con 500
millesimi e i costi per la redazione e le perizie tecnica saranno
integralmente addebitati a chi ha adibito il box ad abitazione.
Quindi, prima
di procedere, l’interessato dovrebbe ottenere una delibera autorizzativa e, contestualmente, dovrà sperare che le
nuove tabelle vengano accettate.