Dipendenti in condominio

Il
condominio, per la gestione di alcuni servizi,
può sempre scegliere fra due strade: firmare un contratto d’appalto con una
ditta o un libero professionista esterni che si occupino dell’esecuzione del
servizio, oppure assumere direttamente delle figure professionali (pulitore, portiere, giardiniere).
In caso di assunzione diretta, i
lavoratori saranno a tutti gli effetti dipendenti
del condominio.
Solitamente, è l’assemblea a manifestare interesse
riguardo all’assunzione di un dipendente, incaricando l’amministratore di
iniziare la ricerca dei candidati.
Alle volte, in casi di emergenza, l’iniziativa di ricercare figure
professionali da sottoporre al giudizio dell’assise può partire anche
dall’amministratore.
La gestione dei
dipendenti condominiali è demandata
all’amministratore, secondo disposizione di legge.
Ai sensi del d.lgs. 81/08 la figura dell’amministratore di
condominio viene ricondotta a quella del datore di lavoro.
Per gestione,
però, s’intende l’esecuzione di una serie di adempimenti burocratici da eseguirsi in fase di formalizzazione del contratto e di conseguente assunzione del lavoratore,
nonché del successivo pagamento della retribuzione e versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
Inoltre, l’amministratore dovrà occuparsi di garantire la sicurezza del dipendente sul luogo di lavoro e vigilerà sull’operato del lavoratore
stesso, provvedendo ad eventuali richiami, o promuovendone, in assemblea, il licenziamento per giusta causa.
In virtù di
ciò, è chiaro il fatto che l’amministratore non ha nessun potere
decisionale relativamente all’assunzione o al licenziamento di un dipendete.
Di fatti, l’assunzione di un dipendente è un atto di straordinaria amministrazione e costituisce una spesa
straordinaria.
Per cui, può essere solo l’assemblea, con 500 millesimi sia in prima che in seconda convocazione,
a manifestare l’esigenza di assumere una figura professionale, autorizzando l’amministratore a vagliare
dei candidati e ad eseguire dei colloqui.
Successivamente, eseguiti dei primi colloqui conoscitivi, l’amministratore somministrerà
all’assemblea i profili professionali ritenuti più meritevoli e riferirà
all’assise relativamente ai costi del
contratto (si consiglia una
preventiva consulenza presso un consulente del lavoro).
L’assemblea
approverà l’assunzione del dipendente con il quorum di cui sopra, decidendo
anche relativamente alle mansioni del lavoratore e alla sua retribuzione, che
tassativamente dovrà essere in linea con le tabelle sindacali, pena la nullità
della delibera.
Eseguiti tali adempimenti, spetterà all’amministratore formalizzare il
contratto di lavoro.
Per analogia, anche
il licenziamento è da considerarsi atto di straordinaria amministrazione, che
può essere disposto solamente dall’assemblea con 500 millesimi.
Relativamente
alle maggioranze necessarie affinché l’assemblea possa validamente approvare
l’assunzione o il licenziamento di un dipendente, potremmo imbatterci in dei
casi particolari:
1) in casistiche quali l’assunzione di un portiere a seguito
dell’introduzione ex novo del servizio di portierato, essendo tale
provvedimento un’ innovazione ordinaria,
l’assunzione andrà approvato con il quorum prescritto dall’art. 1136 V
comma;
2) anche il licenziamento del portiere, a seguito della soppressione del servizio di
portierato, potrebbe costituire un’innovazione
ordinaria qualora il servizio fosse previsto
dal regolamento condominiale, richiedendo sempre il quorum previsto dall’art. 1136 V
comma.
Se il servizio non dovesse essere menzionato nel regolamento, oppure dovesse
essere soltanto disciplinato per quanto riguarda le mansioni del portiere, il
quorum deliberativo richiesto sarà quello per la modifica di una norma
regolamentare (art. 1136 II comma), come indicato dalla sent. di
Cassazione n. 2585/1988.
I contratti
che possono essere somministrati a un dipendente sono molteplici e differiscono
tra loro per durata - un tempo determinato (36 mesi con massimo 5
rinnovi), piuttosto che un tempo indeterminato -, orario di lavoro (full time o
part time, ossia con orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali), oppure
per la presenza di elementi accessori
del contratto (es. il patto di prova, ossia una clausola
contrattuale che subordina l’assunzione al superamento di un periodo di prova
dalla durata massima di 6 mesi, durante il quale entrambe le parti potranno
recedere liberamente dal contratto).
Ad ogni modo, la tipologia contrattuale di riferimento in condominio è quella
dei contratti
collettivi.
I contratti collettivi sono contratti predeterminati dagli accordi - su temi
quali retribuzioni, detrazioni e orari lavorativi - tra le associazioni dei
rappresentanti dei lavoratori e di quelle che rappresentano i datori di lavoro.
Il contratto collettivo del condominio è quello nazionale
di lavoro da proprietari di fabbricati.
Questa tipologia di contratto costituisce una preziosa garanzia del condominio
in tema di rispetto delle paghe
sindacali previste per ogni tipologia di dipendente.
Un’alternativa
amministrativamente meno complicata potrebbe essere quella di assumere tramite voucher INPS.
Il condominio
può anche avvalersi di società di
somministrazione del lavoro.
La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di
rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore) per utilizzare il
lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore
(contratto assimilabile all’appalto di alcuni servizi in favore di
ditte terze).
Esistono due tipologie di contratto di somministrazione:
1) contratto
di somministrazione a tempo indeterminato: i lavoratori vengono assegnati all'utilizzatore senza limiti temporali
predefiniti per particolari attività tassativamente indicate dalla legge o dai
contratti collettivi;
2) contratto di somministrazione a tempo
determinato: è la forma generale di
somministrazione e i lavoratori vengono assegnati all'utilizzatore per un tempo
predeterminato e definito all'inizio del contratto.
Gli adempimenti che l’amministratore deve
eseguire durante l’assunzione di un dipendente
Come
descritto pocanzi, una volta che l’assemblea ha manifestato la necessità di
assumere un dipendente, l’amministratore dovrà provvedere a ricercare,
attraverso l’espletamento di colloqui conoscitivi, dei profili professionali da
sottoporre all’assise. Tale organo approverà l’assunzione di uno dei candidati,
disponendo anche riguardo a mansioni e retribuzione.
Dopodiché,
spetterà all’amministratore eseguire gli adempimenti necessari per la formalizzazione del contratto:
1) l’amministratore deve produrre,
sottoscrivere e far sottoscrive al lavoratore la lettera d’assunzione, ossia una dichiarazione contenente gli elementi fondamentali del contratto (retribuzione, detrazioni
spettanti, orario di lavoro, durata del contratto), alla quale dovrà essere
allegato un mansionario;
2) firmata la lettera di assunzione, entro 24
ore dall’assunzione, l’amministratore
dovrà denunciare al centro per l’impiego l’instaurazione del rapporto
lavorativo, attraverso la trasmissione del modello unificato UNI-LAV.
Inoltre, l’amministratore-datore di lavoro dovrà comunicare al centro per
l’impiego, entro 5 giorni dal loro avvenimento, anche eventuali cessazioni o modificazioni del rapporto
lavorativo;
3) se ancora non presente, l’amministratore dovrà vidimare la documentazione obbligatoria, ossia il Libro Unico costituito dal calendario presenze e dal cedolino paga, altrimenti sarà sufficiente aggiornare il Libro preesistente;
4) l’instaurazione del rapporto di lavoro
dovrà essere denunciata all’INPS, con conseguente apertura della matricola
del datore di lavoro se ancora non è mai stata inviata la Comunicazione
Unica, oppure, se la matricola è già esistente, con richiesta dell’aggiornamento
della presente per aggiungere il nuovo dipendente.
Il rapporto contributivo che si
instaurerà vedrà il datore di lavoro-amministratore quale unico soggetto
passivo, ossia obbligato al versamento dei contributi per le quote a proprio
carico, nonché per quelle a carico del lavoratore. Mensilmente, egli dovrà
trasmettere all’INPS la denuncia EMENS;
5) infine, sarà necessario denunciare l’instaurazione del rapporto di lavoro all’INAIL, al fine di tutelare il
lavoratore da eventuali infortuni o malattie subite durante l’esercizio
dell’attività lavorativa, nonché per autoesonerarsi dalla responsabilità civile
relativa a danni subiti dai lavoratori del condominio.
Con
la comunicazione all’INAIL s’instaurerà una copertura assicurativa per cui
l’unico soggetto tenuto al pagamento del premio sarà il datore di lavoro-amministratore.
Tutti gli infortuni dovranno essere
denunciati dal lavoratore al datore di lavoro tramite trasmissione del
certificato medico.
L’amministratore-datore di lavoro dovrà denunciare
all’INAIL l’infortunio entro 48 ore dalla ricezione del certificato, oppure
entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte.
In caso di infortuni la cui prognosi superi i 3 giorni, oppure se il quarto giorno il lavoratore non è ancora
rientrato al lavoro, il datore di
lavoro dovrà denunciare l’infortunio, entro 48 ore, anche alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di decesso o possibilità di
decesso, l’infortunio andrà denunciato all’Autorità
di Pubblica Sicurezza entro 24 ore.
Le malattie professionali, invece,
andranno denunciate all’INAIL entro 5
giorni dalla venuta a conoscenza.
Va
sottolineato che, mentre per l'INAIL
esiste una posizione assicurativa per ogni dipendente, per l'INPS la matricola viene assegnata al
datore di lavoro, pertanto sarà questi che ogni mese dovrà provvedere alle denunce contributive.
Di conseguenza, come chiarito in precedenza, l’amministratore-datore di lavoro
dovrà mensilmente effettuare la liquidazione della retribuzione del dipendente
e dovrà trasmettere la denuncia
contributiva EMENS all’INPS, con l’indicazione
di tutte le trattenute IRPEF operate, i contributi previdenziali versati e il
versamento di addizionali regionali e comunali. In più, l’amministratore
dovrà disporre e denunciare il pagamento
INAIL entro il 16 febbraio.
Per finire, egli dovrà
consegnare la Certificazione Unica
entro il 31 marzo a tutti i
dipendenti.
Qualora il
condominio si dovesse rivolgere a una società
di somministrazione del lavoro, l’amministratore dovrà verificare, al pari
di quanto avviene in un contratto d’appalto, i requisiti professionali della
società, dei dipendenti e la regolarità
contributiva.
Insomma, le fattispecie da controllare sono veramente tante, ecco perché, molto frequentemente, per evitare di incappare in errori formali e relative sanzioni il condominio preferisce esternalizzare tutta questa serie di adempimenti a un consulente del lavoro, con un costo annuale che - in base alla mole di lavoro - si attesta fra i 200 e 400€.
La sicurezza sul lavoro e il d.lgs. 81/08
In
condominio, sia che si tratti di attività lavorative ordinarie (pulizia scale, portierato), sia che si
tratti di attività straordinarie (costituzione
di un cantiere temporaneo per l’esecuzione di lavori edilizi), dovrà
essere sempre garantita la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
La normativa
di riferimento è il d.lgs. 81/08 che tutela
la sicurezza dei lavorati sul luogo di lavoro ed è la base delle disposizioni
contenute nel Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro.
Tale decreto
legislativo individua due figure fondamentali:
1) il datore di
lavoro, ossia
il soggetto che ha la responsabilità
organizzativa dell’attività di produzione, oltre che il potere decisionale di spesa;
2) il lavoratore, cioè colui che elargisce
delle prestazioni lavorative a favore del datore di lavoro e a fronte di
una retribuzione economica.
Come già visto in precedenza, in condominio, secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/08, la figura del datore di lavoro è riconducibile a quella dell’amministratore. L’amministratore, in quanto datore di lavoro, sarà penalmente responsabile della garanzia della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del condominio, l’amministratore-datore di lavoro dovrà garantire la sicurezza delle figure professionali assunte direttamente dal condominio eseguendo alcuni adempimenti:
1) nomina di un Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
(RSPP), ossia
di una figura professionale qualificata che coordini il SPP (Servizio Prevenzione e Protezione), ossia l’insieme dei sistemi e mezzi e finalizzati all’attività di prevenzione
e protezione dei lavoratori da rischi professionali.
Il RSPP si occuperà della formazione e informazione del personale riguardo la sicurezza
sul lavoro (non di quella professionale)
e offrirà la propria competenza in fase di redazione dei documenti di
valutazione del rischio. Tale figura può svolgere anche la funzione di addetto antincendio;
2) redazione di un Documento Valutazione Rischi (DVR), avvalendosi della consulenza del RSPP.
In questo documento saranno valutati
tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e saranno determinatele
procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione e i
ruoli di chi deve realizzarle.
Nel DVR viene presentata anche una valutazione rischi per l’esposizione a sostanze dannose, rischi antincendio e rischi derivanti dalla movimentazione di cariche e/o da attività fisica intensa o moderata;
3) nomina di un Medico del Lavoro Competente (MC), che verifichi l’idoneità
lavorativa dei dipendenti, anche in rapporto all’esposizione verso
sostanze pericolose.
La Legge prevede che i lavoratori siano
sottoposti a sorveglianza medica obbligatoria quando sono esposti a rischi
specifici come movimentazione di carichi, uso costante di scale, esposizione/utilizzo
di detersivi e agenti chimici, sforzi fisici.
Non procedere ad una visita medica iniziale per valutare l'idoneità della
risorsa, così come non garantirne la sorveglianza periodica, può costituire
illecito penale, oltre che civile nei confronti dell'INAIL.
Solitamente, il costo di una prima visita per l'idoneità si aggira fra i 70 e 100€, mentre i controlli periodici fra i 50 e 70€;
4) fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Il mancato
rispetto di tutte queste prescrizioni costituisce un illecito civile e penale per
il condominio e l'amministratore. Ecco perché, anche in questo
caso, sarebbe saggio rivolgersi a un consulente
del lavoro, che, oltre agli adempimenti amministrativi, curi anche la parte
legale relativa alla sicurezza.
La prevenzione incendi
La prevenzione incendi in caso di dipendenti
che lavorano in un condominio (come portieri, addetti alla manutenzione,
giardinieri, ecc.) richiede l'applicazione di alcune misure specifiche previste
dalla normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione
incendi.
Se il condominio ha dipendenti, si configura come datore di lavoro
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla
Sicurezza sul Lavoro), quindi è obbligatorio redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi),
che includa il rischio incendio.
- Il rischio incendio va valutato
considerando:
- impianti elettrici e di riscaldamento;
- presenza di materiali infiammabili (vernici, carburanti per attrezzature
da giardino, ecc.);
- autorimesse condominiali;
- centrali termiche;
- eventuale
presenza di impianti fotovoltaici
o altri impianti tecnici.
2. Nomina e formazione degli addetti antincendio
Il datore di lavoro (l’amministratore
in rappresentanza del condominio, o un suo delegato nominato dall’assemblea)
deve:
- nominare un
addetto antincendio (può essere il RSPP);
- garantire
che i dipendenti ricevano una formazione antincendio adeguata,
secondo la classificazione del rischio (livello 1, 2 o 3 secondo il DM 2 settembre
2021)
3. Presidi antincendio e manutenzione
Devono essere installati e mantenuti in efficienza:
- estintori (uno ogni
200 m² e comunque uno per piano);
- eventuali idranti;
- cartellonistica di emergenza;
- segnalazione delle vie di esodo;
- illuminazione di emergenza (in aree
comuni).
È obbligatoria la manutenzione periodica (con registro) degli
impianti e dei presidi antincendio.
Piano di emergenza ed evacuazione
Se il condominio ha:
- più di 9
dipendenti
- oppure è
soggetto a controllo VV.F. (sono presenti attività sottoposte a PPI)
allora è obbligatorio redigere un Piano di Emergenza ed Evacuazione
(PEE).
Riferimenti normativi principali:
- DM 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro;
- DM 3 settembre 2021 – Controlli e manutenzione dei sistemi antincendio;
- DM 1 settembre 2021 – Formazione antincendio.
La scorciatoia dei voucher INPS
Assumere un
dipendente per un condominio tramite voucher
INPS (oggi chiamati PrestO – Prestazioni Occasionali) è possibile, ma occorre rispettare alcune
regole precise.
Un condominio può accedere al sistema Prestazioni Occasionali come “utilizzatore non professionale” solo per
attività occasionali e non
continuative o giornaliere.
Il lavoratore scelto non dovrà
prestare più di 280 ore annuali di servizio e non dovrà percepire più di 2500
euro annui di compensi dal condominio.
In totale, per i suoi dipendenti assunti con voucher, il condominio non potrà
versare più di 5000 euro annui di
compensi totali.
Il condominio, tramite l’amministratore, dovrà registrarsi sul sito INPS come utilizzatore PrestO,
accedere al servizio “Prestazioni
Occasionali” e inserire i dati del
lavoratore e la prestazione programmata (data, durata, compenso).
Rispetto al contratto di lavoro subordinato standard, che prevede vari
adempimenti per l'amministratore tra cui la lettera di assunzione, l'UNILAV,
buste paga, CU, ecc. la formula con
PrestO offre alcuni sgravi dal punto di vista amministrativo.
Per il condominio sarà sufficiente
elaborare una lettera d'incarico per il dipendente e comunicare, di volta in
volta, la prestazione all'INPS (data, orario, durata) almeno un'ora prima.
A seguito della prestazione, gli importi da versarsi per il rapporto con PrestO
dovranno essere accreditati dal c/c del
condominio - che il portale INPS chiede di indicare - su un apposito conto INPS
dedicato.
Ogni
voucher sarà comprensivo del compenso netto dei contributi previdenziali e di
quote INAIL.
Ovviamente, anche con i voucher INPS, il condominio ha obblighi in materia di
sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul
Lavoro), risultando datore di lavoro a tutti gli effetti e contraendo responsabilità civili e penali.
Pertanto, come sopra descritto, rimarranno vincolanti gli obblighi di nominare un RSPP e un addetto antincendio, redigere un DVR - o
addirittura un DUVRI - trattante anche i rischi antincendio, fornire formazione e DPI al lavoratore, nonché la dovuta sorveglianza medico-sanitaria.
Vista tutta la serie di adempimenti da eseguire, connessi alla possibilità di
incappare in errori formali, anche per la gestione di un dipendente tramite
voucher sarebbe saggio esternalizzare la gestione della risorsa a un consulente del lavoro, che,
generalmente, verrà a costare al condominio circa 200 euro l'anno e si occuperà
di tutte le comunicazioni INPS, nonché degli aspetti relativi alla sicurezza.
Proprio per questa necessità, considerando anche i compensi extra richiesti da
molti amministratori per la gestione del dipendente, il rapporto fra oneri assunti dal condominio e costi accessori per
la risorsa con PrestO non è sempre vantaggioso, per questo tale
scorciatoia per assumere non è propriamente in voga e viene preferito gestire
alcuni servizi tramite appalto, proprio per avere tutte le garanzie del caso.
Inoltre, una ditta esterna consente in ogni caso di godere dell'esecuzione del
servizio, poiché in caso di malattie o imprevisti è sempre in grado sempre
d'inviare un sostituto, mentre il concetto non è ripetibile con un lavoro
subordinato.