Fibra in condominio

Riguardo alla fibra ottica - e a problemi di arretratezza che possono insorgere, soprattutto in stabili di vecchia costruzione - possono nascere dei contenziosi all’interno dei condomìni, ad esempio quando il singolo condòmino vorrebbe installarla nel proprio appartamento, ma il condominio non è specificatamente predisposto per l’allaccio.
In tal caso,
potrebbe nascere la necessità, da parte dell’interessato, di eseguire degli interventi - afferenti anche al campo delle modificazioni
di comuni - su parti murarie per permettere il passaggio della banda larga.
Di contro, gli altri partecipanti al condominio potrebbero osteggiare tale
procedura, creando impedimenti e coinvolgendo l’amministratore condominiale.
Per dirimere
la questione, oltre che al Codice Civile
in tema di comunione, ovvero al noto art. 1102 c.c. - che
prescrive che il singolo comunista può apportare a proprie spese modificazioni
al bene comune per trarne maggior godimento - bisogna fare capo a vari riferimenti normativi, che hanno come
leitmotiv un unico assunto: non può essere vietato l’accesso alla
banda larga e ultralarga.
Il Codice delle
Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.
259/2003, art. 90)
sancisce che ogni cittadino ha il diritto di installare infrastrutture di telecomunicazione, compra la fibra
ottica, salvo che tale intervento non pregiudichi la sicurezza dell’edificio.
Secondo il D.Lgs. 33/2016 gli edifici nuovi e quelli
ristrutturati devono essere obbligatoriamente
predisposti per la fibra ottica.
In quelli più vecchi, il condominio non può impedire il
collegamento, salvo che non sussistano particolari motivi tecnici o
di sicurezza.
In assenza di queste particolari deroghe, l’assemblea non può ostacolare il
passaggio dei cavi nelle parti comuni, poiché l’accesso alla fibra ottica viene
annoverato fra quei servizi considerati essenziali.
Chiude il
quadro normativo la Delibera AGCOM 348/18/CONS, secondo cui i condomìni devono consentire l’accesso ai tecnici per
l’installazione e la manutezione della fibra.
Ergo, l’amministratore non può assolutamente rifiutarsi di far entrare i
tecnici nell’edificio, salvo averne verificato l’effettiva appartenenza a
un operatore incaricato, quale TIM o Openfiber.
Nel caso in
cui tutte queste normative non fossero rispettate, l’interessato può
interpellare il CORECOM per
richiedere una conciliazione, oppure promuovere azione legale nei confronti del
condominio.
Per evitare
dissidi, il modus operandi più efficace sarebbe quello di interfacciarsi con
l’amministratore di condominio, inviandogli
una specifica richiesta di autorizzazione.
Qualora sorgano interrogativi o criticità, potrebbe essere utile un passaggio
assembleare. I punti da chiarirsi sono i seguenti:
1) i costi dell’opera
saranno completamente a carico
dell’interessato e dell’operatore incaricato;
2) i tecnici incaricati sono in grado di
offrire soluzioni per l’installazione che producono un impatto minimo per le parti comuni, per quanto concerne il
passaggio dei cavi (ad esempio sfruttando canaline e passaggi già presenti);
3) nel caso in cui sia necessario
installare canaline nuove, è possibile installarne alcune minimali in PVC,
oppure utilizzare direttamente cavi ultrasottili e trasparenti;
4) i cavi non passeranno per punti
decorativi ed ingressi principali del palazzo;
5) se a seguito dell’intervento sarà
necessario risistemare gli intonaci e ritinteggiare, il ripristino sarà addebitato unicamente all’interessato.