Fibra in condominio


Riguardo alla fibra ottica - e a problemi di arretratezza che possono insorgere, soprattutto in stabili di vecchia costruzione - possono nascere dei contenziosi all’interno dei condomìni, ad esempio quando il singolo condòmino vorrebbe installarla nel proprio appartamento, ma il condominio non è specificatamente predisposto per l’allaccio.

In tal caso, potrebbe nascere la necessità, da parte dell’interessato, di eseguire degli interventi - afferenti anche al campo delle modificazioni di comuni - su parti murarie per permettere il passaggio della banda larga. Di contro, gli altri partecipanti al condominio potrebbero osteggiare tale procedura, creando impedimenti e coinvolgendo l’amministratore condominiale.

Per dirimere la questione, oltre che al Codice Civile in tema di comunione, ovvero al noto art. 1102 c.c. - che prescrive che il singolo comunista può apportare a proprie spese modificazioni al bene comune per trarne maggior godimento - bisogna fare capo a vari riferimenti normativi, che hanno come leitmotiv un unico assunto: non può essere vietato l’accesso alla banda larga e ultralarga.

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003, art. 90) sancisce che ogni cittadino ha il diritto di installare infrastrutture di telecomunicazione, compra la fibra ottica, salvo che tale intervento non pregiudichi la sicurezza dell’edificio.

Secondo il D.Lgs. 33/2016 gli edifici nuovi e quelli ristrutturati devono essere obbligatoriamente predisposti per la fibra ottica.
In quelli più vecchi, il condominio non può impedire il collegamento, salvo che non sussistano particolari motivi tecnici o di sicurezza.
In assenza di queste particolari deroghe,
l’assemblea non può ostacolare il passaggio dei cavi nelle parti comuni, poiché l’accesso alla fibra ottica viene annoverato fra quei servizi considerati essenziali.

Chiude il quadro normativo la Delibera AGCOM 348/18/CONS, secondo cui i condomìni devono consentire l’accesso ai tecnici per l’installazione e la manutezione della fibra.
Ergo, l’amministratore non può assolutamente rifiutarsi di far entrare i tecnici nell’edificio, salvo averne verificato l’effettiva appartenenza a un operatore incaricato, quale TIM o Openfiber.

Nel caso in cui tutte queste normative non fossero rispettate, l’interessato può interpellare il CORECOM per richiedere una conciliazione, oppure promuovere azione legale nei confronti del condominio.

Per evitare dissidi, il modus operandi più efficace sarebbe quello di interfacciarsi con l’amministratore di condominio, inviandogli una specifica richiesta di autorizzazione.
Qualora sorgano interrogativi o criticità, potrebbe essere utile un passaggio assembleare. I punti da chiarirsi sono i seguenti:

1) i costi dell’opera saranno completamente a carico dell’interessato e dell’operatore incaricato;
2) i tecnici incaricati sono in grado di offrire soluzioni per l’installazione che producono un impatto minimo per le parti comuni, per quanto concerne il passaggio dei cavi (ad esempio sfruttando canaline e passaggi già presenti);
3) nel caso in cui sia necessario installare canaline nuove, è possibile installarne alcune minimali in PVC, oppure utilizzare direttamente cavi ultrasottili e trasparenti;
4) i cavi non passeranno per punti decorativi ed ingressi principali del palazzo;
5) se a seguito dell’intervento sarà necessario risistemare gli intonaci e ritinteggiare, il ripristino sarà addebitato unicamente all’interessato.