Regolamento di condominio: interpretazioni migliorativi degli articoli inderogabili

L'art. 1138 IV comma
c.c. tratta il
tema dell'inderogabilità di alcuni articoli del Codice Civile - in tema di
condominio - che non possono essere derogati all'interno di un regolamento
condominiale, anche se approvato
all'unanimità.
Nonostante
l'inderogabilità di alcune norme, la giurisprudenza, con varie pronunce, ha più
volte sottolineato come sia possibile che un regolamento condominiale
contrattuale introduca misure “migliorative” – vale a dire, condizioni più favorevoli per i
condòmini – rispetto a termini inderogabili fissati dalla legge, purché tali interpretazioni non alterino
la sostanza delle norme inderogabili ma ne rafforzino gli effetti a favore
della collettività.
Pur non
essendoci una “sentenza unica” che
raccolga ogni aspetto delle misure migliorative in materia di condominio,
alcuni orientamenti della Cassazione indicano che un regolamento che ponga termini più
stringenti e condizioni più favorevoli, pur rimanendo all’interno dei limiti
imposti dai dettati inderogabili, può essere considerato legittimo e utile per
la gestione condominiale.
La madre
delle pronunce è la Sentenza della Cassazione, Sez. II, 18 novembre 1999, n. 12737 che, seppur sottolineando
l'inderogabilità delle norme relative ai termini e alle modalità di
convocazione dell'assemblea condominiale, ha
lasciato aperta la possibilità di adottare misure migliorative che accelerino
le procedure o ne rafforzino la trasparenza, purché tali innovazioni non contravvengano
al minimo legale.
Pertanto,
sarà possibile, ad esempio, per un regolamento condominiale contrattuale
prevedere che l'assemblea venga convocata entro
60 giorni dal termine dell'esercizio, poiché tale termine migliora quello dei 180 giorni previsti del
codice, integrando una maggior tutela per i condòmini.
Così come sarà possibile prevedere che l'avviso di convocazione debba essere ricevuto dal convocato entro 10 giorni dalla prima convocazione, invece che entro 5 come da art. 66 disp. att. c.c..
Altro esempio
di norma migliorativa è quella che impone la presenza di un amministratore
condominiale anche qualora il numero dei condòmini sia minore di 9,
derogando quanto prescritto dall'art. 1129 c.c.. Tale regole imporrebbe una disciplina più rigorosa rispetto a quella
minima prevista dalla legge. In altre parole, tale disposizione può essere interpretata come una clausola
“migliorativa” o di “garanzia” in favore dell’amministrazione del condominio,
piuttosto che come una violazione delle norme inderogabili.
Al massimo,
dato che il regolamento imporrebbe la presenza di un amministratore fra gli
organi del condominio senza possibilità di eliminare tale figura, la regola
potrebbe essere aggirata nominando tale
figura fra i partecipanti al condominio. La nomina di un amministratore
interno sarebbe coerente anche con il 71 bis d.a.c.c., poiché in tal caso
all'amministratore nominato non verrebbe richiesto l'obbligo di abilitazione e
aggiornamento professionale. Va sottolineato che il condòmino designato
risulterebbe amministratore in tutto e per tutto, con piene responsabilità
civili e penali.
In alternativa, modificando il
regolamento all'unanimità, il condominio potrebbe adeguarsi al dettato
dell'art. 1129, abolendo l'obbligo dell'amministratore qualora i partecipanti siano
meno di 9. In tale scenario, basterà nominare
un semplice facente funzioni che rappresenti sotto tutti i profili il
condominio.