Tabelle millesimali: tipologie ed approvazione

Lo strumento di ripartizione delle spese
che consente l’applicazione dei criteri legali proporzionali prescritti dall’art. 1123 del
Codice Civile,
nonché strumento di rilevazione del
valore millesimale di ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva rispetto
alla totalità dell’edificio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 disp. att. c.c., oltre che strumento svolgente la funzione di formazione dei quorum costitutivi
e deliberativi in assemblea, è la tabella millesimale.
Le tabelle millesimali possono essere redatte da un tecnico incaricato dall’assemblea, che seguirà discrezionalmente, per la loro redazione, dei criteri legali, quali coefficienti correttivi (di piano, di destinazione, di esposizione, di illuminazione), pertinenze che possano migliorare il godimento del bene (piscine, giardini e, se pertinenziali, cantine, posti auto e garage concorreranno a formare un unico valore millesimale dell’appartamento Cass. sent. n. 12018/2004) e superfici o volumi reali, che verranno riconvertiti in virtuali.
Tali tabelle, poi, verranno approvate dall’assemblea, con delibera assembleare per cui è
richiesta dalla Cassazione la maggioranza degli intervenuti, il cui voto
rappresenti la metà del valore millesimale dell’edificio (Corte di
Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27159).
Queste tabelle, in quanto di natura
assembleare, potranno applicare
soltanto i criteri legali proporzionali di ripartizione prescritti dal
Codice Civile e, di conseguenza, il solo criterio
della proporzionalità.
In più, dovranno essere allegate al registro
dei verbali assembleari e al regolamento
di condominio. Venendo allegate al regolamento di condominio, essendo
questo sottoposto alle norme d’impugnazione prescritte dall’art. 1107 del
Codice Civile, le
tabelle diverranno opponibili a terzi, ossia aventi causa o eredi di dante
causa, sopraggiunti successivamente all’approvazione delle tabelle da parte dell’assemblea.
In
alternativa, le tabelle millesimali possono essere redatte direttamente dal proprietario originario o dal costruttore
dell’edificio.
In tal caso, verranno allegate al regolamento condominiale contrattuale, col
quale saranno trascritte al primo atto di
compravendita di un’unità immobiliare, per poi essere inserite o richiamate nei successivi atti di compravendita,
divenendo così approvate all’unanimità e
opponibili ai terzi.
Per rafforzare l'opponibilità, le stesse potrebbe essere anche registrate nei Pubblici Registri di Conservatoria.
In assenza di regolamento (pensiamo agli
edifici con meno di 10 partecipanti in cui questo non è obbligatorio), le tabelle contrattuali saranno approvate all’unanimità e opponibili ai
terzi solo se allegate direttamente agli atti notarili.
In ogni caso, poiché sempre approvate all’unanimità, queste tabelle potranno derogare al criterio di proporzionalità espresso nel Codice Civile, prevedendo metodi alternativi e convenzionali di ripartizione delle spese, in deroga al criterio della proporzionalità.
Ad esempio, tali tabelle potrebbero attribuire, per la ripartizione di spese
afferenti particolari beni, 0 millesimi
di proprietà o gestione al singolo condomino, andando così ad escluderlo dal sostenimento della spesa.
Inoltre, queste tabelle, non essendo redatte da tecnici, non seguono criteri legali di redazione, per cui i valori ivi
espressi sono oggetto della discrezionalità del costruttore/proprietario
originario, che potrebbe derogare ad alcuni principi di redazione, ad esempio
attribuendo meno millesimi agli appartamenti
più grandi.
N.B. possono esistere regolamenti contrattuali, contenenti particolari criteri di ripartizione, a cui possono essere comunque allegate delle tabelle di natura assembleare, o rispettanti i criteri enunciati dal Codice Civile.
Esistono due
diverse tipologie di tabelle millesimali:
1) le tabelle
di comproprietà
(TABELLA A o TABELLA DI PROPRIETÀ),
che individuano la quota di proprietà di ciascun condomino sulle parti comuni
dell’edificio e hanno la funzione di ripartire le spese relative
alla conservazione di quest’ultime in proporzione al valore millesimale delle proprietà esclusive di cui ciascun
condomino è proprietario (appartamenti,
posti auto, cantine), utilizzando il criterio
della proprietà prescritto dal I comma dell’art. 1123 Codice Civile e, di conseguenza, millesimi di proprietà.
Per cui, in Tabella
A verranno calcolate le quote di proprietà sulle parti comuni anche dei
soli proprietari di box, posti auto o cantine, anche per quanto concerne i
supercondominii.
Se il proprietario di un’unità immobiliare è proprietario anche di una
pertinenza che serve l’appartamento, il valore della pertinenza verrà calcolato
all’interno dei millesimi di proprietà relativi all’immobile principale.
Qualora un singolo soggetto sia proprietario di più proprietà individuali, egli
conterà sempre come un unico condomino.
In tal caso, l’amministratore può scegliere se sommare i valori millesimali delle varie proprietà in un unico valore,
oppure se ripartire per ciascuna
proprietà posseduta le spese condominiali, andando poi a sommare le spese di
riferimento del multiproprietario.
2) le
tabelle d’uso, che, invece, hanno la funzione di
ripartire le spese relative ai beni
suscettibili di diverso grado d’utilizzo in proporzione all’uso perpetrato
da ciascun condomino (criterio dell’uso) e le spese
relative ai beni in condominio parziale soltanto tra i soli comproprietari (criterio
dell’utilità), ai sensi del II comma e III comma art. 1123 c.c. (es.
tabelle riscaldamento, tabelle garage), utilizzando millesimi di gestione.
Come già
compreso trattando il tema dei regolamenti condominiali contrattuali, l’art. 1123 del
Codice Civile è
un articolo derogabile, sia
tramite un regolamento contrattuale prevedente l’adozione di criteri
convenzionali di ripartizione o di tabelle millesimali contrattuali, sia
grazie di una delibera assembleare che approvi all’unanimità criteri
convenzionali di ripartizione.
In virtù di ciò, essendo le tabelle millesimali lo strumento utilizzato per
applicare quanto prescritto dal Codice, queste, a causa della derogabilità del 1123, non
sono obbligatorie.
Come già
compreso trattando il tema dei regolamenti condominiali contrattuali, l’art. 1123 del
Codice Civile è
un articolo derogabile, sia
tramite un regolamento contrattuale prevedente l’adozione di criteri
convenzionali di ripartizione o di tabelle millesimali contrattuali, sia
grazie di una delibera assembleare che approvi all’unanimità criteri
convenzionali di ripartizione.
In virtù di ciò, essendo le tabelle millesimali lo strumento utilizzato per
applicare quanto prescritto dal Codice, queste, a causa della derogabilità del 1123, non
sono obbligatorie.
Di
conseguenza, sarà possibile imbattersi in un condominio in cui esse sono assenti.
Come dovrà comportarsi l’amministratore?
Innanzitutto, l’assemblea, anche in assenza di tabelle millesimali, può comunque
deliberare, in quanto è
permessa la verifica ex post delle maggioranze, essendo il valore
millesimale dell’edificio un valore
intrinseco all’esistenza dell’edificio stesso, che necessita soltanto di
essere opportunamente calcolato.
Per questo, le delibere assembleari possono essere approvate con successiva
verifica delle maggioranze una volta in possesso delle tabelle millesimali.
Per poterlo fare è necessario provvedere preventivamente all’approvazione della
delibera.
In seguito, sulla scorta delle nuove tabelle approvate, si verificheranno le
maggioranze delle vecchie delibere assunte.
Questa strategia è utilizzata per l’approvazione
di nuove tabelle in assenza di tabelle preesistenti.
A livello di quorum, per approvare delle tabelle
millesimali ex novo serviranno
maggioranze differenti in base alla natura
e ai criteri di redazione della
tabella stessa:
- se la
tabella viene redatta da un tecnico secondo criteri legali, ovvero applicando coefficienti correttivi
riconosciuti e considerando volumi e superfici reali, in pieno rispetto del principio
di proporzionalità prescritto dal Codice Civile, allora per la
corretta approvazione della tabella bisognerà verificare ex post che la stessa
sia stata approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino
almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (in prima e in seconda convocazione);
- l’unanimità sarà necessaria
soltanto se le nuove tabelle di proprietà o gestione sono redatte secondo
criteri soggettivi e quindi applicano dei criteri convenzionali di ripartizione, deroganti
alla proporzionalità.
A corroborare queste indicazioni sui quorum è la Cassazione, a partire dalla sent. SS.UU. n. 18477/2010, con cui gli Ermellini affermano che ”l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.''.
Si legge in questa pronuncia che “la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti; nel senso che non è richiesta la forma scritta per la rappresentanza di un condomino nell’assemblea nel caso in cui questa abbia per oggetto la approvazione delle tabelle millesimali, in quanto tale approvazione, quale atto di mera natura valutativa del patrimonio ai limitati effetti della distruzione del carico delle spese condominiali, nonché della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, non è idonea a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti.
Quando, poi, i condomini approvano la tabella che ha determinato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge non fanno altro che riconoscere l’esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione tra il valore della quota e quello del fabbricato; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge.
L’approvazione del risultato di una operazione tecnica non importa la risoluzione o la preventiva eliminazione di controversie, di discussioni o di dubbi: il valore di una cosa è quello che è e il suo accertamento non implica alcuna operazione volitiva, ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale''.
Il concetto viene ribadito dalla Sentenza di Cassazione n. 9232/2014.
Per quanto
riguarda la gestione del condominio, l’amministratore può provvedere a una gestione provvisoria, utilizzando, per
la ripartizione delle spese, dei criteri
provvisori di ripartizione, purché proporzionali
(es. valori catastali degli immobili,
numero delle camere).
Tali criteri, in quanto temporanei e non convenzionali, non avranno bisogno dell’approvazione unanime da parte
dell’assemblea, anche se la delibera di ripartizione spese che li
applicherà sarà affetta da annullabilità
(sent.
n. 1439 del 23 gennaio 2014).
L’amministratore, ripartendo provvisoriamente le spese grazie a tali criteri,
potrà provvedere alla riscossione delle quote condominiali con la clausola “a titolo di acconto salvo conguaglio”, per poi rielaborare il calcolo delle quote in funzione di
criteri ufficiali, a seguito dell’approvazione di nuove tabelle.