Interventi di pulizia e manuntenzione fai da te in condominio: è possibile?

Il principio di linea generale dovrebbe suggerire che, per
evitare guai personali e guai al condominio, nessuno dovrebbe arrogarsi il dovere
di compiere determinati interventi all’interno del condominio, salvo che il
tutto non sia stato preventivamente autorizzato
e concordato unanimemente.
Ad esempio, l’assemblea, al fine di risparmiare sul
compenso dovuto per un contratto d’appalto, può decidere (all'unanimità) di autogestire il
servizio di pulizia delle parti comuni, prevedendo degli specifici turni a
carico dei singoli partecipanti per l’espletamento del servizio.
In questi casi specifici, il condòmino che si occupa del
servizio non è un volontario, bensì un vero e proprio incaricato.
E qui nasce un problema di responsabilità, sia per il condominio
stesso, che per l’amministratore:
· Se il condòmino si fa male durante l’attività
autorizzata, e non sono state rispettate le norme di
sicurezza, il condominio e l’amministratore possono essere
ritenuti corresponsabili.
· In particolare, se il condòmino svolge lavori
pericolosi o specialistici (es. salire su una scala, usare
strumenti, lavorare in altezza), servono misure di tutela
come:
·
valutazione dei rischi;
·
assicurazione;
·
eventuale formazione.
Quindi, attenzione: quanto sopra esposto dovrebbe accendere le coscienze
altrui, affinché si renda chiaro che per autogestire un servizio condominiale
non basta essere tutti d’accordo a
risparmiare.
In realtà, vivendo in una società che si fonda sul diritto, anche
un’innocente autogestione del servizio di pulizia, piuttosto che della
sostituzione di una lampadina, diventa un’attività sottoposta a stringente disciplina, che, per essere
correttamente attuata, prevede logicamente dei costi collaterali.
In concreto, bisognerebbe:
· Predisporre una delibera chiara,
in assemblea, che descriva:
·
il tipo di attività;
·
la durata e le condizioni;
·
eventuali limiti (es. solo pulizie leggere,
nessun lavoro in quota, ecc.);
· Valutare una copertura assicurativa.
· Evitare di autorizzare attività
pericolose (lavori elettrici, su
scale alte, con attrezzi) a persone non qualificate che si offrono per il
fai da te;
· Prevedere una liberatoria
(anche se ha valore limitato) o un’assunzione di responsabilità personale
firmata dal condòmino.
In caso di incidente, i rischi legali non sono da sottovalutare.
Responsabilità civile (art. 2043 c.c., 1218 c.c.)
- Se il condòmino subisce un
danno fisico, può chiedere risarcimento al condominio (o
all’amministratore), se:
- è stato incaricato senza
adeguata tutela;
- mancavano istruzioni, mezzi
idonei o condizioni di sicurezza.
🔹 Responsabilità penale (art. 590
c.p. – lesioni colpose)
- Se un condòmino si fa male in
modo grave durante un'attività condominiale, il legale rappresentante
del condominio (cioè l’amministratore) può essere indagato per
omessa vigilanza o mancata prevenzione.
Inoltre,
anche a livello assicurativo, difficilmente la polizza del fabbricato - senza integrazione ad hoc -
coprirà i danni subiti dai condòmini nell’esercizio di attività di
autogestione.
E se il condòmino agisce di sua
iniziativa e senza autorizzazione, pientamente in maniera volontaria?
Beh, di primo achitto è facile rispondere sostenendo che, in caso d’incidente:
· il condòmino è responsabile in
prima persona, perché ha agito di sua iniziativa,
senza alcun incarico;
· l’amministratore o il
condominio non sono responsabili.
Questi concetti non sono del tutto errati, anzi, potrebbero essere definiti
anche corretti.
Ma
la certezza di mancanza di corresponsabilità, in realtà, non esiste.
Se:
1. Era
noto un pericolo, come scale rotte, impianti malfunzionanti, ecc.;
2. E
l’amministratore e il condominio non hanno provveduto a eliminarlo,
pur avendone l’obbligo.
In quel caso, il condòmino potrebbe sostenere che l’infortunio è
stato causato da una condizione pericolosa già esistente e non sempre
il Giudice decide completamente in suo sfavore.
In poche parole, l’amministratore non dovrebbe mai autorizzare un condòmino
a svolgere attività rischiose o tecniche (elettricità, lavori
in quota, manutenzioni) senza una copertura legale e assicurativa
chiara. Il rischio è molto serio, anche per il condominio
stesso.
E, in generale, bisogna sempre diffidare chicchessia dall’arrogarsi il
dovere di intervenire sulle parti comuni!