Interventi di pulizia e manuntenzione fai da te in condominio: è possibile?

 

Il principio di linea generale dovrebbe suggerire che, per evitare guai personali e guai al condominio, nessuno dovrebbe arrogarsi il dovere di compiere determinati interventi all’interno del condominio, salvo che il tutto non sia stato preventivamente autorizzato e concordato unanimemente.

Ad esempio, l’assemblea, al fine di risparmiare sul compenso dovuto per un contratto d’appalto, può decidere (all'unanimità) di autogestire il servizio di pulizia delle parti comuni, prevedendo degli specifici turni a carico dei singoli partecipanti per l’espletamento del servizio.

In questi casi specifici, il condòmino che si occupa del servizio non è un volontario, bensì un vero e proprio incaricato.

E qui nasce un problema di responsabilità, sia per il condominio stesso, che per l’amministratore:

·  Se il condòmino si fa male durante l’attività autorizzata, e non sono state rispettate le norme di sicurezza, il condominio e l’amministratore possono essere ritenuti corresponsabili.

·  In particolare, se il condòmino svolge lavori pericolosi o specialistici (es. salire su una scala, usare strumenti, lavorare in altezza), servono misure di tutela come:

·        valutazione dei rischi;

·        assicurazione;

·        eventuale formazione.

Quindi, attenzione: quanto sopra esposto dovrebbe accendere le coscienze altrui, affinché si renda chiaro che per autogestire un servizio condominiale non basta essere tutti d’accordo a risparmiare.

In realtà, vivendo in una società che si fonda sul diritto, anche un’innocente autogestione del servizio di pulizia, piuttosto che della sostituzione di una lampadina, diventa un’attività sottoposta a stringente disciplina, che, per essere correttamente attuata, prevede logicamente dei costi collaterali.

In concreto, bisognerebbe:

·  Predisporre una delibera chiara, in assemblea, che descriva:

·        il tipo di attività;

·        la durata e le condizioni;

·        eventuali limiti (es. solo pulizie leggere, nessun lavoro in quota, ecc.);

·  Valutare una copertura assicurativa.

·  Evitare di autorizzare attività pericolose (lavori elettrici, su scale alte, con attrezzi) a persone non qualificate che si offrono per il fai da te;

·  Prevedere una liberatoria (anche se ha valore limitato) o un’assunzione di responsabilità personale firmata dal condòmino.

In caso di incidente, i rischi legali non sono da sottovalutare.

Responsabilità civile (art. 2043 c.c., 1218 c.c.)

  • Se il condòmino subisce un danno fisico, può chiedere risarcimento al condominio (o all’amministratore), se:
    • è stato incaricato senza adeguata tutela;
    • mancavano istruzioni, mezzi idonei o condizioni di sicurezza.

🔹 Responsabilità penale (art. 590 c.p. – lesioni colpose)

  • Se un condòmino si fa male in modo grave durante un'attività condominiale, il legale rappresentante del condominio (cioè l’amministratore) può essere indagato per omessa vigilanza o mancata prevenzione.

Inoltre, anche a livello assicurativo, difficilmente la polizza del fabbricato - senza integrazione ad hoc - coprirà i danni subiti dai condòmini nell’esercizio di attività di autogestione.

E se il condòmino agisce di sua iniziativa e senza autorizzazione, pientamente in maniera volontaria?

Beh, di primo achitto è facile rispondere sostenendo che, in caso d’incidente:

·  il condòmino è responsabile in prima persona, perché ha agito di sua iniziativa, senza alcun incarico;

·  l’amministratore o il condominio non sono responsabili.

Questi concetti non sono del tutto errati, anzi, potrebbero essere definiti anche corretti.

Ma la certezza di mancanza di corresponsabilità, in realtà, non esiste.

Se:

1.     Era noto un pericolo, come scale rotte, impianti malfunzionanti, ecc.;

2.     E l’amministratore e il condominio non hanno provveduto a eliminarlo, pur avendone l’obbligo.

In quel caso, il condòmino potrebbe sostenere che l’infortunio è stato causato da una condizione pericolosa già esistente e non sempre il Giudice decide completamente in suo sfavore.

In poche parole, l’amministratore non dovrebbe mai autorizzare un condòmino a svolgere attività rischiose o tecniche (elettricità, lavori in quota, manutenzioni) senza una copertura legale e assicurativa chiara. Il rischio è molto serio, anche per il condominio stesso.

E, in generale, bisogna sempre diffidare chicchessia dall’arrogarsi il dovere di intervenire sulle parti comuni!