La ripartizione dei consumi elettrici ed idrici condominiali


L'art. 1123 c.c. II comma stabilisce che le spese per i servizi comuni vanno ripartite in proporzione “all’uso che ciascuno può farne”.

Per quanto riguarda i consumi di energia ed acqua, questo uso specifico è facilmente determinabile nel caso in cui ci siano vari contatori che rilevino i consumi per ogni porzione degli impianti adibita a specifico uso.
In caso di unico contatore che rileva complessivamente i consumi idrici o per l'illuminazione molto spesso si creano dubbi su come ripartire la spesa.
La prassi e la giurisprudenza maggioritaria concorda nello stimare la frazione di consumo complessivo attribuibile a ciascun servizio per cui luce ed acqua vengono impiegati.

La spesa totale andrebbe suddivisa secondo percentuali proporzionali, calcolando una determinata quota da ripartirsi secondo ognuna delle specifiche tabelle afferenti ai vari utilizzi preposti.

Non si deve applicare “tout court” la sola Tabella A su tutto il consumo, bensì prima suddividere il totale acqua/luce per destinazione d’uso (es. cortile/scale/autorimesse) e poi ripartire ciascuna quota tramite le relative tabelle millesimali. In questo modo il criterio «in proporzione all’uso» è pienamente rispettato.


Ad esempio, se un impianto comune dovesse illuminare un cortile comune e l'accesso a un'autorimessa con ingresso autonomo, i proprietari dei box (anche se pertinenziali), non dovrebbero sostenere le spese per l'illuminazione del cortile e delle scale se non costretti a passare per tali aree condominiali al fine di raggiungere la propria auto.
Stessa differenziazione anche per le spese per l'illuminazione del cortile e quelle per l'illuminazione delle scale, essendo due aree distinte, soggette a criteri di ripartizioni diversi.

Utilizzare solo Tabella A generalizza impropriamente: equivarrebbe a dire che scale e autorimesse contribuiscono come se stessero tutte nell’area cortilizia, falsando l’equilibrio e la volontà di suddividere il peso in base alla destinazione d’uso.
Diversa sarebbe la fattispecie qualora per accedere al box si dovesse passare per il cortile: a tal punto, anche i proprietari di pertinenze dovrebbero concorrere alla spesa.


Proprio relativamente alle scale, molta attenzione va portata sulla conformazione della struttura: se c'è un cortile strutturalmente slegato dall'ingresso del vano scale, sarebbe giusto fare una suddivisione percentuale della quota da ripartire secondo criteri diversi, come sopra dichiarato.
Ma, qualora alle scale si accedesse tramite piccola corte interna, che ha come scopo solo quello di condurre al portone d'ingresso e non ha diverse destinazioni d'uso, si tende a considerare il tutto come un unico corpo, costituito da porzioni esterne ed interne.
In tale fattispecie, le spese per l'illuminazione vengono ripartite interamente secondo la Tabella B, al pari di servizi accessori come le pulizie.

A conferma due pronunce importanti:
Cass. civ. n. 16777/2005: ribadisce la necessità di differenziare i servizi comuni e di quantificare i consumi in modo distinto.
UNI 9182/2010
(linee guida per ripartizione costi acqua nei condomìni): prevede la stima preventiva delle percentuali di consumo.