VEPA in condominio: quali criteri rispettare

 


Con la Legge di Conversione n. 142 del 21/09/22 è stato introdotto l’art. 33 quater del Decreto Aiuti.

Tale provvedimento interessa le VEPA (vetrate panoramiche), ossia strutture completamente trasparenti e amovibili (temporanee), che consentono un proficuo areggiamento e la protezione da agenti atmosferici.
Andrebbero privilegiate le vetrate con sistema di scorrimento VBS.

Tali strutture rientrano nell’edilizia libera e non sono soggette a titoli abilitativi. Pertanto, il singolo condòmino può installarle liberamente, notiziando l’amministratore che riferisce in assemblea ai sensi dell’art. 1122 c.c..

L’installazione da parte del singolo condòmino è libera, purché non venga minata la stabilità dell’edificio, o non vengano dimostrate in giudizio delle deturpazioni architettoniche.
Solo un regolamento contrattuale può impedire l’installazione.

Per evitare contestazioni, si consiglia ad ogni condòmino di procedere con perizia e rispetto, anzitutto notiziando l’amministratore e mostrandogli il progetto d’installazione, affinché il professionista possa valutare il rispetto di sicurezza, conservazione del decoro e possa controllare il regolamento condominiale.

L’amministratore, in tal modo, potrà verificare che l’opera rispetti anche i criteri edilizi, ovvero se le VEPA sono trasparenti e amovibili.

Qualora sorgessero dubbi estetici, oppure nel caso in cui nel condominio ci siano partecipanti avvezzi alla contestazione, si suggerisce di passare per l’assemblea.
Durante tale occasione all’amministratore - perizia alla mano - toccherà il compito di spiegare che l’opera sarà:

    • amovibile;
    • rispettosa del decoro;
    • annoverata fra le opere di edilizia libera.

Pertanto, l’assemblea, non potrà impedirne l’installazione. A corollario, sarebbe sufficiente specifica delibera assunta dalla maggioranza degli intervenuti rappresentati 1/3 del valore millesimale dell’edifico.