VEPA in condominio: quali criteri rispettare

Con la Legge di Conversione n. 142 del 21/09/22 è stato introdotto l’art. 33 quater
del Decreto Aiuti.
Tale
provvedimento interessa le VEPA (vetrate panoramiche), ossia strutture
completamente trasparenti e
amovibili (temporanee), che
consentono un proficuo areggiamento e la protezione da agenti atmosferici.
Andrebbero privilegiate le vetrate con sistema
di scorrimento VBS.
Tali
strutture rientrano nell’edilizia libera
e non sono soggette a titoli
abilitativi. Pertanto, il singolo condòmino può installarle liberamente, notiziando
l’amministratore che riferisce in assemblea ai sensi dell’art. 1122 c.c..
L’installazione da parte del singolo
condòmino è libera, purché non venga minata la stabilità dell’edificio, o non vengano dimostrate in giudizio delle
deturpazioni architettoniche.
Solo un regolamento contrattuale può impedire l’installazione.
Per evitare
contestazioni, si consiglia ad ogni condòmino di procedere con perizia e
rispetto, anzitutto notiziando
l’amministratore e mostrandogli il progetto d’installazione, affinché il
professionista possa valutare il rispetto
di sicurezza, conservazione del decoro
e possa controllare il regolamento
condominiale.
L’amministratore,
in tal modo, potrà verificare che l’opera rispetti anche i criteri edilizi,
ovvero se le VEPA sono trasparenti e amovibili.
Qualora
sorgessero dubbi estetici, oppure nel caso in cui nel condominio ci siano
partecipanti avvezzi alla contestazione, si suggerisce di passare per l’assemblea.
Durante tale occasione all’amministratore - perizia
alla mano - toccherà il compito di spiegare che l’opera sarà:
- amovibile;
- rispettosa
del decoro;
- annoverata
fra le opere di edilizia libera.
Pertanto, l’assemblea, non potrà impedirne l’installazione. A corollario, sarebbe sufficiente specifica delibera assunta dalla maggioranza degli intervenuti rappresentati 1/3 del valore millesimale dell’edifico.